Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.303/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_303/2007

Sentenza del 18 dicembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna,
ricorrente,

contro

A.A.________,
B.A.________,
opponenti,
patrocinati dagli avv.ti Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli.

Oggetto
richiesta di levata dei sigilli,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 3 dicembre 2007 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale.

Fatti:

A.
Il 24 dicembre 2004 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha
autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ad aprire
un'inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A.A.________ e
B.A.________, quest'ultima titolare di uno studio legale e notarile a Lugano.
Il legale è sospettato d'aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi
dell'art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale
diretta (LIFD; RS 642.11), per aver sottaciuto al fisco federale una parte
importante della sua sostanza e dei suoi redditi imponibili. Egli avrebbe
inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C.________, mentre B.A.________
avrebbe partecipato a quelli commessi dal marito.

B.
Il 2/3 febbraio 2005 la Divisione delle inchieste speciali dell'AFC ha
perquisito lo studio legale e sequestrato numerosi documenti cartacei e
informatici, posti sotto suggello. L'8 agosto 2005 la Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli
presentata dall'AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte
medesima, una procedura in tre fasi, confermata dal Tribunale federale (vedi
DTF 132 IV 63).

C.
Il 20 febbraio 2007, la I Corte dei reclami penali (I CRP), ritenendo
impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale
dell'avvocato da quelli non protetti e rilevato che l'anonimizzazione degli
atti le imporrebbe un lavoro considerevole, ha accolto la richiesta di versare
agli atti tutti i documenti ancora in sospeso. Con sentenza 1B_47/2007 del 28
giugno 2007 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso
degli opponenti e, considerata sbrigativa e superficiale la predetta tesi, ha
annullato l'impugnata decisione. In seguito i legali hanno prodotto listati
contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto
professionale.

D.
La I CRP, comunicata alle parti la sua volontà di procedere a tappe, con
decisione del 12 novembre 2007 ha statuito su una parte degli incarti: ritenuto
che l'individuazione di relazioni attinenti all'attività tipica dell'avvocato e
la relativa anonimizzazione avrebbe implicato un investimento sproporzionato di
tempo, ha versato agli atti solo determinati atti, anonimizzandoli senza la
verifica effettiva dell'esistenza di un segreto da proteggere. Con sentenza
1B_288/2007 del 30 settembre 2008 il Tribunale federale l'ha annullata.

E.
La I CRP, con decisione del 3 dicembre 2007, si è pronunciata sui dati
informatici sequestrati dall'AFC nello studio legale degli indagati, registrati
su due CD (S4 e S5). I supporti informatici contengono centinaia di documenti,
nei quali figurano in gran numero nomi di terzi. L'istanza precedente,
richiamati i motivi addotti nella sentenza del 12 novembre 2007, ha ribadito
che la cernita e l'anonimizzazione dei nomi rappresenterebbe un lavoro
totalmente sproporzionato, decidendo quanto segue:

"1. Gli incarti S4 (parziale) e S5 devono essere restituiti, ai sensi dei
considerandi, agli indagati.

2. L'incarto S4 (parziale) deve essere versato agli atti ai sensi dei
considerandi.

3. (spese)".

F.
L'AFC impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale
federale. Chiede, in via cautelare, di concedere l'effetto sospensivo al
gravame e di congiungere i ricorsi già inoltrati; in via principale, di
annullare la decisione impugnata e ordinare alla I CRP di versare agli atti
dell'incarto penale in forma integrale, non anonimizzata e con il divieto di
utilizzare per altri procedimenti le informazioni riguardanti terzi: i messaggi
di posta elettronica, la lista dei siti più frequentemente visitati, la
corrispondenza, la documentazione contabile, le fatture e tutta la restante
documentazione contenuta nei due CD; quindi la corrispondenza riguardante la
gestione societaria ad opera degli opponenti, con l'ausilio di persone di
riferimento all'estero, documenti per i quali il versamento degli atti è già
stato stabilito con la sentenza impugnata al dispositivo n. 2; in via
subordinata, chiede di versare agli atti la citata lista e la menzionata
corrispondenza in forma integrale, il resto in forma anonimizzata.

La I CRP propone la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. Gli
opponenti chiedono, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso e,
in via subordinata, di respingerlo.

Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via superprovvisionale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale si è già espresso sull'ammissibilità del rimedio
esperito e sulla legittimazione della ricorrente, ritenendo ingiustificata
l'avversata domanda di congiungere le differenti cause (sentenza 1B_288/2007
del 30 settembre 2008 consid. 1.1-1.4.6). Anche per il resto si rinvia a quanto
già stabilito dal Tribunale federale nella citata sentenza e nella decisione
1B_286/2007 del 30 settembre 2008.

1.2 La ricorrente, richiamando l'art. 125 cpv. 2 LIFD, secondo cui le persone
fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla
dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite),
precisa di possederli. Essa insiste nondimeno sulla necessità di poter accedere
ai libri contabili dello studio legale dai quali sono state estratte le cifre
riportate sul conto d'esercizio e sul bilancio, allo scopo di procedere alle
necessarie verifiche (art. 130 LIFD), ricordato che in ambito penale non sono
ammesse le regole valide per la tassazione d'ufficio. Essa espone poi quattro
esempi che dimostrerebbero l'impossibilità di proseguire nell'inchiesta
fondandosi soltanto sulla documentazione messa a disposizione dalla I CRP.
Sottolinea che il segreto professionale sarebbe venuto meno, per cui
occorrerebbe poter disporre anche delle fatture relative alle prestazioni
tipiche dell'attività d'avvocato. Critica infine l'assunto secondo cui
l'anonimizzazione degli atti costituirebbe un lavoro sproporzionato, potendo
procedere al loro annerimento automatico.

1.3 Nella risposta, i legali ripropongono l'argomentazione secondo cui la
domanda principale del ricorso, segnatamente di versare agli atti tutti i
documenti bancari in forma integrale e non anonimizzata, sarebbe inammissibile,
siccome costitutiva di "res iudicata". Pure la domanda ricorsuale formulata in
via subordinata sarebbe inammissibile, poiché la ricorrente sarebbe d'accordo
per la prima volta con il principio dell'anonimizzazione. Contestano quindi la
possibilità di esaminare l'apprezzamento compiuto dalla I CRP circa l'utilità o
no di un documento per l'inchiesta. Nel merito, essi criticano l'asserita
mancata separazione diligente dell'attività tipica dell'avvocato da quella
commerciale e contestano il fatto che non potrebbero prevalersi del segreto
professionale, rilevando infine che l'istanza precedente avrebbe proceduto a
una cernita "quantomeno sommaria". Queste critiche, come pure le osservazioni
della I CRP, sono già state respinte nelle sentenze del 30 settembre 2008.
D'altra parte, come si vedrà, di massima, allo stadio attuale gli opponenti non
possono più prevalersi del segreto professionale, per cui anche le loro
ulteriori critiche, secondo cui l'apprezzamento operato dalla I CRP
costituirebbe un accertamento fattuale insindacabile, non sono decisive (cause
1B_288/2007 e 1B_286/2007).

1.4 L'istanza precedente si è limitata in sostanza a ribadire che la cernita e
l'eventuale anonimizzazione dei documenti comporterebbe un lavoro "totalmente
sproporzionato", riprendendo l'argomentazione esposta nella sua precedente
decisione del 12 novembre 2007, secondo cui l'esame dell'effettiva esistenza di
un segreto professionale e l'anonimizzazione dei relativi documenti
costituirebbero misure troppo dispendiose e sproporzionate. Questa pronunzia è
stata annullata dal Tribunale federale con la citata sentenza 1B_288/2007: è
stato ribadito, come già esposto nella sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007,
che detta tesi sbrigativa e superficiale non era condivisibile.

È stato rilevato che l'argomentazione della I CRP, secondo cui in caso di
dubbio si sarebbe in presenza di documenti coperti dal segreto professionale,
ma che, considerato il dispendio di tempo richiesto, la loro anonimizzazione
non potrebbe essere pretesa, contraddiceva manifestamente quanto espresso dal
Tribunale federale. In effetti, anche nell'ambito del procedimento in esame,
l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato
non permette più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di
attività, per cui il richiamo alla tutela del segreto professionale
dell'avvocato è di massima escluso. Visto il coinvolgimento dei legali
nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività
estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere
operata in maniera chiara, nella fattispecie l'interesse pubblico a perseguire
le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale,
per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che
A.A.________ in nessun caso poteva invocarlo. Un'eventuale anonimizzazione
potrebbe quindi limitarsi a determinati documenti: rientra comunque nel potere
di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo (1B_288/2007 consid. 3 e
4).

2.
Riguardo ai due CD oggetto della decisione impugnata la I CRP ha stabilito
quanto segue:

2.1 S4: esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica, nonché un
elenco di siti Internet consultati dallo studio legale. La corrispondenza
elettronica concerne svariati ambiti, segnatamente: l'attività di
un'associazione di bibliofili, della quale parrebbero far parte gli opponenti;
la successione di una persona defunta, della quale si è occupato lo studio
legale; la gestione societaria da parte degli opponenti con l'ausilio di
persone di riferimento all'estero e l'assistenza fornita da una ditta di
informatica relativamente al programma di fatturazione dello studio legale. La
I CRP ha stabilito che, eccetto i messaggi concernenti la gestione societaria
operata dagli opponenti utili all'inchiesta, non coperti dal segreto
professionale dell'avvocato e pertanto da versare agli atti, tutto il resto,
ritenuto estraneo all'inchiesta e protetto dal segreto, dev'essere per contro
restituito agli opponenti.
2.1.1 La ricorrente rileva che se un controllo approfondito permettesse di
stabilire la disponibilità in forma cartacea delle fatture memorizzate sul CD,
la loro messa agli atti non sarebbe necessaria: aggiunge nondimeno, che questo
controllo parrebbe non essere mai stato fatto. L'assunto non è privo di
fondamento, visto che in effetti, contrariamente a quanto stabilito in
riferimento ai documenti memorizzati sull'altro CD (S5), l'istanza precedente
non sostiene che questi documenti sarebbero disponibili anche in forma cartacea
e che sarebbero già stati versati agli atti.

L'AFC propone di suddividere le fatture nel modo seguente: quelle non relative
al periodo d'inchiesta possono essere restituite agli opponenti, eccetto quelle
emesse da entità off shore verosimilmente riconducibili all'indagato; quelle
concernenti il periodo d'inchiesta possono essere restituite a condizione che
siano già state versate agli atti in forma cartacea; infine, le fatture
inerenti all'attività tipica dell'avvocato devono essere versate agli atti in
forma integrale e non anonimizzata, essendo venuto meno il segreto
professionale. Gli opponenti, a conoscenza del contenuto del loro CD, si
limitano ad accennare al fatto che, secondo gli accertamenti compiuti
dall'istanza precedente, su questo supporto informatico non figurerebbero note
d'onorario.
2.1.2 Gli accertamenti esperiti in tale ambito dalla I CRP sono superficiali,
per cui non si può escludere che sul CD si trovino note di onorario utili per
l'inchiesta, se del caso come quelle inerenti alla menzionata procedura di
successione, documenti che devono chiaramente essere versati agli atti:
spetterà se del caso all'istanza precedente verificare se tali documenti siano
già stati versati agli atti in forma cartacea. In effetti, come si è visto, la
circostanza che si potrebbe essere in presenza di documenti eventualmente
soggetti al segreto professionale, senza peraltro procedere effettivamente al
relativo esame, non è più determinante. All'AFC spetta infatti il diritto di
poter esaminare tutti gli atti rilevanti per l'inchiesta allo scopo di
verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi
riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Per i motivi suesposti, i
documenti che non sembrano manifestamente inutili per l'inchiesta, devono
essere versati agli atti, di massima, in forma non anonimizzata. Come
rettamente rilevato dalla ricorrente, gli atti che esulano dal periodo
dell'inchiesta, possono essere restituiti agli opponenti. Spetterà alla I CRP
esperire le necessarie verifiche.
2.1.3 La ricorrente, ricordato che gli opponenti sono sospettati di aver
utilizzato in maniera abusiva società off shore per emettere fatture ai clienti
dello studio legale allo scopo di frodare il fisco, rileva che i messaggi di
posta elettronica potrebbero fornire informazioni chiarificatrici circa il
trattamento di una parte dei mandati di gestione societaria, peraltro neppure
coperti dal segreto professionale. Gli opponenti, limitandosi a sottolineare
che secondo la decisione impugnata sul CD figurerebbe l'attività legata a
un'associazione verosimilmente di bibliofili, disconoscono che secondo gli
accertamenti della I CRP detti messaggi concernono invero "svariati ambiti",
tuttavia non meglio precisati. È quindi palese che l'istanza precedente dovrà
riesaminare, sotto il profilo delle suesposte considerazioni, l'utilità o meno
anche di queste informazioni, restituendo agli opponenti soltanto quelle
manifestamente estranee all'inchiesta.

2.2 S5: esso contiene 645 documenti di varia natura, in particolare
corrispondenza, documentazione contabile, fatture, rapporti di revisione,
reclami, verbali, ecc., nei quali figurano molti nomi di persone, per cui,
secondo l'istanza precedente, una loro anonimizzazione non sarebbe
"ragionevolmente praticabile". Essa ha aggiunto che, da un'analisi sommaria,
sarebbe tuttavia possibile concludere che la quasi totalità di detti documenti,
in gran parte potenzialmente protetti dal segreto professionale dell'avvocato,
si troverebbe in forma cartacea negli incarti sui quali ha già statuito: ne ha
concluso che un loro versamento agli atti sarebbe pertanto inutile, decidendo
di restituire l'intero CD agli opponenti.
2.2.1 Al riguardo, la ricorrente precisa che, eccezion fatta per l'elenco dei
siti Internet consultati, i documenti informatici sono stati selezionati ed
estrapolati sulla base di una serie di parole chiave, segnatamente di nomi di
società off shore ch'essa sospetta siano state utilizzate dagli opponenti per
emettere fatture ai loro clienti. Dalla banca dati degli opponenti sarebbero
quindi state estratte soltanto informazioni relative all'inchiesta,
indispensabili per accertare i fatti, in particolare riguardo alle società di
cui l'indagato A.A.________ è azionista oppure quelle presumibilmente
utilizzate per perpetrare i sospettati reati. Poiché una prima selezione è già
stata fatta, questa sarebbe sufficiente per giustificare l'acquisizione agli
atti in forma integrale di tutta la documentazione informatica, visto che i
legali stessi sono imputati e che avrebbero abusato del segreto professionale.
2.2.2 La decisione impugnata, fondata su una tesi sbrigativa, su un criterio
meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di documenti
potenzialmente soggetti al segreto professionale, non può essere avallata,
ricordate le suesposte considerazioni circa l'insussistenza attuale, di
massima, del segreto professionale. Anche questi documenti devono quindi, di
principio, essere versati agli atti senza anonimizzazione. Non è d'altra parte
sufficiente accennare al fatto che da un'analisi "sommaria" la quasi totalità
dei documenti sussisterebbe anche in forma cartacea, essendo evidente che sul
CD potrebbero trovarsi documenti determinanti per l'inchiesta, non reperibili
nella forma cartacea.

Decisiva è poi la circostanza che il Tribunale federale ha annullato le
precedenti decisioni con le quali l'istanza precedente aveva statuito sugli
incarti nei quali si troverebbero in forma cartacea i documenti memorizzati sul
CD. In quelle decisioni essa aveva peraltro ordinato la restituzione di gran
parte di detti atti agli opponenti (1B_281-293/2007). Per di più, nella
decisione in esame, la I CRP non indica di quali incarti si tratterrebbe, per
cui non è possibile sapere se i documenti litigiosi siano o no già stati
versati agli atti in forma cartacea. Ne segue che il criticato giudizio
dev'essere annullato. Come già rilevato nella sentenza del 30 settembre 2008
(1B_288/2007 consid. 4.2), spetterà semmai alla I CRP procedere a un'eventuale
anonimizzazione di determinati documenti

Essa dovrà pure apporre, come avvenuto nelle altre decisioni, il divieto
imposto alla ricorrente di utilizzare, senza la sua autorizzazione, gli atti
litigiosi per altri scopi, divieto peraltro espressamente riconosciuto
dall'AFC.

3.
3.1 Ne segue, che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata
annullata nel senso dei considerandi.

3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

3.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale il 3 dicembre 2007 è annullata. La causa viene
rinviata alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti.

3.
Comunicazione alla ricorrente, ai patrocinatori degli opponenti e alla I Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 18 dicembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri