Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.106/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_106/2007 /viz

Sentenza del 21 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dagli avv.ti Francesco Naef e Claudio Simonetti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale penale federale, II Corte dei reclami penali, casella postale 2720,
6501 Bellinzona.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia
(legittimazione ricorsuale),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30
aprile 2007 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 9 febbraio 2006 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha avviato un
procedimento penale per titolo di riciclagggio di denaro nei confronti di
A.________, che è stato interrogato in qualità di indagato. Ha poi presentato
una commissione rogatoria all'Italia finalizzata alla raccolta delle
risultanze di un procedimento penale aperto dal Tribunale di Monza per
l'ipotesi di bancarotta fraudolenta, sempre a carico di A.________.

B.
Il Ministero pubblico ticinese, in accoglimento di una domanda di assistenza
presentata l'8 novembre 2006 dall'Italia, ha ordinato, tra l'altro, la
trasmissione del verbale della citata audizione. Con decisione del 30 aprile
2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha
dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, un ricorso
sottopostole da A.________.

C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di invitare l'autorità
inferiore a esaminare il gravame nel merito.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di
informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso
particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso
particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati
violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2).

1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella
composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi
soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF. La decisione è motivata
sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.3 La criticata decisione concerne la consegna di informazioni inerenti alla
sfera segreta. Il Tribunale penale federale ha rilevato che il verbale
d'interrogatorio, allestito nel quadro del procedimento penale svizzero e non
nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria italiana, è già in possesso
dell'autorità rogata, per cui il ricorrente non è stato sottoposto a un
provvedimento coercitivo ai sensi degli art. 63 e 64 AIMP. Fondandosi sulla
giurisprudenza del Tribunale federale, compiutamente illustrata, esso ha
stabilito che, in siffatte circostanze, al ricorrente, toccato solo in
maniera indiretta dalla contestata misura d'assistenza, fa difetto la
legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 80h AIMP. Il ricorrente sostiene
che il quesito dell'estensione della legittimazione ricorsuale costituirebbe
una questione di importanza fondamentale, visto che l'istanza precedente si
sarebbe distanziata dalla prassi del Tribunale federale, con la quale in due
casi la legittimazione sarebbe stata ammessa.
Il ricorrente non dimostra tuttavia, ammessa la sua legittimazione, che il
gravame avrebbe avuto serie possibilità di essere accolto nel merito (art. 42
cpv. 2 LTF). In effetti, ritenuta l'apertura del procedimento svizzero per
fatti strettamente connessi all'inchiesta italiana, l'assistenza richiesta
parrebbe adempiere i requisiti della doppia punibilità e della
proporzionalità, l'utilità potenziale del verbale litigioso essendo d'altra
parte manifesta. Non si è quindi in presenza di un caso particolarmente
importante. Ora, l'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare fortemente
l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, per
cui non si giustifica di esprimersi sulla questione litigiosa che, nel caso
di specie, non riveste importanza pratica.

2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza
giudiziaria internazionale (B 205115).

Losanna, 21 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: