Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.287/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_287/2007 /biz

Sentenza del 27 novembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.A.________,
B.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dagli avv.ti Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
opponente.

Oggetto
richiesta di levata dei sigilli,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 20 novembre 2007 dalla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 24 dicembre 2004 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha
autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ad aprire
un'inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A.A.________ e
B.A.________, quest'ultima titolare di uno studio legale e notarile a Lugano.
Il legale è sospettato d'aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi
dell'art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale
diretta (LIFD; RS 642.11), per aver sottaciuto al fisco federale una parte
importante della sua sostanza e dei suoi redditi imponibili. Egli avrebbe
inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C.________, mentre B.A.________
avrebbe partecipato a quelli commessi dal marito.

B.
Il 2/3 febbraio 2005 la Divisione delle inchieste speciali dell'AFC ha
perquisito lo studio legale e sequestrato numerosi documenti posti sotto
suggello. L'8 agosto 2005 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC,
stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in
tre fasi, confermata dal Tribunale federale (vedi DTF 132 IV 63).

C.
Con decisione del 20 febbraio 2007, la I Corte dei reclami penali (I CRP),
ritenendo impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale
dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli
atti tutti i documenti ancora in sospeso. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28
giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta
tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei coniugi A.________ e ha
annullato questa decisione. In seguito i legali hanno prodotto listati
contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto
professionale.

D.
Il 16 ottobre 2007 la I CRP, comunicata alle parti la sua volontà di procedere
a tappe, ha restituito agli indagati una ventina di incarti ritenuti inutili
per l'inchiesta. Con giudizio del 12 novembre 2007 essa ha statuito sugli
incarti bancari restanti. Ritenuto che l'individuazione di relazioni attinenti
all'attività tipica dell'avvocato e l'anonimizzazione dei relativi documenti
avrebbe implicato un investimento sproporzionato di tempo, essa ha versato agli
atti solo determinati atti, anonimizzandoli senza la verifica effettiva
dell'esistenza di un segreto da proteggere. Con sentenza 1B_288/2007 del 30
settembre 2008 il Tribunale federale l'ha annullata.

E.
La I CRP, con decisione del 20 novembre 2007, si è pronunciata sugli incarti
non considerati nell'esame di un periodo contabile particolare. Il dispositivo
ha il seguente tenore:

"1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi,
agli indagati: S1, S24 (parziale), S30 (parziale), S32 (parziale), S269
(parziale), S364 (parziale), S441 (parziale).

2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei
considerandi: S23 (parziale), S24 (parziale), S30 (parziale), S32 (parziale),
S364 (parziale), S269 (parziale), S441 (parziale), S440 (parziale).

3. L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o
informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli incarti S23 e
S24 di cui al punto 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove
decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.

4. (spese)".

F.
A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con un ricorso in materia
penale al Tribunale federale. Chiedono di concedere l'effetto sospensivo al
gravame e, nel merito, di annullare e di riformare il dispositivo n. 2
dell'impugnata decisione nel seguente modo:
"I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei considerandi:
S30 (parziale), S32 (parziale), S364 (parziale), S269 (parziale), S441
(parziale), S440 (parziale).

Per quanto concerne gli incarti S23 (parziale) e S24 (parziale), viene fatto
ordine alla I. Corte dei Reclami Penali del TPF di procedere alla cernita della
documentazione secondo quanto stabilito nella sentenza dell'8 agosto 2005,
consid. 7.3, segnatamente garantendo la protezione dei clienti attraverso
cancellazione dei loro nomi o sostituzione con dei codici (sentenza 8 agosto
2005, dispositivo n. 2)".

La I CRP propone la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. Pure l'AFC
chiede di respingerlo.

Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via superprovvisionale.

La citata decisione è stata impugnata anche dall'AFC (causa 1B_283/2007 decisa
in data odierna).

Diritto:

1.
1.1 L'ammissibilità del rimedio esperito e la legittimazione dei ricorrenti
sono pacifiche.

1.2 I ricorrenti invocano la tutela del segreto professionale in particolare a
favore della clientela dell'avvocato.

1.3 Nel giudizio impugnato, la I CRP ha ripreso l'argomentazione esposta nella
sua precedente decisione del 12 novembre 2007, secondo cui l'esame
dell'effettiva esistenza di un segreto professionale e l'anonimizzazione dei
relativi documenti costituirebbero misure troppo dispendiose e sproporzionate.
Riguardo agli incarti S23 e S24, oggetto della vertenza in esame, l'istanza
precedente ha rilevato che sono composti di un grande quantitativo di note ed
estratti manoscritti, nonché da documenti diversi, tutti relativi alla gestione
degli averi dei clienti presso diverse banche concernenti gli anni dal 1990 al
2002. La I CRP ha ricordato che l'utilità di questo tipo di documentazione era
già stata accertata nella richiamata decisione e che la sua anonimizzazione,
oltre che a risultare sproporzionata, le farebbe perdere tale qualità. Ha poi
aggiunto, che la gestione di valori appartenenti a terzi non rientra, di
principio, nel campo dell'attività tipica dell'avvocato, per cui ha deciso,
eccetto per gli atti anteriori al 1993 figuranti nell'incarto S24 che esulano
dall'inchiesta, di versarli agli atti con le restrizioni imposte all'AFC
previste per la documentazione relativa ai conti clienti.

1.4 Nel suo ricorso (causa 1B_283/2007), l'AFC non ha contestato, su questo
punto, la decisione impugnata. Al riguardo i ricorrenti si limitano a rilevare,
peraltro in maniera del tutto generica, che avevano chiesto all'istanza
precedente una proroga per pronunciarsi sulle operazioni coperte dal segreto
professionale, rilevando che nel breve termine loro concesso, essi non
avrebbero potuto determinarsi in modo circostanziato su tutti gli incarti. La
documentazione litigiosa, consistente in sostanza di schede, annotazioni e
conteggi riguardanti conti clienti, serviva loro per adempire l'obbligo
dell'avvocato di custodire diligentemente i fondi affidatigli dal cliente
nell'ambito di pratiche professionali e di amministrare correttamente le
entrate e le uscite connesse con tale mandato, allo scopo di essere in grado in
ogni momento di rendere conto al cliente: criticano quindi la conclusione della
I CRP secondo cui questi atti non sono coperti dal segreto professionale,
assunto compiutamente contestato dall'AFC nella risposta al ricorso. Sostengono
poi che l'argomentazione dell'istanza precedente violerebbe la nota procedura
in tre fasi, in particolare riguardo alla cernita, la quale avrebbe potuto
fondarsi, secondo loro, sulle distinte da loro prodotte. Aggiungono infine che
riguardo ai due incarti in esame l'AFC avrebbe addotto una motivazione diversa
rispetto ad altri conti clienti, non chiedendone la semplice assunzione al fine
di controllare la correttezza delle registrazioni contabili, ma la loro
integrazione agli atti allo scopo di verificare l'esistenza di operazioni
bancarie effettuate per conto del titolare dello studio, per cui, al loro dire,
essa non reputerebbe utili all'inchiesta in maniera indiscriminata le
operazioni registrate su questi documenti. Per questo motivo la I CRP non
poteva rinviare semplicemente alla sentenza del 12 novembre 2007.

1.5 La tesi dei ricorrenti manifestamente non regge. Il Tribunale federale si è
infatti già espresso al riguardo nella sentenza del 30 settembre 2008 (causa
1B_286/2007), alla quale, per brevità, si rinvia. In un'ulteriore sentenza di
stessa data (causa 1B_288/2007), il Tribunale federale ha precisato che
nell'ambito del procedimento in esame, l'unione nella medesima persona delle
funzioni di amministratore e di avvocato non permetteva più di distinguere
chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, per cui il richiamo
alla tutela del segreto professionale dell'avvocato era di massima escluso.
Ricordato il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta e il fatto che gran parte
dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell'avvocato e che
tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, nella fattispecie
l'interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla
tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed
essendo peraltro manifesto che A.A.________ in nessun caso poteva invocarlo. Le
generiche critiche mosse dai ricorrenti, incentrate su un'asserita tutela del
segreto professionale, sono quindi infondate (consid. 3 e 4).

Gli interessi dei clienti sono d'altra parte sufficientemente tutelati dal
citato divieto imposto all'AFC di utilizzare gli atti litigiosi per altri
scopi. Inoltre, come rilevato nella citata sentenza, un'eventuale
anonimizzazione potrebbe limitarsi a determinati documenti: rientra nel potere
di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo.

2.
2.1 Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.

2.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

2.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, all'Amministrazione federale
delle contribuzioni e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale.

Losanna, 27 novembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri