Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 1A.52/2007
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1A.52/2007 /biz

Sentenza del 20 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________Inc.,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Alessandro Martinelli,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il
30 maggio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza, completata il 1° dicembre
2006, nell'ambito del procedimento aperto nei confronti di B.________ e
altri, per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
L'autorità estera sospetta che tra il 2003 e il 2005, in relazione a una gara
d'appalto per l'assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di una determinata fondazione, sarebbe stata
effettuata la promessa di pagare almeno 50 milioni di euro e di versare,
quale acconto, 3 milioni di euro destinati a remunerare C.________ e altri
intermediari, tra cui D.________, per atti contrari ai doveri d'ufficio volti
a favorire una società riconducibile a B.________.

L'autorità estera ha chiesto di acquisire la documentazione bancaria
concernente il bonifico di tre milioni da un conto presso la E.________SA su
una relazione presso la F.________SA. Ha postulato inoltre la perquisizione
degli uffici di una fiduciaria, l'identificazione di una determinata persona
e chiesto di assumere informazioni circa la restituzione dell'acconto di 3
milioni di euro, nonché, con un ulteriore complemento del 28 novembre 2006,
di individuare presso le due banche citate le relazioni riconducibili agli
indagati.

B.
Con cinque distinte decisioni di entrata in materia, del novembre 2006, il
Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ordinato l'audizione di un
fiduciario e l'acquisizione dei documenti bancari. Il teste ha affermato di
aver assistito alla consegna dell'importo di 3 milioni di euro, prelevato in
contanti dal conto xxx presso la banca G.________ intestato alla
A.________Inc., di cui D.________ è l'avente diritto economico. Mediante
decisione di chiusura parziale del 19 dicembre 2006, il PP ha ordinato la
trasmissione del verbale di interrogatorio, dei relativi allegati e della
documentazione bancaria prodotta dalla banca G.________.

C.
Avverso questa decisione la titolare del conto presso la banca G.________ e
il suo beneficiario economico sono insorti dinanzi alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Chiedevano di
trasmettere soltanto la documentazione relativa al prelievo di 3 milioni di
euro, effettuato il 14 novembre 2005, e di consegnare il verbale
d'interrogatorio da oscurare in più punti e senza gli allegati. La Corte
cantonale, statuendo il 30 maggio 2007, ha dichiarato irricevibile il ricorso
presentato dall'avente diritto economico, mentre ha parzialmente accolto
quello della società, nel senso di escludere dalla trasmissione i documenti
concernenti il 2006.

D.
Contro questo giudizio la A.________Inc. presenta un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Chiede di riformare la decisione
impugnata nel senso che dall'estratto del suo conto siano intersecate tutte
le operazioni effettuate ad eccezione di quella del 14 novembre 2005 per
l'importo di euro 3'006'000.-- e che il verbale di interrogatorio del
fiduciario sia trasmesso senza gli allegati.

Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto
cantonale.

E.
Parallelamente, la ricorrente ha inoltrato un ricorso in materia di diritto
pubblico (causa 1A.51/2007), dichiarato inammissibile con sentenza odierna.

Diritto:

1.
1.1 L'ammissibilità del rimedio in esame è stata accertata nell'ambito della
sentenza 1A.51/2007 alla quale, per brevità, si rinvia.

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne
agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito:
l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente
Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o
implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole
all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2
dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo
il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1D; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4;
123 II 134 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata
emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato
all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e con rinvii).

1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa
dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80f cpv. 1 in
relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Il ricorso contro la decisione di
trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l
cpv. 1 AIMP).

1.5 La ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda adducendo
semplicemente che la decisione impugnata concerne una relazione bancaria di
cui è titolare.

1.5.1 Ora, la giurisprudenza riconosce la legittimazione a ricorrere al
titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti (DTF 130 II
162 consid. 1.1; 127 II 198 consid. 2d), ma la nega, oltre che alla banca
(DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5), all'avente diritto economico (DTF 130 II
162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b), come pure all'autore di documenti
sequestrati presso terzi (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 116 Ib 106 consid.
2a/aa pag. 110), segnatamente anche presso una fiduciaria (sentenza
1A.293/2004 del 18 marzo 2005 consid. 2) e ciò anche se la trasmissione delle
informazioni chieste comporta la rivelazione della sua identità o lo tocchino
personalmente (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II
130 consid. 2b; 123 II 161 consid. 1d/aa).

1.5.2 Quale terzo non sottoposto direttamente alla misura coercitiva
(interrogatorio), la ricorrente non è quindi, di massima, legittimata a
contestare la consegna allo Stato richiedente del verbale di audizione del
fiduciario e, in particolare, dei suoi allegati, dei quali peraltro non
precisa il contenuto. In effetti, essa, adducendo nella motivazione del
ricorso che si tratta anche di documentazione privata, non sostiene del tutto
che si sarebbe in presenza di un'eccezione alla predetta regola, come
segnatamente quando le informazioni contenute nel verbale di audizione o nei
suoi allegati possano essere equiparate a una trasmissione di documenti
bancari (vedi, al riguardo, DTF 124 II 180 consid. 2). Certo, la CRP,
contrariamente alla tesi dell'Ufficio federale di giustizia, ha ammesso la
legittimazione della ricorrente ad opporsi alla consegna della documentazione
bancaria allegata al verbale di interrogatorio, che si confonde in parte con
quella acquisita presso la banca. Visto l'esito del gravame, la fondatezza di
questa conclusione non dev'essere esaminata oltre.

2.
2.1 Nel merito, la CRP ha accertato che B.________ per assicurarsi la citata
gara d'appalto avrebbe promesso il pagamento di almeno 50 milioni di euro e
versato un acconto di 3 milioni, restituitogli nel novembre 2005 in seguito
all'annullamento dell'appalto. Dal menzionato interrogatorio è risultato che
un importo di 3 milioni di euro è stato prelevato in contanti dal conto
presso la banca G.________. La Corte cantonale ha precisato che la
ricorrente, come nel gravame in esame, chiedeva di limitare la trasmissione
dei documenti bancari all'estratto conto del 31 dicembre 2005, previo
oscuramento di tutte le operazioni, eccetto il menzionato prelievo effettuato
il 14 novembre 2005.

2.1.1 Anche in questa sede, la ricorrente impernia le sue argomentazioni
sull'assunto secondo cui la rogatoria si esaurirebbe nel reperimento di detta
operazione. La tesi è chiaramente infondata.

2.1.2 La CRP ha infatti accertato che la domanda estera non persegue soltanto
lo scopo di acquisire informazioni inerenti alle modalità di restituzione del
menzionato importo, ma, più in generale, ai conti e ai rapporti riconducibili
agli indagati aperti presso le due altre banche e potenzialmente alimentati
da operazioni connesse all'asserito reato di corruzione. Ora, come si è
visto, in concreto il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei
fatti compiuto dall'autorità giudiziaria inferiore, visto ch'essi non sono
manifestamente inesatti o incompleti, né sono stati accertati violando norme
essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG); circostanze delle quali la
ricorrente non dimostra peraltro la realizzazione. Rettamente la CRP ha
ritenuto infondato l'assunto ricorsuale secondo cui la rogatoria si
limiterebbe all'operazione di restituzione del noto acconto. Del resto, la
fattispecie oggetto della rogatoria italiana è stata all'origine di altre
decisioni, con le quali la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale ha confermato la trasmissione dell'intera documentazione di altre
relazioni bancarie (sentenze 1C_123/2007 del 25 maggio 2007 e 1C_128/2007 del
23 maggio 2007, destinata a pubblicazione).
La CRP ha quindi ritenuto a ragione che l'utilità e la rilevanza potenziale
della documentazione bancaria (dal 25 febbraio 2005, data di apertura del
conto, al 31 dicembre 2005), riferita all'arco temporale oggetto delle
indagini estere (2003-2005), non potevano manifestamente essere escluse.

2.1.3 In tale ambito si può nondimeno rilevare che, nelle descritte
circostanze, neppure la consegna dell'intera documentazione bancaria, e
quindi anche di quella riferita al 2006, sarebbe stata lesiva del diritto
federale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, ripresa anche dalla CRP,
quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito
di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i
documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed
economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia
pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag.
468; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; cfr. anche DTF
130 II 14 consid. 4.1; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 478-1 pag. 517). Ciò
anche allo scopo di evitare l'eventuale inoltro di domande complementari.
Ritenuto che nella fattispecie le autorità estere indagano anche su altri
conti, non è infatti escluso che, oltre all'operazione specificatamente
oggetto della domanda, possano risultare altri versamenti tra le relazioni
bancarie oggetto d'inchiesta. Certo, la ricorrente sostiene che ciò non
sarebbe il caso: spetterà tuttavia all'autorità richiedente, che dispone di
tutte le risultanze processuali, vagliare compiutamente tale quesito.

2.1.4 A torto la ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di
un'eccezione alla regola secondo cui la questione di sapere se le
informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano
necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di
massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Anche nella
fattispecie lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi
sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il
proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le
indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere infatti rifiutata
solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può
esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d
pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia
manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c). Come si è visto,
l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per l'inchiesta estera non può
essere negata (DTF 126 II 258 consid. 9c).

Sempre al proposito occorre sottolineare che, in effetti, l'avente diritto
economico del conto litigioso, relazione decisiva per l'inchiesta estera, è
coinvolto nelle indagini italiane, per cui anche la consegna di tutti i
documenti bancari era senz'altro idonea a far avanzare il procedimento estero
(DTF 122 II 134 consid. 7b, 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra detti atti e l'oggetto del
procedimento penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente (DTF
129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73).

2.2 Privo di fondamento è altresì l'assunto ricorsuale secondo cui la
criticata trasmissione costituirebbe un'esecuzione "ultra petita" della
rogatoria, poiché la documentazione bancaria e gli allegati al verbale di
audizione non sarebbero pertinenti alla domanda estera. Il richiamato
principio, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità
richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente
(cosiddetto "Übermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine; 373
consid. 7; 116 Ib 96 consid. 5b). La recente giurisprudenza ne ha però
sostanzialmente attenuato la portata, ritenendo che l'autorità richiesta può
interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato, come
nella fattispecie, che su questa base tutte le condizioni per concedere
l'assistenza sono adempiute; anche tale modo di procedere può evitare in
effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II
241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano
1997, pag. 186 seg.). In concreto la richiesta italiana è quindi stata
eseguita correttamente.

2.3 La Corte cantonale ha inoltre stabilito che la ricorrente, limitandosi ad
addurre motivi temporali, non ha precisato per quali ragioni i documenti non
dovevano essere consegnati.
Questa conclusione è corretta, rilevato che la ricorrente, contrariamente
all'obbligo che le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza,
limitandosi a indicare alcuni passaggi del verbale di audizione da oscurare,
non ha indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti
bancari, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento
estero (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
Anche nel ricorso in esame essa accenna semplicemente al fatto di aver
addotto che la documentazione esulava, peraltro a torto come si è visto, da
quanto richiesto dall'autorità italiana.

3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
internazionale (B 162150).

Losanna, 20 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: