Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.281/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_281/2007 /biz

Sentenza del 27 novembre 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna,
ricorrente,

contro

A.A.________,
B.A.________,
opponenti,
patrocinati dagli avv.ti Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli.

Oggetto
richiesta di levata dei sigilli,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 19 novembre 2007 dalla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 24 dicembre 2004 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha
autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ad aprire
un'inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A.A.________ e
B.A.________, quest'ultima titolare di uno studio legale e notarile a Lugano.
Il legale è sospettato d'aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi
dell'art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale
diretta (LIFD; RS 642.11), per aver sottaciuto al fisco federale una parte
importante della sua sostanza e dei suoi redditi imponibili. Egli avrebbe
inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C.________, mentre B.A.________
avrebbe partecipato a quelli commessi dal marito.

B.
Il 2/3 febbraio 2005 la Divisione delle inchieste speciali dell'AFC ha
perquisito lo studio legale e sequestrato numerosi documenti cartacei e
informatici, posti sotto suggello. L'8 agosto 2005 la Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli
presentata dall'AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte
medesima, una procedura in tre fasi, confermata dal Tribunale federale (vedi
DTF 132 IV 63). L'8 giugno 2006, considerata la voluminosa documentazione
sequestrata e le divergenze sull'utilità o no della documentazione, il giudice
delegato ha comunicato alle parti, le quali hanno aderito alla proposta, che la
Corte avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati,
rinunciando alla procedura in contraddittorio.

C.
Con decisione del 20 febbraio 2007, la I Corte dei reclami penali (I CRP),
ritenendo impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale
dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli
atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello
studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale
federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta tesi, ha accolto, in quanto
ammissibile, un ricorso dei coniugi A.________ e ha annullato questa decisione.
In seguito i legali hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da
loro ritenuti protetti dal segreto professionale.

D.
Il 16 ottobre 2007 la I CRP, comunicata alle parti la sua volontà di procedere
a tappe, ha restituito agli indagati una ventina di incarti ritenuti inutili
per l'inchiesta. Con giudizio del 12 novembre 2007 essa ha statuito sugli
incarti bancari restanti. Ritenuto che l'individuazione di relazioni attinenti
all'attività tipica dell'avvocato e l'anonimizzazione dei relativi documenti
avrebbe implicato un investimento sproporzionato di tempo, essa ha versato agli
atti solo determinati atti bancari, anonimizzandoli senza la verifica effettiva
dell'esistenza di un segreto da proteggere, vietando all'AFC di utilizzarli o
di trasmetterli a terzi per altre procedure senza il consenso della Corte. Con
sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008 il Tribunale federale l'ha
annullata.

E.
La I CRP, con decisione del 19 novembre 2007, si è pronunciata sui documenti
restanti relativi agli anni 2001 e seguenti. Rilevato che si tratta di migliaia
di atti, in gran parte contenenti nomi di terzi, e richiamati i motivi addotti
nella sentenza del 12 novembre 2007, ha ribadito che la cernita e
l'anonimizzazione dei nomi rappresenterebbe un lavoro totalmente
sproporzionato, per cui ne ha ordinato la restituzione agli opponenti,
stabilendo quanto segue:

"1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi,
agli indagati: S10 (parziale), S11 (parziale), S12 (parziale), S21 (parziale),
S25 (parziale), S27 (parziale), S29 (parziale), S94 (parziale), S95 (parziale),
S399 (parziale), S408 (parziale), S410 (parziale), S411 (parziale), S414
(parziale), S417 (parziale), S419 (parziale), S421 (parziale).

2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei
considerandi: S10 (parziale), S11 (parziale), S12 (parziale), S21 (parziale),
S25 (parziale), S27 (parziale), S29 (parziale), S94 (parziale), S95 (parziale),
S399 (parziale), S408 (parziale), S410 (parziale), S411 (parziale), S414
(parziale), S417 (parziale), S419 (parziale), S421 (parziale).

3. (spese)".

F.
Avverso questo giudizio l'AFC presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede, in via cautelare, di concedere l'effetto sospensivo
al gravame e di congiungere i susseguenti ricorsi che saranno inoltrati; in via
principale, di annullare la decisione impugnata e, in sostanza, di versare agli
atti del procedimento penale in forma integrale e non anonimizzata i libri base
(cassa, posta, banca, debitori e creditori) per verificare la completezza e la
correttezza delle registrazioni contabili, il libro mastro delle relative
registrazioni, le liste delle corrispondenti registrazioni di ogni singolo
conto e le pezze giustificative, con il divieto di utilizzare le informazioni
riguardanti terzi in altri procedimenti, salvo autorizzazione della I CRP;
postula inoltre di versare agli atti tutte le fatture concernenti l'attività
tipica e atipica dei legali in forma integrale; in via subordinata, chiede di
versarli in maniera anonimizzata.

La I CRP chiede la reiezione, in quanto ammissibile, del ricorso. I coniugi
A.________ postulano, proceduralmente, di stralciare dall'incarto gli allegati
n. da 2 a 19 prodotti dalla ricorrente, in via principale, di dichiarare
inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.

Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via superprovvisionale.

Diritto:

1.
1.1 Come già stabilito dal Tribunale federale (sentenza 1B_288/2007 del 30
settembre 2008 consid. 1.2), la domanda ricorsuale di congiungere le differenti
cause dev'essere respinta, a maggior ragione visto che le motivazioni dei vari
ricorsi sono differenti.

1.2 L'ammissibilità del gravame è pacifica. La legittimazione della ricorrente
è stata ammessa nella citata sentenza del 30 settembre 2008 (consid. 1.4).

2.
2.1 La ricorrente, richiamando l'art. 125 cpv. 2 LIFD, secondo cui le persone
fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla
dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite),
precisa di possederli. Essa insiste nondimeno sulla necessità di poter accedere
ai libri contabili dello studio legale dai quali sono state estratte le cifre
riportate sul conto d'esercizio e sul bilancio, allo scopo di procedere alle
necessarie verifiche (art. 130 LIFD), ricordato che in ambito penale non sono
ammesse le regole valide per la tassazione d'ufficio. Essa espone poi quattro
esempi che dimostrerebbero l'impossibilità di proseguire nell'inchiesta
fondandosi soltanto sulla documentazione messa a disposizione dalla I CRP.
Sottolinea che il segreto professionale sarebbe venuto meno, per cui
occorrerebbe poter disporre anche delle fatture relative alle prestazioni
tipiche dell'attività d'avvocato. Critica infine l'assunto secondo cui
l'anonimizzazione degli atti costituirebbe un lavoro sproporzionato, potendo
procedere al loro annerimento automatico.

2.2 Nella risposta, i legali ripropongono l'argomentazione secondo cui la
domanda principale del ricorso, segnatamente di versare agli atti tutti i
documenti bancari in forma integrale e non anonimizzata, sarebbe inammissibile,
siccome costitutiva di "res iudicata". Pure la domanda ricorsuale formulata in
via subordinata sarebbe inammissibile, poiché la ricorrente sarebbe d'accordo
per la prima volta con il principio dell'anonimizzazione. Contestano quindi la
possibilità di esaminare l'apprezzamento compiuto dalla I CRP circa l'utilità o
no di un documento per l'inchiesta. Nel merito, essi criticano l'asserita
mancata separazione diligente dell'attività tipica dell'avvocato da quella
commerciale e contestano il fatto che non potrebbero prevalersi del segreto
professionale, rilevando infine che l'istanza precedente avrebbe proceduto a
una cernita "quantomeno sommaria". Queste critiche, come pure le osservazioni
della I CRP, sono già state respinte nelle sentenze del 30 settembre 2008.
D'altra parte, come si vedrà, di massima, allo stadio attuale gli opponenti non
possono più prevalersi del segreto professionale, per cui anche le loro
ulteriori critiche, secondo cui l'apprezzamento operato dalla I CRP
costituirebbe un accertamento fattuale insindacabile, non sono decisive (cause
1B_288/2007 e 1B_286/2007).

2.3 Come visto, la I CRP si è limitata in sostanza a ribadire che la cernita e
l'eventuale anonimizzazione dei documenti comporterebbero un lavoro "totalmente
sproporzionato".
Nel giudizio impugnato, la I CRP ha ripreso l'argomentazione esposta nella sua
precedente decisione del 12 novembre 2007, secondo cui l'esame dell'effettiva
esistenza di un segreto professionale e l'anonimizzazione dei relativi
documenti costituirebbero misure troppo dispendiose e sproporzionate. Questa
pronunzia è stata annullata dal Tribunale federale con la citata sentenza
1B_288/2007: è stato ribadito, come già esposto nella sentenza 1B_47/2007 del
28 giugno 2007, che detta tesi sbrigativa e superficiale non era condivisibile.

È stato rilevato che l'argomentazione della I CRP, secondo cui in caso di
dubbio si sarebbe in presenza di documenti coperti dal segreto professionale,
ma che, considerato il dispendio di tempo richiesto, la loro anonimizzazione
non potrebbe essere pretesa, contraddiceva manifestamente quanto espresso dal
Tribunale federale. In effetti, anche nell'ambito del procedimento in esame,
l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato
non permette più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di
attività, per cui il richiamo alla tutela del segreto professionale
dell'avvocato è di massima escluso. Visto il coinvolgimento dei legali
nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività
estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere
operata in maniera chiara, nella fattispecie l'interesse pubblico a perseguire
le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale,
per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che
A.A.________ in nessun caso poteva invocarlo. Un'eventuale anonimizzazione
potrebbe quindi limitarsi a determinati documenti: rientra comunque nel potere
di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo (1B_288/2007 consid. 3 e
4).

3.
3.1 Come visto, la I CRP si è limitata in sostanza a ritenere che la cernita e
l'eventuale anonimizzazione dei documenti comporterebbero un lavoro "totalmente
sproporzionato". Riguardo ai singoli incarti, la I CRP ha stabilito quanto
segue:
S10/S11/S12: essi contengono bilanci e conti economici relativi agli anni 2001
e 2002, nei quali figurano nomi di clienti, la cui anonimizzazione
rappresenterebbe, secondo la I CRP, un lavoro considerevole e sproporzionato.
Ha aggiunto che da verifiche da essa effettuate risulterebbe che dette liste
concordano con le diverse voci del conto economico, per cui tali atti non
sarebbero interessanti per l'inchiesta: ne ha quindi deciso la restituzione
agli opponenti. Poiché i bilanci e i conti economici non contengono nomi di
clienti, essa li ha per contro versati agli atti dell'inchiesta.

La tesi, sbrigativa, fondata su un criterio meramente quantitativo e sul fatto
che si sarebbe in presenza di documenti soggetti al segreto professionale,
senza tuttavia effettivamente procedere al relativo esame, non può essere
avallata, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di
un segreto professionale tutelabile. Spetterà inoltre all'AFC esaminare tutti i
documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono
completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati.

S21 (parziale): esso contiene estratti e avvisi di addebito e di accredito
relativi a un conto postale per gli anni 2002 e 2003. La I CRP, rilevato che
gli avvisi e gli estratti intermediari contengono nomi di terzi, la cui
anonimizzazione costituirebbe un lavoro sproporzionato, ne ha ordinato la
restituzione agli opponenti. Essa ha per contro versato agli atti gli estratti
al 31 dicembre 2002 e il documento di chiusura.

Come si è visto, questa generica argomentazione, per i motivi suesposti, non
regge. I documenti devono pertanto, di massima, essere versati agli atti, in
forma non anonimizzata, ritenuto inoltre che solo sulla base degli estratti
intermediari, dove sono indicate semmai le causali delle singole transazioni,
la ricorrente potrà ricostruire compiutamente i flussi di denaro confluiti
nella sostanza e nei redditi imponibili degli opponenti.
S25: esso contiene copie di note d'onorario incassate nel 2002. Si tratta di
poche fatture concernenti attività non coperte dal segreto professionale. La I
CRP, rilevato che alcune fatture a prima vista concernerebbero attività tipiche
dell'avvocato, le ha sostituite con copie anonimizzate, versando quindi
l'incarto agli atti.

L'utilità delle note d'onorario per l'inchiesta è palese, per cui anche quelle
riferibili all'attività tipica d'avvocato, nella fattispecie di massima non più
tutelata dal segreto professionale, devono essere versate agli atti, di
principio in forma integrale.
S27: esso contiene estratti conti e avvisi di addebito e di accredito
concernenti un conto postale per l'anno 2002, la cui anonimizzazione
costituirebbe, secondo la I CRP, un lavoro sproporzionato. Ha quindi deciso di
versare agli atti soltanto gli estratti al 31 dicembre 2002 e di restituire
agli opponenti gli avvisi intermediari.

Per i motivi appena citati, anche questi documenti devono essere versati agli
atti, di massima in forma non anonimizzata.
S29: esso contiene diversi bilanci e conti economici del 2002. Poiché
l'anonimizzazione dei nomi di clienti rappresenterebbe un lavoro considerevole
e sproporzionato e poiché da verifiche effettuate dalla I CRP risulterebbe che
le liste delle operazioni concorderebbero con le diverse voci del conto
economico, la stessa non le ha ritenute interessanti per l'inchiesta e non le
ha versate agli atti. Sono stati per contro versati agli atti i bilanci e i
conti economici, che non contengono nomi di clienti. Le conclusioni suesposte
si applicano pure a questa fattispecie.

S94: l'incarto contiene due copie di note d'onorario inerenti apparentemente
all'attività tipica dell'avvocato e liste di fatture da incassare al 10, al 30
settembre e all'8 ottobre 2002. Queste liste, secondo la I CRP, non parrebbero
utili per l'inchiesta, per cui l'incarto può essere restituito agli opponenti,
eccezion fatta per un documento di due pagine, nel quale non figurano nomi di
clienti, che potrebbe essere interessante per l'inchiesta.

Ribadita l'ovvia utilità delle note di onorario e delle fatture per
l'inchiesta, anche questi atti devono essere versati agli atti nella forma
appena descritta.
S95: esso contiene copie di note d'onorario allestite tra il 2001 e il 2004.
Quelle relative a prestazioni effettuate nel 2003 e 2004 non concernerebbero il
periodo fiscale oggetto dell'inchiesta, per cui la I CRP ha deciso di
restituirle agli opponenti. Ritenuto che l'anonimizzazione di quelle
presumibilmente inerenti a prestazioni tipiche dell'avvocato rappresenterebbe
un lavoro sproporzionato, l'istanza precedente ha deciso di versare agli atti
solo le fatture relative a prestazioni manifestamente atipiche, segnatamente in
rapporto alla gestione di società.

La ricorrente rileva che non si tratterrebbe di note d'onorario emesse nel 2003
e 2004, ma di prestazioni rientranti nell'oggetto dell'inchiesta. Sia come sia,
il semplice criterio del lavoro considerevole non regge e la tutela del segreto
professionale è venuta meno per cui, anche le fatture inerenti a prestazioni
tipiche dell'avvocato, determinanti per l'inchiesta, devono essere versate agli
atti nel descritto modo.
S399: esso contiene centinaia di copie di note d'onorario relative a
prestazioni effettuate prima del 31 dicembre 1998, ma incassate posteriormente.
Poiché la loro anonimizzazione rappresenterebbe un lavoro totalmente
sproporzionato, la I CRP ha deciso di versare agli atti soltanto una tabella
riassuntiva degli incassi, i cui dati coinciderebbero con la somma corretta
delle differenti rubriche.

Ritenuto che la tabella riassuntiva non permette chiaramente di verificare con
cognizione di causa i redditi effettivi degli opponenti, pure tali atti devono
essere versati agli atti, di massima in forma non anonimizzata.
S408: esso contiene il libro di cassa e svariate decine di pezze giustificative
di esborsi contabilizzati durante il 2001. Secondo la I CRP, l'anonimizzazione
dei molti nomi contenuti nel libro di cassa, tenuto conto dell'esiguo interesse
che potrebbe avere per l'inchiesta, sarebbe sproporzionata, per cui dev'essere
restituito agli opponenti, precisato che gli incassi sono costituiti quasi
esclusivamente da prelievi da un determinato conto bancario. Essa ha poi
rilevato che le pezze giustificative menzionano alcuni documenti indicanti nomi
di clienti potenziali: visto ch'esse concernono importi modesti non sarebbero
comunque utili per l'inchiesta. Queste sono quindi state tolte dall'incarto
che, per il resto, è stato versato agli atti, poiché alcune fatture, con
importi rilevanti, riguardano spese che parrebbero corrispondere a deduzioni
fiscalmente ammissibili (viaggio in elicottero, fornitura di vini, pasti,
ecc.).

Ricordato che il mero criterio quantitativo non è determinante, ritenuta la
decadenza di massima del segreto professionale e considerato che l'interesse di
tali atti per l'inchiesta non è del tutto escluso e che spetta alla ricorrente
esprimersi sull'ammissibilità o meno delle citate deduzioni, anche tali
documenti devono essere versati agli atti.
S410/411: gli incarti contengono centinaia di fotocopie di note d'onorario
incassate nel 2001. La loro anonimizzazione, secondo la I CRP; rappresenterebbe
un lavoro sproporzionato, per cui essa ha deciso di versare agli atti soltanto
le prestazioni chiaramente atipiche.

Per i motivi già citati, pure questi documenti, utili all'inchiesta, devono
essere versati agli atti.
S414 (parziale) e S417: i due incarti contengono estratti di avvisi di addebito
e di accredito concernenti due conti postali relativi al 2001 e l'estratto di
un conto deposito. La loro anonimizzazione costituirebbe un lavoro
sproporzionato, per cui la I CRP ha deciso di versare agli atti soltanto gli
estratti al 31 dicembre 2001.

Le medesime conclusioni valgono anche per questi incarti.
S419: l'incarto contiene bilanci e conti economici del 2001. Secondo la I CRP,
l'anonimizzazione delle diverse voci contabili, contenenti nomi di clienti,
rappresenterebbe un lavoro considerevole e sproporzionato. D'altra parte, da
non meglio precisate verifiche, risulterebbe che dette liste corrisponderebbero
alle diverse voci del conto economico, per cui non si potrebbero ritenere
interessanti per l'inchiesta e andrebbero restituite agli opponenti. Per
contro, i bilanci e i conti economici, che non contengono nomi di clienti,
possono essere versati agli atti.

Come si è visto, decisiva non è la questione di sapere se gli atti litigiosi
contengano o no nomi che eventualmente devono essere anonimizzati se del caso
con un lavoro considerevole. Anche questi documenti, per nulla inutili per
l'inchiesta, devono pertanto essere versati agli atti.
S421: sotto "note portate a perdita" figurano due fatture per un totale di fr.
1'472.35 concernenti prestazioni tipiche dell'avvocato. La I CRP, ritenendo la
loro esigua importanza ai fini dell'inchiesta, ne ha deciso la restituzione
agli opponenti. Riguardo alla rubrica "note incassate 2002", composta di
centinaia di copie di note d'onorario, essa ha ritenuto che l'anonimizzazione
comporterebbe un lavoro sproporzionato, per cui ha estratto e versato agli atti
soltanto le fatture atipiche, restituendo per il resto l'incarto agli
opponenti.

Per i motivi sopraesposti, e ritenuta la manifesta utilità di questi atti per
l'inchiesta, questi devono essere versati agli atti, di massima in forma non
anonimizzata.

3.2 Nel giudizio impugnato la I CRP, verosimilmente per una svista, ha omesso
di indicare espressamente nel dispositivo, contrariamente alle sue precedenti
decisioni, il menzionato divieto imposto alla ricorrente di utilizzare, senza
la sua autorizzazione, gli atti litigiosi per altri scopi. Ciò non è comunque
decisivo, ritenuto che l'AFC sia nelle conclusioni sia nelle motivazioni del
ricorso richiama espressamente questo divieto, per cui deve lasciarselo
opporre.

4.
4.1 Ne segue, che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata
annullata nel senso dei considerandi.

4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

4.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale il 19 novembre 2007 è annullata. La causa viene
rinviata alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti.

3.
Comunicazione alla ricorrente, ai patrocinatori degli opponenti e alla I Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 27 novembre 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri