Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.85/2007
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1B_85/2007 /biz

Sentenza del 3 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ernesto Ferro,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,
sede distaccata Lugano, via Sorengo 7,
casella postale, 6900 Lugano 3,
Ufficio dei giudici istruttori federali,
Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
Tribunale penale federale, I. Corte dei reclami penali, casella postale 2720,
6501 Bellinzona.

revoca o sospensione parziale delle misure sostitutive della detenzione
preventiva,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 2 maggio 2007 dalla I. Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale.

Fatti:

A.
Il 23 agosto 2004 A.________ è stato arrestato all'aeroporto di Zurigo
nell'ambito di un'inchiesta aperta nei confronti suoi e di altre persone
dalla polizia giudiziaria federale per infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis
CP), partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP),
aggressione (art. 314 CP), coazione (art. 181 CP) e infrazione alla legge
federale sulle armi (art. 33 segg. Larm): è stato posto immediatamente in
detenzione preventiva.

B.
Numerosi reclami in materia di scarcerazione sono stati respinti dal
Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e confermati poi dalla Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il Tribunale federale si è
pronunciato al riguardo con sentenza 1S.3/2006 del 2 marzo 2006.

C.
Il 13 settembre 2006 l'Ufficio dei giudici istruttori (UGI) ha ordinato la
scarcerazione dell'arrestato, disponendo nel contempo le seguenti misure
sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio
svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la polizia
giudiziaria federale, obbligo di ottemperare a ogni citazione e divieto di
rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso.

D.
Con decisione del 31 gennaio 2006 l'UGI ha respinto le richieste di
A.________ di revoca parziale delle citate misure e dell'autorizzazione di
visitare i suoi genitori in Italia. Adito dall'istante, con decisione del 2
maggio 2007, la I. Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha
respinto il reclamo sottopostogli dal richiedente.

E.
A.________ impugna questa sentenza con ricorso ("Beschwerde") al Tribunale
federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e le misure sostitutive
del deposito del passaporto, del divieto di lasciare il territorio svizzero e
di presentarsi una volta la settimana presso la polizia giudiziaria federale
e, eventualmente, di autorizzarlo a visitare per una settimana i suoi
genitori al loro domicilio in Italia. Dei motivi si dirà, in quanto
necessario, nei considerandi.

La I. Corte dei reclami penali, riconfermandosi nella sua sentenza, propone
di respingere il ricorso in quanto ammissibile, conclusione formulata anche
nelle osservazioni del MPC, trasmesse per conoscenza alle parti. L'UGI
conclude per la reiezione del gravame
Con decisione incidentale del 25 maggio 2007 è stata respinta la domanda di
assistenza giudiziaria contenuta nel gravame.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal
nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art.
81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF), contro una decisione resa dalla I. Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale in materia di provvedimenti
coattivi (art. 79 LTF; cfr. DTF 131 I 52 consid. 1.2.2; 130 II 302 consid.
3.1), il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile.

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto,
conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale
federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate;
esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza,
tutte le questioni giuridiche che si pongono se le stesse non sono presentate
nella sede federale.

2.
2.1 Il ricorrente adduce che le contestate misure sostitutive sono incisive,
visto ch'egli, dopo aver sofferto oltre due anni di carcere preventivo, sta
cercando di ricostruire la sua attività professionale nel campo finanziario e
della mediazione immobiliare in un contesto di clientela prevalentemente
europea: a causa delle criticate misure, egli non può curare i suoi affari
all'estero. Nemmeno può visitare i suoi anziani genitori, residenti in
Italia, ed in particolare la madre, cagionevole di salute, che non potrebbe
viaggiare. Rileva che l'UFG gli ha già rifiutato l'autorizzazione per
effettuare un viaggio in Spagna e uno in Austria.

2.2 Egli aggiunge poi che, a causa del divieto di rilasciare informazioni a
terzi sul procedimento penale in corso, gli sarebbe impedito di spiegare ai
potenziali clienti le imposte limitazioni di viaggio. Questa censura non
dev'essere esaminata oltre, ritenuto ch'egli non contesta questa specifica
misura, né nelle conclusioni ne chiede l'annullamento (art. 42 cpv. 1 LTF) e
ricordato che il Tribunale non può andare oltre le conclusioni delle parti
(art. 107 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.2).
2.3 L'istanza precedente ha ricordato che, allo scopo di assicurare la
comparizione dell'accusato all'udienza, tra le misure sostitutive della
detenzione vi è la prestazione di una cauzione, misura non imposta nella
fattispecie, e la consegna all'autorità dei documenti di identità, che ha lo
scopo di impedire una possibile fuga all'estero dell'imputato.

2.4 La giurisprudenza, pronunciandosi come nella fattispecie in applicazione
della PP, ha stabilito che l'accusato incarcerato a titolo preventivo
unicamente a causa del pericolo di fuga ha diritto di essere liberato se può
fornire delle garanzie adeguate per la sua presenza al processo e
segnatamente attraverso il versamento di una cauzione o l'adozione di misure
di controllo giudiziario, quali il deposito del passaporto. Queste misure
comportano una restrizione meno grave della libertà personale rispetto alla
carcerazione preventiva. Esse sono nondimeno ammissibili soltanto se sussista
un motivo di detenzione preventiva e non siano sproporzionate; possono anche
essere cumulate (DTF 133 I 27 consid. 3.1-3.5 con numerosi riferimenti pure
alla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo e alla dottrina).

2.5 Il ricorrente contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e del
pericolo di fuga ritenuti dall'istanza precedente, che ha rinviato alle sue
precedenti decisioni del 26 gennaio 2005 e 22 dicembre 2005, quest'ultima
confermata dal Tribunale federale con la già citata sentenza del 2 marzo
2006.

Riguardo al pericolo di fuga, essa ha ritenuto che nel frattempo la posizione
processuale del ricorrente non è sostanzialmente cambiata e che proprio
l'avanzamento delle indagini e l'avvicinarsi del processo potrebbero indurlo
a far perdere le proprie tracce all'estero, soprattutto per il fatto, come è
previsto, che tutti gli indagati potranno presto accedere alla totalità
dell'incarto. Affermazione quest'ultima, non ulteriormente spiegata, di cui
invero mal si comprende la portata riguardo al ricorrente. Questi, sempre
secondo l'istanza precedente, non ha d'altra parte indicato elementi nuovi
che potrebbero mitigare il pericolo di fuga: le accuse mosse nei suoi
confronti sono sempre gravi e sembrano essere rafforzate da nuovi elementi
emersi dall'inchiesta. La I. Corte dei reclami penali ne ha concluso che,
nonostante gli indubbi legami economici e affettivi in Svizzera, dove
risiedono la sua compagna e il figlio comune, il pericolo di fuga è ancora
sufficientemente intenso per confermare le criticate misure. Nella risposta,
il MPC si limita a rilevare che, in caso di condanna, il ricorrente
rischierebbe una pena pesante.

2.6 Certo, la situazione processuale del ricorrente non è sostanzialmente
cambiata (DTF 133 I 27 consid. 3.3). Giova nondimeno ricordare che il
pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità
del reato (sentenza del 2 marzo 2006 consid. 5.3) e che nel caso in esame il
ricorrente ha già sofferto oltre due anni di carcere preventivo, durata che
dovrà essere computata nell'eventuale pena pronunciata nei suoi confronti
(art. 51 CP; DTF 132 I 21 consid.4.1; cfr. anche sentenza 1B_63/2007 dell'11
maggio 2007, consid. 4.1, destinata a pubblicazione).

2.7 Il ricorrente si diffonde sull'assunto secondo cui l'istanza inferiore,
limitandosi in sostanza a rinviare alle precedenti decisioni emanate oltre un
anno prima dell'impugnato giudizio, avrebbe leso il suo diritto di essere
sentito, segnatamente l'obbligo di motivazione.

Si può dare atto al ricorrente che la motivazione della criticata sentenza è
assai scarna e ch'essa non illustra gli ulteriori sviluppi delle indagini da
lui messi in discussione circa la loro portata.

Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la
giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di
ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe
all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi
unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche
maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti: essa ha
essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di
afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con
cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2B, 15 consid. 2a/aa in fine).
La critica è nondimeno imprecisa, visto che l'autorità precedente ha altresì
rinviato ai motivi indicati dall'autorità inquirente. Ora, secondo la
giurisprudenza, il diritto di essere sentito non è violato quando il giudice
chiamato a pronunciarsi sulla detenzione motiva la propria decisione
rinviando alla presa di posizione dell'autorità inquirente, che indica in
maniera sufficiente i motivi della carcerazione (DTF 123 I 31 consid. 2; cfr.
sul diritto di replica DTF 133 I 99 consid. 2.2, 100 consid. 4). Invero,
nella fattispecie, nemmeno le osservazioni del MPC presentate all'istanza
precedente brillavano per esaustività e completezza. Le esigenze minime poste
dalla giurisprudenza sono comunque state rispettate.

2.8 Il ricorrente rileva che già nella sentenza del 2 marzo 2006 il Tribunale
federale aveva stabilito che il MPC doveva procedere senza indugio ai
necessari confronti, allo scopo di verificare l'attendibilità delle prove
assunte, concludendo che, all'epoca, l'esistenza di gravi indizi di reato era
ancora sostenibile (consid. 3). Nella risposta al ricorso in esame, il MPC si
limita ad addurre che sarebbero stati raccolti un'impressionante serie di
elementi di prova a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un gruppo
organizzato, operativo a livello internazionale, per perpetrare i sospettati
reati: l'accenno si limita nondimeno, in sostanza, a riproporre, in maniera
generica, i medesimi fatti, senza fornire ulteriori precisazioni decisive e a
rinviare semplicemente ad altri atti. Certo, nonostante le rilevate ripetute
sostituzioni nella conduzione dell'istruzione preparatoria, segnatamente il
terzo cambiamento del giudice istruttore federale, il MPC sostiene che
l'indagine continuerebbe a ritmo incessante. Considerata la durata
dell'inchiesta, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dovrà in ogni
modo essere sorretta entro breve termine da riscontri oggettivi chiaramente
esposti e verificabili.

2.9 Nella risposta il MPC ribadisce che il ricorrente modificherebbe a suo
piacimento le proprie dichiarazioni. "Questo genere di avversione nei
confronti del procedimento penale" e nei confronti delle autorità inquirenti
distinguerebbe, al suo dire, i membri di organizzazioni criminali, la cui
condotta si contrappone per loro natura allo stato di diritto. Ora, riguardo
all'asserito comportamento omertoso e reticente del ricorrente, giova
ribadire, come rilevato nella citata sentenza (consid. 3.1.1), che l'imputato
può avvalersi della sua facoltà di tacere senza dover subire pregiudizi.

3.
3.1 Riguardo al pericolo di collusione (al riguardo v. DTF 132 I 21 consid.
3.2 e 3.2.1), la I. Corte dei reclami penali ha ritenuto che se le criticate
misure possono difficilmente ostacolarlo sul suolo elvetico, ciò non sarebbe
il caso per i contatti che il ricorrente potrebbe intrattenere con altri
membri dell'organizzazione criminale all'estero. Questa affermazione sarebbe
rafforzata dalla constatazione che sovente i membri di siffatte
organizzazioni, per eludere eventuali intercettazioni telefoniche,
preferirebbero spostarsi di persona. Mal si comprende nondimeno perché, in
tale ipotesi, essi non potrebbero spostarsi senza troppi rischi in territorio
elvetico. D'altra parte, il ricorrente non comprova in maniera sufficiente
l'indispensabile necessità di rinnovare i contatti professionali persi con la
clientela all'estero (DTF 133 I 27 consid. 3.4) e nemmeno dimostra che la
conclusione dell'istanza inferiore, secondo cui egli può senz'altro
esercitare un'attività remunerativa in Svizzera senza doversi recare di
persona all'estero, configurerebbe un accertamento dei fatti arbitrario.

Il Tribunale federale fonda infatti la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo
accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La
parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità
inferiore deve quindi spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo
ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art.
105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto
di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; sentenza 1C_3/2007 del
20 giugno 2006 consid. 1.4.3 destinata a pubblicazione). I citati accenni di
critica non dimostrano l'esistenza di siffatti presupposti.

3.2 Riguardo infine alla mancata possibilità, lamentata dal ricorrente, di
incontrarsi con i suoi genitori, l'autorità precedente ha ritenuto che
mancherebbe la dimostrazione dell'impossibilità di mantenere i contatti in
altro modo, segnatamente per il tramite di contatti telefonici o postali, e
ha stabilito ch'essi potrebbero rendergli visita in Svizzera. Bisogna dare
atto al ricorrente che, dopo oltre due anni di carcerazione, siffatti
contatti non equivalgono chiaramente al contatto personale diretto. Occorre
tuttavia rilevare che riguardo all'asserito precario stato di salute dei
genitori i rilievi del ricorrente sono alquanto scarsi e non dimostrano
affatto che, su questo punto, l'accertamento dei fatti compiuto dall'istanza
precedente sarebbe arbitrario. Il principio della proporzionalità impone
nondimeno che queste restrizioni non eccedano lo scopo perseguito.

4. Nelle descritte circostanze, la I. Corte dei reclami penali poteva
ritenere ancora dati sia il pericolo di collusione sia quello di fuga e
tutelare di conseguenza, siccome legittime e adeguate, le misure sostitutive
del carcere preventivo predisposte dall'UGI. Questo Tribunale non può
tuttavia esimersi dal rilevare ulteriormente la sempre più pressante
necessità che i magistrati inquirenti proseguano senza indugio le indagini,
affinché le stesse si possano concludere in tempi ravvicinati.

5. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione, all'Ufficio dei giudici istruttori federali e al Tribunale
penale federale, I. Corte dei reclami penali.

Losanna, 3 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: