Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.123/2007
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1C_123/2007 /viz

Sentenza del 25 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

X. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale
2720, 6501 Bellinzona.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 maggio
2007 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria
nell'ambito di un procedimento penale, avviato nei confronti di numerose
persone, per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
nel quadro di una gara concernente l'assegnazione della gestione del
patrimonio immobiliare di una fondazione privatizzata.

B.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura parziale,
ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'Italia di due lettere
della banca Y.________ e della documentazione del conto intestato alla
X.________ SA. Con decisione del 7 maggio 2007, la II Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso inoltrato dalla
citata società.

C.
Avverso questo giudizio la X.________ SA presenta un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di
annullarlo e di rifiutare l'assistenza per carenza del requisito della doppia
punibilità e, in via subordinata, di non trasmettere i documenti litigiosi.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro,
la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di
un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di
un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati
elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta
gravi lacune (cpv. 2).

1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella
composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi
soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF. La decisione è motivata
sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.3 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla
sfera segreta, ma, come si vedrà, non si tratta di un caso particolarmente
importante. Il ricorrente contesta l'adempimento del requisito della doppia
punibilità, poiché la citata fondazione è un'istituzione di diritto privato e
il diritto svizzero non prevederebbe la corruzione di persone che non
rivestono la funzione di pubblici ufficiali (art. 322ter e seg. CP). Certo,
la conclusione del Tribunale penale federale secondo cui anche le istituzioni
di previdenza professionali svizzere soggette alla LPP, di statuto privato,
assolverebbero senz'altro un compito pubblico a favore della collettività,
per cui sarebbe data la doppia punibilità, è discutibile.
La questione non è comunque decisiva. Ricordato che non occorre di massima
esaminare la punibilità secondo il diritto estero, il ricorrente disconosce
infatti che per l'esame della doppia incriminazione non è determinante la
corrispondenza delle norme penali quanto il quesito di  sapere se i fatti
addotti nella domanda - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero
punibili secondo il diritto svizzero (DTF 129 II 462 consid. 4.6; 124 II 184
consid. 4b/cc). Ora, la punibilità dei fatti oggetto dell'indagine italiana
sulla base della legge federale contro la concorrenza sleale (art. 4a e 23;
LCSI; RS 241, norme applicabili quando è stata presa la decisione
sull'assistenza, DTF 129 II 462 consid. 4.3), ritenuta a titolo abbondanziale
dall'istanza precedente, è corretta. In effetti, anche nell'ipotesi in cui un
contratto di appalto avesse natura privatistica e l'indagato non avesse agito
quale pubblico funzionario, il Tribunale federale ha già ritenuto che una
simile fattispecie potrebbe essere costitutiva, in Svizzera, del reato di
concorrenza sleale, la perseguibilità a querela di parte non ostando alla
concessione dell'assistenza (sentenza 1A.213/1994 del 17 maggio 1995, consid.
3b, apparsa in Rep 1995 120).
Nelle ulteriori censure ricorsuali, che concernono l'asserita lacunosità
della rogatoria e pretese irregolarità inerenti alla procedura d'assistenza e
all'impugnato giudizio, segnatamente la violazione del diritto di essere
sentito, il divieto di formalismo eccessivo, l'accertamento arbitrario dei
fatti, la carenza di proporzionalità e dell'utilità potenziale dei documenti
litigiosi per il procedimento penale estero, non sono ravvisabili motivi per
ritenere che sarebbero stati violati elementari principi procedurali. In
questi ambiti il Tribunale penale federale non si è infatti scostato dalla
costante giurisprudenza. Infine, né si è in presenza, per altri motivi, di un
caso particolarmente importante né vi sono indizi che il procedimento
all'estero presenti gravi lacune.

2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza
giudiziaria internazionale.

Losanna, 25 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: