Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.289/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_289/2007 /biz

Sentenza del 28 novembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna,
ricorrente,

contro

A.A.________,
B.A.________,
patrocinati dagli avv.ti Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli.

Oggetto
richiesta di levata dei sigilli,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 28 novembre 2007 dalla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 24 dicembre 2004 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è
stata autorizzata ad aprire un'inchiesta fiscale speciale nei confronti degli
avvocati A.A.________ e B.A.________, quest'ultima titolare di uno studio
legale e notarile a Lugano. Il legale è sospettato d'aver commesso gravi
infrazioni fiscali ai sensi dell'art. 190 della legge federale del 14 dicembre
1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), per aver sottaciuto al
fisco federale una parte importante della sua sostanza e dei suoi redditi
imponibili. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da
C.________, mentre B.A.________ avrebbe partecipato a quelli commessi dal
marito.

B.
Il 2/3 febbraio 2005 la Divisione delle inchieste speciali dell'AFC ha
perquisito lo studio legale e sequestrato numerosi documenti, posti sotto
suggello. L'8 agosto 2005 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC,
stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in
tre fasi, confermata dal Tribunale federale (vedi DTF 132 IV 63).

C.
Il 20 febbraio 2007, la I Corte dei reclami penali (I CRP), ritenendo
impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale
dell'avvocato da quelli non protetti, sostenendo che l'anonimizzazione degli
atti le imporrebbe un lavoro considerevole, ha accolto la richiesta di versare
agli atti tutti i documenti ancora in sospeso. Con sentenza 1B_47/2007 del 28
giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta
tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei coniugi A.________ e ha
annullato questa decisione. In seguito i legali hanno prodotto listati
contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto
professionale.

D.
La I CRP ha poi comunicato alle parti la sua volontà di procedere a tappe. Il
12 novembre 2007, statuendo su una parte degli incarti, essa, ritenuto che
l'individuazione di relazioni attinenti all'attività tipica dell'avvocato e la
relativa anonimizzazione avrebbe implicato un investimento sproporzionato di
tempo, ha versato agli atti solo determinati atti, anonimizzandoli senza la
verifica effettiva dell'esistenza di un segreto da proteggere. Con sentenza
1B_288/2007 del 30 settembre 2008 il Tribunale federale l'ha annullata.

E.
La I CRP, con decisione del 28 novembre 2007, si è pronunciata sui documenti
concernenti il 1996. Rilevato che si tratta di un gran numero di atti, in gran
parte contenenti nomi di terzi, e richiamati i motivi addotti nella sentenza
del 12 novembre 2007, essa ha ribadito che la cernita e l'anonimizzazione dei
nomi rappresenterebbe un lavoro totalmente sproporzionato, decidendo quanto
segue:

"1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi,
agli indagati: S338 (parziale), S334 (parziale), S350, S351 (parziale), S370,
7699.

2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei
considerandi: S338 (parziale), S334 (parziale), S351 (parziale).

3. L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o
informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dall'incarto S338
di cui al punto 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove
decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.

4. (spese)".

F.
L'AFC impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale
federale. Chiede, in via cautelare, di concedere l'effetto sospensivo al
gravame e di congiungere i susseguenti ricorsi che saranno inoltrati; in via
principale, di annullare la decisione impugnata e, in sostanza, di versare agli
atti del procedimento penale in forma integrale e non anonimizzata i libri base
(cassa, posta, banca, debitori e creditori) per verificare la completezza e la
correttezza delle registrazioni contabili, il libro mastro delle relative
registrazioni, le liste delle corrispondenti registrazioni di ogni singolo
conto e le pezze giustificative, con il divieto di utilizzare le informazioni
riguardanti terzi in altri procedimenti, salvo autorizzazione della I CRP;
postula inoltre di versare agli atti tutte le fatture concernenti l'attività
tipica e atipica dei legali in forma integrale; in via subordinata, chiede di
versarli in maniera anonimizzata.

La I CRP chiede la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. I coniugi
A.________ postulano, proceduralmente, di stralciare dall'incarto gli allegati
n. da 2 a 19 prodotti dalla ricorrente, in via principale, di dichiarare
inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.

Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via superprovvisionale.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si è già espresso sull'ammissibilità del rimedio esperito
e sulla legittimazione della ricorrente, ritenendo ingiustificata l'avversata
domanda di congiungere le differenti cause (sentenza 1B_288/2007 del 30
settembre 2008 consid. 1.1-1.4.6). Anche per il resto si rinvia a quanto già
stabilito dal Tribunale federale nella citata sentenza e nella decisione 1B_286
/2007 del 30 settembre 2008.

2.
2.1 La ricorrente, richiamando l'art. 125 cpv. 2 LIFD, secondo cui le persone
fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla
dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite),
precisa di possederli. Essa insiste nondimeno sulla necessità di poter accedere
ai libri contabili dello studio legale dai quali sono state estratte le cifre
riportate sul conto d'esercizio e sul bilancio, allo scopo di procedere alle
necessarie verifiche (art. 130 LIFD), ricordato che in ambito penale non sono
ammesse le regole valide per la tassazione d'ufficio. Essa espone poi quattro
esempi che dimostrerebbero l'impossibilità di proseguire nell'inchiesta
fondandosi soltanto sulla documentazione messa a disposizione dalla I CRP.
Sottolinea che il segreto professionale sarebbe venuto meno, per cui
occorrerebbe poter disporre anche delle fatture relative alle prestazioni
tipiche dell'attività d'avvocato. Critica infine l'assunto secondo cui
l'anonimizzazione degli atti costituirebbe un lavoro sproporzionato, potendo
procedere al loro annerimento automatico.

2.2 Nella risposta, i legali ripropongono l'argomentazione secondo cui la
domanda principale del ricorso, segnatamente di versare agli atti tutti i
documenti bancari in forma integrale e non anonimizzata, sarebbe inammissibile,
siccome costitutiva di "res iudicata". Pure la domanda ricorsuale formulata in
via subordinata sarebbe inammissibile, poiché la ricorrente sarebbe d'accordo
per la prima volta con il principio dell'anonimizzazione. Contestano quindi la
possibilità di esaminare l'apprezzamento compiuto dalla I CRP circa l'utilità o
no di un documento per l'inchiesta. Nel merito, essi criticano l'asserita
mancata separazione diligente dell'attività tipica dell'avvocato da quella
commerciale e contestano il fatto che non potrebbero prevalersi del segreto
professionale, rilevando infine che l'istanza precedente avrebbe proceduto a
una cernita "quantomeno sommaria". Queste critiche, come pure le osservazioni
della I CRP, sono già state respinte nelle sentenze del 30 settembre 2008.
D'altra parte, come si vedrà, di massima, allo stadio attuale gli opponenti non
possono più prevalersi del segreto professionale, per cui anche le loro
ulteriori critiche, secondo cui l'apprezzamento operato dalla I CRP
costituirebbe un accertamento fattuale insindacabile, non sono decisive (cause
1B_288/2007 e 1B_286/2007).

2.3 Come visto, la I CRP si è limitata in sostanza a ribadire che la cernita e
l'eventuale anonimizzazione dei documenti comporterebbe un lavoro "totalmente
sproporzionato".
Nel giudizio impugnato, la I CRP ha ripreso l'argomentazione esposta nella sua
precedente decisione del 12 novembre 2007, secondo cui l'esame dell'effettiva
esistenza di un segreto professionale e l'anonimizzazione dei relativi
documenti costituirebbero misure troppo dispendiose e sproporzionate. Questa
pronunzia è stata annullata dal Tribunale federale con la citata sentenza
1B_288/2007: è stato ribadito, come già esposto nella sentenza 1B_47/2007 del
28 giugno 2007, che detta tesi sbrigativa e superficiale non era condivisibile.

È stato rilevato che l'argomentazione della I CRP, secondo cui in caso di
dubbio si sarebbe in presenza di documenti coperti dal segreto professionale,
ma che, considerato il dispendio di tempo richiesto, la loro anonimizzazione
non potrebbe essere pretesa, contraddiceva manifestamente quanto espresso dal
Tribunale federale. In effetti, anche nell'ambito del procedimento in esame,
l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato
non permette più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di
attività, per cui il richiamo alla tutela del segreto professionale
dell'avvocato è di massima escluso. Visto il coinvolgimento dei legali
nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività
estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere
operata in maniera chiara, nella fattispecie l'interesse pubblico a perseguire
le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale,
per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che
A.A.________ in nessun caso poteva invocarlo. Un'eventuale anonimizzazione
potrebbe quindi limitarsi a determinati documenti: rientra comunque nel potere
di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo (1B_288/2007 consid. 3 e
4).
3. Pronunciandosi sui singoli incarti oggetto della decisione in esame, la I
CRP ha stabilito quanto segue:

S338: l'incarto concerne il libro di cassa e le pezze giustificative del 1996.
Poiché nel primo documento figurano in gran numero nomi di terzi, la loro
anonimizzazione, secondo la I CRP, sarebbe sproporzionata. Tutti i documenti
sono caratterizzati da una referenza a una rubrica contabile, di modo che si
può presumere, sempre secondo l'istanza precedente, che gli stessi siano stati
correttamente contabilizzati. Aggiungendo che il loro interesse per l'inchiesta
sarebbe esiguo, essa ha deciso di restituirli agli opponenti. Le pezze
giustificative concernono in gran parte spese generali, senza la menzione di
nomi di clienti: la cernita e l'anonimizzazione di quelle contenenti nomi di
clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale rappresenterebbe
tuttavia un lavoro considerevole e sproporzionato, per cui la I CRP ha deciso
di versarle agli atti alle condizioni espresse in altri casi analoghi.

La tesi, sbrigativa, fondata su un criterio meramente quantitativo e sul fatto
che si sarebbe in presenza di documenti soggetti al segreto professionale,
senza tuttavia effettivamente procedere al relativo esame, non può essere
avallata, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di
un segreto professionale tutelabile. Spetterà inoltre all'AFC esaminare tutti i
documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono
completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Per i motivi
suesposti, i documenti, che non sembrano d'altra parte inutili per le
necessarie verifiche perseguite con l'inchiesta, devono essere versati agli
atti, di massima, in forma non anonimizzata.

S334: questo incarto contiene estratti e avvisi di addebito e di accredito
relativi a un conto postale per l'anno 1996. Secondo la I CRP,
l'anonimizzazione di centinaia di nomi di terzi figuranti in tali atti
rappresenterebbe un lavoro sproporzionato: ha pertanto versato agli atti
soltanto gli estratti al 31 dicembre 1996, decidendo di restituire gli altri
documenti agli opponenti.

Come si è visto, questa generica argomentazione, per i motivi suesposti, non
regge. Anche questi documenti devono pertanto, di massima, essere versati agli
atti in forma integrale, ricordato inoltre che solo sulla base degli estratti
intermediari, nei quali sono indicate semmai le causali delle singole
transazioni o altre informazioni, la ricorrente potrà ricostruire compiutamente
i flussi di denaro confluiti nella sostanza e nei redditi imponibili degli
opponenti.

S350: l'incarto si compone di centinaia di pagine di listati contabili del
1996. La loro anonimizzazione sarebbe, al dire dell'istanza precedente,
totalmente sproporzionata e la loro utilità per l'inchiesta esigua, visto che i
bilanci e i conti economici, già versati agli atti, riportano i medesimi
risultati: essa ha quindi deciso di restituirlo agli opponenti.

La tesi, sbrigativa, fondata su un criterio meramente quantitativo non può
essere seguita. D'altra parte, l'utilità di questi documenti per l'inchiesta,
anche se esigua, non può comunque essere negata e spetterà alla ricorrente
effettuare tutte le verifiche ch'essa riterrà necessarie. Pure i listati devono
pertanto essere versati agli atti, di massima, in forma non anonimizzata.

S351: l'incarto contiene centinaia di note di onorario saldate nel 1996.
L'anonimizzazione di questi documenti rappresenterebbe, secondo l'istanza
inferiore, un lavoro sproporzionato. Ha quindi stabilito di versare agli atti
unicamente quelle fatture che riguardano prestazioni manifestamente atipiche.

L'argomento della mole di lavoro non è determinante e, inoltre, la tutela del
segreto professionale è di massima esclusa in concreto, per cui anche le note
di onorario, decisive per l'inchiesta, devono essere versate agli atti, di
principio in forma non anonimizzata.

S370: l'incarto si compone di migliaia di pagine di listati concernenti il
periodo 1996-1998. Anche la loro anonimizzazione sarebbe sproporzionata e la
loro utilità per l'inchiesta esigua, poiché i bilanci e i conti economici già
versati agli atti riportano i medesimi risultati. La I CRP ha quindi ritenuto
che l'incarto dev'essere restituito agli opponenti.

Per i motivi già esposti riguardo all'incarto S350, anche questi listati devono
essere versati agli atti, di massima, non anonimizzati.

7699: l'incarto consta di un rapporto di un conto corrente postale relativo al
1996, nel quale figurano numerosi nomi di terzi, la cui anonimizzazione sarebbe
sproporzionata. Tutti i movimenti sono caratterizzati da una referenza a una
rubrica contabile, per cui, secondo la I CRP, si può presumere che gli stessi
siano stati correttamente contabilizzati e il loro interesse per l'inchiesta
sarebbe quindi esiguo. Essa ha pertanto deciso di restituirli agli opponenti.

Riguardo a questo incarto, la ricorrente, sottolineato che la descrizione dei
relativi documenti è troppo generica per esprimersi in merito, afferma di non
contestare la decisione impugnata, a condizione che si tratti di informazioni
contenute su altri estratti di conto corrente postale che verranno messi agli
atti: in caso contrario, essa richiede il versamento agli atti di questi
documenti.

Visto che, per i motivi precitati, la tesi della I CRP non può essere seguita,
spetterà ad essa esaminare se le informazioni sono effettivamente contenute su
altri estratti: in caso contrario, pure questi documenti, che non sembrano
inutili per l'inchiesta, devono essere versati agli atti, di massima in forma
non anonimizzata.

4.
4.1 Ne segue, che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata
annullata nel senso dei considerandi.

4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

4.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale il 28 novembre 2007 è annullata. La causa viene
rinviata alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti.

3.
Comunicazione alla ricorrente, ai patrocinatori delle parti e alla I Corte dei
reclami penali Tribunale penale federale.

Losanna, 28 novembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri