Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.114/2007
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1C_114/2007 /biz

Sentenza del 25 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
OCST,

contro

Comune di Bellinzona, rappresentato dal Municipio, piazza Nasetto, 6501
Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.

Cessazione del rapporto d'impiego,

"ricorso" contro la sentenza emanata il 5 aprile 2007
dal Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A.
L'11 ottobre 2003 A.________, impiegato presso il Comune di Bellinzona, è
rimasto vittima di un infortunio non professionale, subendo gravi lesioni
alla mano destra. Da allora è rimasto assente dal lavoro sino alla fine di
febbraio 2005, quando ha ripreso l'attività a tempo parziale, con lunghi
periodi di assenza. Il 25 agosto 2006 il Municipio di Bellinzona l'ha
licenziato in applicazione dell'art. 66 del regolamento organico dei
dipendenti comunali (ROD), secondo cui il rapporto d'impiego decade in caso
di assenza per malattia o infortunio ininterrotta superiore a due anni.

B.
Per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con
decisione del 9 gennaio 2007 ha annullato il provvedimento, ritenendo che il
Municipio avrebbe omesso di verificare se il dipendente poteva continuare il
rapporto d'impiego sulla base di un'eccezione prevista dalla citata norma.

C.
Adito dal Comune di Bellinzona, con giudizio del 5 aprile 2007 il Tribunale
cantonale amministrativo, in accoglimento del ricorso, ha annullato la
decisione governativa e ripristinato quella municipale.

D.
A.________ impugna questa pronunzia con un "ricorso" al Tribunale federale.
Chiede di accoglierlo e di valutare concretamente le possibilità di
riqualifica professionale all'interno dell'azienda.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal
nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Il ricorrente, che si limita a richiamare l'art. 66 ROD, non si esprime
del tutto sui requisiti formali del rimedio esperito. Presentato da una parte
che ha partecipato al procedimento, direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico
(art. 82 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una
decisione finale (art. 90 LTF), resa in una causa di diritto pubblico (art.
82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1
lett. d LTF), è di massima ammissibile.

1.3 Nella fattispecie, anche se il ricorrente, contrariamente all'obbligo che
gli incombeva, non si esprime del tutto riguardo al valore litigioso minimo
di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, si può ritenere
ch'esso sia raggiunto. Giova nondimeno ricordare, che la Corte cantonale è
tenuta a indicare i rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso, nei
casi in cui la LTF prevede, come nella fattispecie, un valore litigioso
minimo (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF).

1.4 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere
motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale.

2.
2.1 La Corte cantonale ha stabilito non essere controverso sia che dopo
l'infortunio il ricorrente è rimasto assente per periodi esattamente indicati
nel contestato giudizio sia che nei due anni successivi all'infortunio non ha
ripreso il lavoro a tempo pieno per più di 60 giorni consecutivi, le riprese
del lavoro intervenute in questo periodo non avendo interrotto la continuità
dell'assenza. È stato quindi ritenuto che il rapporto d'impiego è cessato il
14 ottobre 2005, ossia due anni dopo l'infortunio. I giudici cantonali hanno
poi deciso che, contrariamente alla tesi governativa, l'art. 64 cpv. 1 lett.
a ROD, secondo cui in caso di assenza per infortunio assicurato è
riconosciuto al dipendente il diritto all'intero stipendio per 24 mesi e, in
seguito, alle prestazioni versate dall'assicuratore al comune fino al
pensionamento o alla ripresa del lavoro, non sancisce alcuna eccezione al
principio dell'estinzione automatica del rapporto d'impiego dopo i due anni
di assenza enunciato dall'art. 66 ROD. L'art. 64 ROD, secondo i giudici
cantonali, regola soltanto il versamento dello stipendio e delle prestazioni
assicurative in caso di assenza per infortunio, ma non comporta un diritto
del dipendente ad essere mantenuto ulteriormente in servizio dopo un'assenza
ininterrotta di due anni per infortunio. È stato infine sottolineato che la
decisione municipale è più che favorevole al ricorrente, nella misura in cui
pone termine al rapporto d'impiego, di per sé cessato già il 14 ottobre 2005,
soltanto per la fine del 2006.

2.2 Il ricorrente, rilevato che con scritto del 24 aprile 2007 il Municipio
gli ha comunicato la cessazione del rapporto d'impiego per il 30 aprile 2007,
si limita ad addurre che lo stesso non avrebbe considerato nella giusta
misura il fatto ch'egli, dal 6 marzo 2006, avrebbe ripreso il lavoro a metà
tempo, circostanza alla quale la Corte cantonale non avrebbe dato il meritato
rilievo.

2.3 Con questo accenno, peraltro ininfluente ai fini del giudizio, egli non
dimostra affatto che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF: essi sono quindi vincolanti per il Tribunale federale, indipendentemente
dall'ulteriore premessa che l'eliminazione del vizio potrebbe essere
determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

In effetti, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo
accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La
parte ricorrente, che intende contestare i fatti accertati dall'autorità
inferiore, deve quindi spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo
ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art.
105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto
di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). In quanto rivolto
contro l'accertamento dei fatti il ricorso è quindi inammissibile.

2.4 Il ricorrente nemmeno tenta d'altra parte di dimostrare che il Tribunale
cantonale amministrativo avrebbe interpretato in maniera insostenibile e
quindi arbitraria l'art. 64 ROD (sulla nozione di arbitrio v. DTF 129 I 8
consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid. 2b). Al riguardo, egli
si limita infatti a sostenere che con il suo agire il Municipio avrebbe
implicitamente ammesso la presenza di un caso eccezionale. Con
quest'argomentazione, che disattende peraltro le esigenze di motivazione
dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3), egli misconosce che
la Corte cantonale ha stabilito che detta norma non sancisce alcuna eccezione
al menzionato principio dell'estinzione automatica del rapporto d'impiego.
L'accenno alla sua futura abilità lavorativa e alle possibilità di
riqualifica professionale sono questioni che esulano quindi dall'oggetto del
litigio.

3.
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto in
quanto ammissibile (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF). Si può eccezionalmente
rinunciare, tenuto conto anche della situazione finanziaria del ricorrente, a
prelevare una tassa di giustizia (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Comune di Bellinzona, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 25 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: