Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 1A.5/2007
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1A.5/2007 /biz

Sentenza del 25 gennaio 2008
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

G. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Matteo Pedrazzini,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il
7 dicembre 2006 dal Ministero pubblico
della Confederazione.

Fatti:

A.
La procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha presentato alla
Svizzera, l'8 giugno 2004, una domanda di assistenza in materia penale
nell'ambito di un procedimento per riciclaggio di denaro aperto nei confronti
di F.________ e altre persone. Secondo l'autorità estera, l'inquisita e gli
altri coindagati avrebbero riciclato denaro proveniente da atti di corruzione
effettuati nel quadro della fornitura, per il prezzo di circa 117 milioni di
USD, di tre aerei da combattimento al Perù nel 1998, come pure nell'ambito
della conclusione di contratti, negli anni 1996 e 1998, relativi alla
ristrutturazione di edifici a Mosca. Dal 1998 al 2001 gli indagati avrebbero
trasferito da conti di una determinata società nella disponibilità
dell'indagata e di un altro inquisito, sui quali erano depositati circa USD 5
milioni costituenti parte del provento (di un ammontare complessivo di circa
USD 18,4 milioni) di appropriazione indebita aggravata ai danni del Perù, a
conti aperti presso istituti bancari italiani, la somma complessiva di circa
euro 626'775.--. Secondo l'autorità richiedente, detta somma costituirebbe il
provento d'illecite "commissioni" concernenti la fornitura dei tre menzionati
aerei ricevute da un cittadino peruviano e da rappresentanti di un ente
russo.

B.
Nel marzo 2002 il Procuratore generale del Cantone Ginevra dichiarava
D.________, G.________, H.________ e I.________ autori colpevoli di
riciclaggio di denaro, condannandoli al pagamento di multe in relazione alle
citate ristrutturazioni a Mosca. Le sentenze di condanna sono state trasmesse
dalla Svizzera a Trento nel maggio del 2004 nel contesto di una precedente
rogatoria.

D. ________, nel 1996, stipulò due contratti di appalto con K.________ per la
ristrutturazione dei citati edifici a Mosca. K.________, tra il 1996 e il
1998, concluse a sua volta quattro contratti con la società W.________ in
virtù dei quali le versò la somma complessiva di USD 62'520'000.--, quale
compenso per l'attività svolta in vista dell'attribuzione dei citati appalti.
Secondo gli inquirenti esteri, la W.________, società di proprietà del
titolare della K.________, non avrebbe mai esercitato alcuna attività a
favore di quest'ultima, ma sarebbe servita soltanto per ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro che costituirebbe
il profitto del reato di corruzione: il corrispettivo dei contratti di
appalto sarebbe infatti stato maggiorato per un importo di USD 62'500'000.--,
somma poi trasferita attraverso società offshore. Anche F.________ e altri
indagati avrebbero ricevuto da W.________ ingenti somme di denaro, poi
trasferite in Italia.

Con la rogatoria dell'8 giugno 2004, l'autorità italiana, rilevata
l'esistenza di un legame tra gli avvenimenti relativi alla fornitura degli
aerei al Perù e quelli inerenti alle citate ristrutturazioni a Mosca,
chiedeva la trasmissione dei documenti attinenti alla richiesta di assistenza
giudiziaria inoltrata dal procuratore del Canton Ginevra il 10 luglio 2000
alla Federazione Russa, concernente il procedimento penale, pendente
all'epoca nel Canton Ginevra, nei confronti di D.________, G.________,
F.________ e altri. L'11 ottobre 2004 il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) ha trasmesso all'Italia la rogatoria richiesta.

C.
Per quanto qui interessa, mediante un complemento del 13 dicembre 2005,
l'autorità italiana ha chiesto di trasmetterle anche determinati allegati
alla citata rogatoria ginevrina. Si tratta di atti sequestrati dall'autorità
ginevrina presso G.________, riferibili alle società coinvolte nei sospettati
reati. Mediante decisione di chiusura del 7 dicembre 2006, il MPC ha quindi
ordinato la trasmissione di questi documenti all'autorità rogante.

D.
Avverso questa decisione G.________ presenta un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, facendo valere che l'autorità
richiedente avrebbe violato le condizioni poste dal MPC per l'utilizzazione
degli atti trasmessi nel 2004. Chiede pertanto di annullare la decisione di
chiusura e di restituirgli i documenti litigiosi e, in via principale, di
rifiutare la domanda di assistenza nella misura in cui concerne i fatti per i
quali egli è già stato giudicato in Svizzera; in via sussidiaria, postula di
subordinare la concessione dell'assistenza all'onere, da far accettare allo
Stato richiedente, del rispetto del principio del "ne bis in idem" e, in via
ancor più subordinata, di completare la riserva della specialità.

E.
Il MPC e l'UFG propongono di respingere il ricorso. Con scritto del 12 giugno
2007 il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che abroga la legge federale del 16
dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art.
110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su
ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della
novella legislativa si applica il vecchio diritto.

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne
agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito:
l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente
Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o
implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole
all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2
dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo
il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4;
123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di
annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25
cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c).

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il
ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g
cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Il ricorso proposto contro
la decisione finale che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni
inerenti alla sfera segreta o la consegna di beni ha effetto sospensivo per
legge (art. 80l cpv. 1 e 21 cpv. 4 lett. b AIMP). La legittimazione del
ricorrente, legale a Ginevra e già amministratore della W.________, presso il
quale all'epoca erano stati sequestrati i documenti oggetto della criticata
misura di assistenza, è pacifica (art. 80h AIMP in relazione con l'art. 9a
lett. b OAIMP).

2.
2.1 Il ricorrente rileva che i documenti di cui è ordinata la trasmissione
sono già stati consegnati all'Italia l'11 ottobre 2004. Al suo dire, lo Stato
richiedente li avrebbe utilizzati, in violazione del principio "ne bis in
idem", per redigere un mandato di arresto nei suoi confronti e per presentare
rogatorie a Guernsey e all'Isola di Man.

2.2 Nella decisione del MPC dell'11 ottobre 2004 era stato espressamente
richiamato l'art. IV dell'Accordo relativo al principio della specialità. Con
scritto del 7 dicembre 2005 il MPC, preso atto dell'ordine di arresto emesso
nei confronti del ricorrente dalla Procura estera, ha precisato a
quest'ultima che i documenti le erano stati trasmessi unicamente a titolo
informativo e che pertanto non potevano essere utilizzati come mezzi di prova
prima che i titolari dei conti fossero stati informati della loro consegna.

2.3 Riguardo alle citate rogatorie presentate dall'Italia a Guernsey e
all'Isola di Man, il ricorrente si limita ad asserire in maniera generica
l'utilizzazione irrituale di documenti già trasmessi dalla Svizzera
all'Italia, senza tuttavia addurre se si tratti di atti che lo concernono
direttamente o no, e in sostanza non fa altro che produrre copie di dette
rogatorie. Certo, negli scritti indirizzati al MPC egli indicava le asserite
violazioni, tuttavia non specificatamente riguardo alla sua persona. Dalle
rogatorie risulta tuttavia che il ricorrente non figura tra gli inquisiti ivi
menzionati, mentre è indicata, tra altri, F.________. Nemmeno nella rogatoria
dell'8 giugno 2004 e nel complemento del 13 dicembre 2005 egli è indicato
quale indagato. Come risulta dalla decisione di chiusura, la contestata
trasmissione concerne solo in minima parte il ricorrente, segnatamente per
quanto riguarda due lettere, di una persona e di una banca, a lui
indirizzate. Per il resto si tratta di documenti della W.________, di procure
e di diritti di firma su conti di società e fondazioni, copie di passaporti
di terze persone, ordini di pagamento e atti inerenti a una fondazione, per i
quali il ricorrente neppure tenta di dimostrare che lo toccherebbero
personalmente.

2.4 Il ricorrente parrebbe disattendere che la sua legittimazione ad opporsi
alla decisione di chiusura fondata sulla circostanza che, all'epoca, i
documenti erano stati sequestrati presso di lui, non implica di per sé la sua
legittimazione a far valere un'eventuale violazione del principio "ne bis in
idem" nei confronti di terzi. Di massima, egli non è infatti legittimato a
far valere un'eventuale lesione di diritti di terzi, segnatamente delle
società coinvolte o degli inquisiti nel quadro delle rogatorie formulate
dall'Italia a Guernsey e all'Isola di Man o, più in generale, l'implicita
asserita violazione del principio di specialità da parte dell'Italia, qualora
egli non sia concretamente esposto al rischio di subire le conseguenze di una
lesione di tale principio (sentenza 1A.184/2000 del 1° settembre 2000 consid.
3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 481 e 483 in fine; Laurent Moreillon
(editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2
all'art. 67 AIMP). Il ricorso, in quanto presentato nel solo interesse della
legge o di terzi, è infatti inammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260
e rinvii). D'altra parte, neppure la questione di sapere se il mandato di
arresto spiccato nei confronti del ricorrente, e che quindi lo toccava
personalmente, si fondasse effettivamente su un'utilizzazione impropria dei
documenti trasmessi dalla Svizzera dev'essere esaminata oltre: lo stesso è
stato infatti revocato e il ricorrente non indica alcun interesse pratico e
attuale alla disamina di questo quesito. Per di più, come risulta da uno
scritto dell'8 dicembre 2005 indirizzato dalla Procura italiana al MPC,
l'autorità richiedente precisa che la responsabilità del ricorrente risultava
dagli atti acquisiti presso l'Isola di Man e che nei suoi confronti non sono
stati utilizzati gli atti trasmessi dalla Svizzera.

2.5 Sia il MPC sia l'UFG sono prontamente intervenuti presso la Procura
estera ricordandole l'obbligo, sancito dall'art. IV dell'Accordo, di
rispettare il principio di specialità. Questa norma prevede inoltre
espressamente che la trasmissione a uno Stato terzo di informazioni ottenute
grazie all'assistenza è subordinata all'autorizzazione dello Stato richiesto,
in concreto della Svizzera (cpv. 3; vedi anche gli art. 67 cpv. 2 AIMP e 34
OAIMP).
È vero che, in seguito alle segnalazioni del ricorrente, il MPC ha chiesto
all'Italia di ritornargli gli allegati alla rogatoria ginevrina e che
l'autorità estera ha precisato di non poter adempiere questa richiesta poiché
i documenti facevano ormai parte del procedimento penale italiano (sulla
restituzione di documenti trasmessi in maniera indebita cfr. DTF 127 II 198
consid. 2b pag. 204). Con scritto del 3 maggio 2006 l'UFG al proposito ha
ricordato all'autorità italiana il principio "ne bis in idem", consacrato
all'art. III dell'Accordo, precisando espressamente che i citati atti non
potevano pertanto essere utilizzati a carico delle persone già condannate a
Ginevra per gli atti da loro commessi in Svizzera, mentre la loro
utilizzazione era possibile per giudicare eventuali atti di riciclaggio che
le stesse persone avrebbero commesso in Italia o in altri Stati, estrapolando
quelli commessi in Svizzera. Ha inoltre preso atto che, riguardo agli atti
trasmessi in allegato alla rogatoria del 10 luglio 2000, la Procura estera
aveva accettato di non utilizzarli quali mezzi di prova prima della fine
della procedura di assistenza. Il MPC ha inoltre contattato l'UFG allo scopo
di esaminare questa tematica. In seguito, l'UFG ha comunicato al ricorrente
che il procuratore estero aveva confermato telefonicamente di non aver
utilizzato documenti svizzeri per motivare la rogatoria all'Isola di Man e ha
invitato il ricorrente a precisare le asserite violazioni degli obblighi
internazionali. Il ricorrente ha dato seguito all'invito, indicando in
particolare che la Procura italiana avrebbe illustrato in maniera precisa i
trasferimenti di denaro da e verso la Svizzera.

3.
3.1 In concreto, come ancora si vedrà, non occorre esaminare compiutamente la
questione di sapere se e in che misura l'autorità italiana avrebbe utilizzato
in maniera contraria agli obblighi internazionali gli atti che le erano stati
trasmessi dalla Svizzera, visto che ciò non condurrebbe comunque al postulato
rifiuto dell'assistenza. Non vi è infatti motivo di dubitare che i descritti
interventi del MPC e dell'UFG hanno, se del caso, ristabilito una situazione
conforme al diritto e che in particolare l'UFG vigilerà scrupolosamente
affinché il principio della specialità venga rigorosamente rispettato ed
eventuali atti contrari allo stesso siano annullati, conformemente
all'impegno assunto dalle autorità italiane in base all'Accordo e alle
garanzie fornite alle autorità svizzere (DTF 124 II 184 consid. 5c pag. 191;
sul consenso dell'ufficio federale per altri usi delle informazioni ottenute
per il tramite dell'assistenza, segnatamente la loro ritrasmissione a uno
Stato terzo, vedi la riserva svizzera all'art. 2 CEAG e l'art. 67 cpv. 2 AIMP
e DTF 128 II 305 consid. 3.1; sentenza 1A.13/2000 del 21 giugno 2001 consid.
3).

3.2 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale, secondo la
riserva formulata all'art. 2 lett. a CEAG, la Svizzera rifiuta l'assistenza
quando l'atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura
penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata
pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente
giudicati. In tale ambito, per quanto concerne il diritto interno, il
problema del "ne bis in idem" (effetto preclusivo) è risolto - in modo
praticamente analogo a quello convenzionale - all'art. 5 AIMP (estinzione
dell'azione penale). Questo principio, invocato dal ricorrente, vieta che una
persona sia penalmente perseguita o condannata due volte per gli stessi fatti
(DTF 128 II 355 consid. 5.2 pag. 367; 125 II 402 consid. 1b).

3.3 Per quanto concerne l'asserita lesione del principio "ne bis in idem",
anche l'UFG nelle sue osservazioni accerta rettamente che nelle rogatorie
italiane indirizzate alla Svizzera il nome del ricorrente non appare nelle
liste delle persone contro le quali è diretto il procedimento penale
italiano, mentre il suo nome è menzionato in altri documenti, da lui
prodotti, di detto procedimento. L'UFG sottolinea che il procedimento
italiano è diretto contro altre persone, che non appaiono sulla lista di
quelle oggetto del procedimento svoltosi nel Canton Ginevra, né gli risulta
ch'esse sarebbero state condannate in Svizzera.

3.4 Non vi è d'altra parte motivo di ritenere, né il ricorrente lo pretende,
che un eventuale procedimento all'estero non rispetterebbe i principi della
CEDU e del Patto ONU II, convenzioni sottoscritte e ratificate anche
dall'Italia. Non si è quindi in presenza di una lesione dell'ordine pubblico
svizzero e internazionale e dell'art. 2 lett. a AIMP, norma che si applica a
tutte le forme di cooperazione internazionale (DTF 129 II 268 consid. 6.1).
Questa disposizione persegue lo scopo di evitare che la Svizzera presti il
suo concorso a procedimenti che non garantirebbero alla persona perseguita un
livello di protezione minimo corrispondente a quello offerto dal diritto
degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU
II, o che contrasterebbero con norme riconosciute come appartenenti
all'ordine pubblico internazionale (DTF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324
consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a). Non sarebbe del resto sufficiente che la
persona accusata o condannata nello stato richiedente asserisca di essere
minacciata da una situazione politico-giuridica speciale: la stessa, in
effetti, deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e obiettivo,
suscettibile di pregiudicarla concretamente, di una grave violazione dei
diritti dell'uomo nello Stato richiedente (DTF 129 II 258 consid. 6.1 e
rinvii; Zimmermann, op. cit., n. 469 seg.).
D'altra parte, colui che, come il ricorrente, non è incolpato nel
procedimento straniero e risiede all'estero, segnatamente in Svizzera, non è
di massima legittimato a lamentarsi di una lesione dell'art. 2 AIMP (DTF 130
II 217 consid. 8.2 pag. 228; Zimmermann, op. cit., n. 309-1).

3.5 Come si è visto, le condizioni invocate dal ricorrente non sono adempiute
nella fattispecie. In effetti, dagli atti da lui prodotti non risulta, né
egli lo dimostra, che nei suoi confronti (eccetto semmai per il mandato di
arresto, poi annullato) sia stato aperto un procedimento penale per i
medesimi fatti già giudicati in Svizzera, segnatamente a Ginevra. Come
rettamente rilevato dal MPC e dall'UFG, i procedimenti penali avviati in
Italia sono infatti diretti contro altre persone. Ora, la riserva svizzera
all'art. 2 CEAG (lett. c) autorizza l'utilizzazione delle informazioni
contenute nei documenti, qualora la procedura penale estera è diretta contro
altre persone. Anche l'art. II dell'Accordo, concernente il principio "ne bis
in idem", sancisce che l'assistenza non è rifiutata se il procedimento
instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona
definitivamente condannata nello Stato richiesto (cpv. 3; Zimmermann, op.
cit., n. 429). L'assistenza non può pertanto essere rifiutata.

3.6 In siffatte circostanze, le conclusioni formulate in via subordinata dal
ricorrente, tendenti ad assoggettare la concessione dell'assistenza a una
riserva espressa del rispetto del citato principio previa accettazione
dell'onere da parte dell'Italia, devono essere disattese, considerato altresì
che l'UFG è già intervenuto al riguardo. Visto l'esito del ricorso, neppure
la conclusione di esigere la restituzione dei documenti litigiosi può essere
accolta (sulla restituzione di documenti trasmessi prematuramente cfr. DTF
127 II 198 consid. 2b pag. 204 in fondo).

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto, le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza
giudiziaria internazionale (B 138 654).

Losanna, 25 gennaio 2008

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Crameri