Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.128/2007
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1C_128/2007 /viz

Sentenza del 23 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Titolare del conto xxx, ossia A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale
2720, 6501 Bellinzona.

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 7
maggio 2007 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria,
poi completata, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti
di numerose persone per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio.

B.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura parziale,
ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'Italia di una lettera
e della documentazione del conto n. xxx presso la banca X.________. Con
decisione del 7 maggio 2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale ha respinto un ricorso inoltrato da A.________, titolare
della citata relazione bancaria.

C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale
federale. Chiede di annullarlo e di invitare l'autorità richiedente a
completare la citata domanda integrativa.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro,
la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di
un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di
un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che
sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento
all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).

1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella
composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi
soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF. La decisione è motivata
sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.3 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla
sfera segreta, ma non si tratta manifestamente, né il ricorrente lo sostiene,
di un caso particolarmente importante. In effetti, il ricorrente si limita ad
addurre l'asserita lacunosità del complemento litigioso, contestando,
peraltro in maniera generica, la proporzionalità della criticata misura e
l'utilità potenziale dei documenti bancari litigiosi per il procedimento
penale estero, condizioni il cui adempimento è stato accertato senza indugio
dal Tribunale penale federale. L'art. 84 LTF persegue infatti lo scopo di
limitare fortemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito
dell'assistenza giudiziaria (Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J.
Schweizer (editori), Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen
und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo 2006, pag. 103 segg., 182 seg.).
Ora, il ricorrente non sostiene e non dimostra, conformemente a quanto
previsto dall'art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF, che si sarebbe in presenza
dei requisiti previsti dall'art. 84 cpv. 2 LTF, norma da lui nemmeno
richiamata.

2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza
giudiziaria internazonale.

Losanna, 23 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: