Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.232/2007
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1B_232/2007 /biz

Sentenza del 22 ottobre 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudice federale Féraud, presidente,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 24 settembre 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con decreto d'accusa del 5 luglio 2007 il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ colpevole di ripetuta ingiuria e di
ripetuta diffamazione e ne ha proposto la condanna a una pena pecuniaria di
10 aliquote giornaliere di fr. 70.-- cadauna e ad una multa di fr. 300.--;
che avverso tale decisione l'interessata ha presentato un ricorso alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP);
che, con scritto del 24 luglio 2007, la CRP le ha comunicato che il gravame
appariva tardivo e l'ha invitata ad esprimersi sulla tempestività dello
stesso, producendo eventuali mezzi di prova;
che, ulteriormente sollecitata dalla CRP, la ricorrente non ha dato seguito
all'invito entro il termine fissatole;
che, con sentenza del 24 settembre 2007, la CRP ha quindi ritenuto tardivo il
ricorso e lo ha dichiarato irricevibile;
che A.________ impugna questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462
consid. 2, 489 consid. 3);
che, trattandosi di una decisione in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF)
pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF),
è dato di massima il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 segg. LTF;
che con questo rimedio si può fare valere, conformemente agli art. 95 e 96
LTF, la violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(DTF 133 IV 119 consid. 6.3, 133 II 249 consid. 1.4.1);
che il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non
sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1);
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione: la ricorrente non fa infatti valere la violazione del diritto,
in particolare riguardo alla tardività del suo gravame dinanzi alla Corte
cantonale, unica questione oggetto del litigio;
che la CRP ha in effetti dichiarato irricevibile il gravame sulla base
dell'art. 20 cpv. 4 CPP/TI, secondo cui quando la comunicazione di un atto si
fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è
fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza;
che la ricorrente non si esprime su questo aspetto, facendo segnatamente
valere la violazione della citata disposizione di procedura penale cantonale,
ma riconosce anzi, perlomeno implicitamente, la tardività del suo gravame;
che la ricorrente si diffonde per contro in argomentazioni concernenti il
merito del procedimento penale, le quali esulano però dall'oggetto del
litigio;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv.
2 LTF), può essere deciso sulla base della procedura semplificata ai sensi
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel
merito;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a
carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 ottobre 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: