Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.115/2007
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1C_115/2007 /biz

Sentenza del 1° giugno 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Pier Carlo Blotti,

contro

Comune di Blenio, rappresentato dal Municipio,
6718 Olivone,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
6500 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, 6501
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.

piano regolatore del già comune di Olivone,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19
aprile 2007 dal Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A.
Il 3 settembre 2001 il Consiglio comunale del già Comune di Olivone ha
adottato la revisione generale del piano regolatore. In tale ambito, per
quanto qui interessa, la particella xxx è stata assegnata parzialmente alla
zona edificabile e per il resto alla zona agricola. Con risoluzione del 5
ottobre 2004 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato il piano
regolatore. Ha tuttavia negato l'approvazione di determinate modifiche e
sospeso la propria decisione su alcune estensioni della zona edificabile,
compresa quella del citato fondo, offrendo agli interessati la facoltà di
esprimersi in merito.

B.
Con risoluzione del 12 luglio 2006 l'Esecutivo cantonale ha poi assegnato
d'ufficio la particella xxx alla zona agricola. Questa decisione è stata
notificata al proprietario con invio raccomandato, ritirato il 14 luglio
successivo. La decisione è stata inoltre pubblicata presso la cancelleria
comunale dal 1° al 30 settembre 2006, indicando la possibilità di ricorrere
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di
pubblicazione.

C.
Il 19 settembre 2006 il proprietario è insorto al citato Tribunale chiedendo
l'inserimento del suo fondo nella zona edificabile. Con giudizio del 19
aprile 2007 la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile siccome tardivo il
ricorso.

D.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di rinviare
l'incarto al Tribunale cantonale amministrativo, affinchè proceda alle sue
incombenze.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal
nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Il ricorrente, patrocinato da un legale, ha inoltrato un ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) adducendo
semplicemente che "il ricorso ordinario secondo gli art. 72-89 LTF" non
sarebbe ammissibile. Ora, nella fattispecie è manifestamente dato il ricorso
in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 LTF, visto che non si è
in presenza di una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Il gravame
inoltrato dal ricorrente viene comunque esaminato quale rimedio ordinario.

1.3 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento, direttamente
toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo
(art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF),
resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità
cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima
ammissibile.

2.
2.1 La Corte cantonale ha rilevato che la risoluzione governativa è stata
notificata al ricorrente per invio raccomandato il 14 luglio 2006: tenuto
conto delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso di 30 giorni dell'art.
38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990
(LALPT), scadeva il 14 settembre seguente, ossia cinque giorni prima
dell'inoltro del gravame. Essa ha ritenuto che, contrariamente all'assunto
ricorsuale, la tempestività dell'impugnativa non poteva riferirsi al termine,
rispettato, che prendeva avvio dalla scadenza del termine di pubblicazione
della risoluzione governativa, durata dal 1° al 30 settembre 2006. Secondo i
giudici cantonali, quest'ultimo termine di notifica, alternativo, è infatti
applicabile, eccezionalmente, qualora non tutti i destinatari della decisione
possano essere identificati senza oneri eccessivi. Coloro che, come il
ricorrente, hanno ricevuto personalmente la decisione non possono per contro
appellarsi a tale termine: ciò varrebbe a maggior ragione nella fattispecie,
visto che la pubblicazione presso la cancelleria comunale non conteneva alcun
supplemento di informazioni, fungendo semplicemente da notifica nei confronti
di un numero indefinito di potenziali interessati. Per di più, hanno aggiunto
i giudici cantonali, il dispositivo n. 6 della risoluzione governativa
fissava, per i proprietari dei fondi interessati, un termine di 30 giorni
dalla notifica della decisione stessa per insorgere dinanzi alla Corte
cantonale.

2.2 Il ricorrente si limita a sostenere, in maniera generica, che la facoltà
di impugnare la decisione governativa entro la scadenza del termine di
pubblicazione non sarebbe limitato a coloro che non hanno ricevuto una
notifica personale, senza neppure tentare di dimostrare perché la contraria
tesi dei giudici cantonali sarebbe insostenibile e quindi arbitraria (sulla
nozione di arbitrio v. DTF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2b pag. 41,
54 consid. 2b).

2.3 Il ricorrente adduce inoltre, richiamando la DTF 114 Ia 105, che l'errata
indicazione del termine di ricorso nella risoluzione governativa violerebbe
il principio della buona fede (art. 9 Cost.). Ora, non si è manifestamente in
presenza della fattispecie posta a fondamento della richiamata sentenza,
nella quale due funzionari avevano prorogato all'interessato il termine
ricorsuale (consid. 2d/bb pag. 109). Nel caso in esame, l'autorità non ha in
effetti fornito alcuna garanzia al ricorrente circa il prolungamento del
termine di ricorso.

D'altra parte, premesso che il ricorrente non sostiene che sarebbero
adempiute, cumulativamente, le cinque condizioni poste dalla giurisprudenza
affinchè l'interessato possa prevalersi di un'indicazione inesatta di un
termine ricorsuale (al riguardo vedi anche DTF 131 I 153 consid. 4; 129 II
361 consid. 7.1 pag. 381; 129 I 161 consid. 4.1 pag. 170; 127 I 31 consid.
3), egli disattende che in concreto non si è in presenza di una tale
evenienza. In effetti l'indicazione contenuta nella decisione governativa
notificata personalmente al ricorrente, secondo cui il termine ricorsuale
iniziava a decorrere dal momento della sua ricezione, non era infatti per
nulla errata. Il principio generale del diritto, secondo cui un'indicazione
errata non deve causare pregiudizio al ricorrente (DTF 124 I 255 consid.
1a/aa; 123 II 231 consid. 8b pag. 238), non è quindi applicabile in concreto.

2.4 Nemmeno l'accenno ricorsuale a un formalismo eccessivo (vedi al riguardo
DTF 127 I 31 consid. 2a/bb) regge. La circostanza che la criticata decisione
governativa potesse eventualmente essere impugnata entro il termine di
pubblicazione presso la cancelleria comunale, da altri proprietari che non
avevano ricevuto una comunicazione personale, non è infatti decisiva. In
effetti, in entrambe le fattispecie, gli interessati hanno a disposizione lo
stesso tempo per formulare il ricorso. La soluzione proposta dal ricorrente
comporterebbe quindi non una riduzione bensì un ingiustificato prolungamento
del suo termine di ricorso. La distinzione adottata dalla Corte cantonale non
è pertanto arbitraria.

2.5 Il ricorrente asserisce poi che la risoluzione governativa avrebbe
lasciato intendere che il termine di ricorso fosse quello previsto dal
dispositivo n. 7, relativo alla pubblicazione, poiché la causa sarebbe
rientrata nell'ambito delle decisioni e delle modifiche d'ufficio. Con
quest'argomentazione egli disconosce che, secondo il Tribunale cantonale
amministrativo, il termine di 30 giorni dalla notifica personale vale anche
per la non approvazione della zona edificabile litigiosa. In tale ambito, la
Corte cantonale ha stabilito che il gravame del ricorrente con contestava,
con ogni evidenza, la modifica decretata d'ufficio, con la quale il Governo
ha attribuito la porzione della particella alla zona agricola, limitandosi
bensì a censurarne il presupposto e chiedendone l'attribuzione alla zona
edificabile così come già prevedeva il piano regolatore adottato dal
Consiglio comunale, per cui il termine di 30 giorni dalla comunicazione
personale doveva essere rispettato. Il ricorrente non censura questa
conclusione, né ne dimostra l'arbitrarietà: su questo punto il ricorso è
quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. DTF
130 I 258 consid. 1.3).

3.
3.1 Ne segue che il gravame, trattato come ricorso in materia di diritto
pubblico, manifestamente infondato (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF), dev'essere
respinto in quanto ammissibile.

3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Blenio, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 1° giugno 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: