Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.131/2007
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1C_131/2007 /biz

Sentenza del 1° ottobre 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Comunione ereditaria fu A.A.________, composta da:
B.A.________,
C.A.________,
D.A.________, 
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Francesco Adami,

contro

Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dal Dipartimento del territorio,
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

domanda di indennità per titolo di espropriazione materiale,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
13 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La Comunione ereditaria fu A.A.________, composta da B.A.________,
C.A.________ e D.A.________, è proprietaria di una collezione di reperti
archeologici appartenuti a E.A.________ (1855-1934) e comproprietaria per un
terzo, rispettivamente per un ventesimo, di altre due collezioni simili.

B.
Il 1° febbraio 1979 l'allora Dipartimento dell'ambiente del Cantone Ticino ha
iscritto queste collezioni nel catalogo dei monumenti storici. Questa
iscrizione ha dato inizio a una procedura relativa a un'indennità per
espropriazione materiale intentata dai proprietari che ha condotto alla
sentenza del Tribunale federale del 23 dicembre 1987 (pubblicata in DTF 113
Ia 368). In accoglimento di un ricorso di diritto pubblico dei predetti
proprietari, questa Corte aveva infatti annullato una decisione del Tribunale
cantonale amministrativo del 30 giugno 1982, rinviandogli gli atti per un
nuovo giudizio. Aveva sostanzialmente ritenuto che l'obbligo di conservazione
e il divieto assoluto di esportazione degli oggetti dal territorio cantonale
imposti ai proprietari potevano di principio comportare restrizioni gravi
della garanzia della proprietà, suscettibili di costituire un'espropriazione
materiale.

C.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, ripresa la procedura di
primo grado, nell'ambito della quale è stata eseguita una perizia
giudiziaria, con sentenza del 23 agosto 2000 il Tribunale di espropriazione
ha riconosciuto ai proprietari un'indennità complessiva di fr. 58'411.--
oltre le ripetibili.

D.
Adito dalla Comunione ereditaria A.________, il Tribunale cantonale
amministrativo, dopo avere a sua volta ordinato l'allestimento di una
superperizia, ha parzialmente accolto il ricorso con sentenza del 13 aprile
2007, annullando il giudizio del Tribunale di espropriazione e rinviandogli
gli atti per una nuova decisione. La Corte cantonale ha sostanzialmente
ritenuto che il quesito di sapere se le collezioni archeologiche sono state
effettivamente colpite da un'espropriazione materiale non era stato risolto
in via definitiva dalla prima istanza, che non si era in particolare espressa
sulle conseguenze derivanti dall'obbligo di conservazione degli oggetti e che
non aveva stabilito l'eventuale indennità nel suo complesso, previo
esperimento di tutti gli accertamenti necessari.

E.
La Comunione ereditaria A.________ impugna con un ricorso in materia di
diritto pubblico e con un ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale questa sentenza, chiedendo con entrambi i rimedi di
annullarla. Con il primo rimedio chiede inoltre di riformarla nel senso di
rinviare gli atti al Tribunale di espropriazione con indicazioni vincolanti
riguardo all'ammontare dell'indennità per il divieto d'esportazione delle
collezioni e di porre interamente a carico dello Stato la tassa di giustizia,
le spese peritali e le ripetibili.

F.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il
Tribunale di espropriazione non formula osservazioni. Lo Stato del Cantone
Ticino postula invece la reiezione dei gravami.

Diritto:

1.
1.1 Il giudizio impugnato è stato pronunciato dopo l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS
173.110). La procedura ricorsuale è quindi disciplinata dal nuovo diritto
(art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 185 consid. 1).

1.2  I ricorrenti presentano, qualora non fosse dato il rimedio ordinario del
ricorso in materia di diritto pubblico, anche un ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Nella fattispecie è tuttavia di
principio aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi
dell'art. 82 segg. LTF, visto che non si è in presenza di una delle eccezioni
previste dall'art. 83 LTF. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è
pertanto inammissibile.

1.3 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore, direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art.
89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art.
100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in una causa di diritto
pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza
(art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), sotto i citati aspetti, è di massima
ammissibile.

1.4
1.4.1 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF,
il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto
talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente
dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte
dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF,
il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate
separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un danno
irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante
o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).

1.4.2 La sentenza della Corte cantonale, che annulla quella emanata dal
Tribunale di espropriazione rinviandogli gli atti per un nuovo giudizio, non
pone fine alla procedura e non è quindi di natura finale giusta l'art. 90
LTF. Essa non costituisce nemmeno una decisione parziale ai sensi dell'art.
91 LTF, suscettibile di essere contestata direttamente dinanzi al Tribunale
federale sulla base di tale disposizione. Pur avendo accertato un'equivalenza
tra il valore delle collezioni in Ticino e sul mercato internazionale, la
Corte cantonale non si è infatti espressa in modo definitivo né sul principio
dell'esistenza di un'espropriazione materiale né sulla questione
dell'indennità. Su dette questioni, il Tribunale di espropriazione beneficia
ancora di apprezzamento, dovendosi nuovamente pronunciare dopo l'esperimento
di eventuali ulteriori accertamenti. In quanto decisione di rinvio, il
giudizio impugnato costituisce pertanto una decisione incidentale che può
essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo alle
condizioni poste dall'art. 93 LTF (cfr. sentenza 9C_15/2007 del 25 luglio
2007, consid. 4.2, destinata a pubblicazione in DTF 133 V xxx; sentenza
1C_109/2007 del 30 agosto 2007, consid. 2.5.2; Messaggio del Consiglio
federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3889).

1.4.3 In concreto, la sentenza impugnata non cagiona ai ricorrenti un
pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Il Tribunale
di espropriazione dovrà infatti emanare una nuova decisione, che potrà, se
del caso, ancora essere contestata dinanzi alla Corte cantonale. Il giudizio
dell'ultima istanza cantonale potrà a sua volta essere oggetto di
un'impugnativa al Tribunale federale, nell'ambito della quale i ricorrenti
potranno eventualmente riproporre le critiche sollevate in questa sede (cfr.
art. 93 cpv. 3 LTF). D'altra parte, un accoglimento del ricorso in questa
fase della procedura non comporterebbe immediatamente una decisione finale
che permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. In tali circostanze,
poiché non è realizzata nessuna delle due condizioni alternative per
impugnare direttamente una decisione pregiudiziale o incidentale, nemmeno il
ricorso in materia di diritto pubblico può essere esaminato nel merito.

2.
Ne segue che pure il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere
dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono
quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili allo Stato del Cantone Ticino (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
I ricorsi sono inammissibili.

2.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico dei
ricorrenti, in solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, allo Stato del Cantone Ticino,
al Tribunale di espropriazione e al Tribunale cantonale amministrativo.

Losanna, 1° ottobre 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: