Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 1A.51/2007
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1A.51/2007 /biz

Sentenza del 20 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________Inc.,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
30 maggio 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria,
poi completata, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti
di numerose persone, per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio, nel quadro di una gara d'appalto concernente l'assegnazione della
gestione del patrimonio immobiliare di una fondazione. Ciò, segnatamente, in
relazione alla promessa di pagamento di almeno 50 milioni di euro e al
versamento di 3 milioni di euro quale acconto. Questi fatti sono stati
oggetto anche di decisioni della II Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale (cause 1C_123/2007 del 25 maggio 2007 e 1C_128/2007 del 23
maggio 2007, destinata a pubblicazione).

B.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura parziale
del 19 dicembre 2006, ha accolto la rogatoria e ordinato, tra l'altro, la
trasmissione all'Italia di un verbale di interrogatorio e della
documentazione del conto intestato alla A.________Inc., dal quale erano stati
prelevati i 3 milioni di euro. Con decisione del 30 maggio 2007, la Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP),
dichiarato irricevibile il ricorso in quanto inoltrato da D.________, l'ha
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, in quanto proposto dalla
A.________Inc., escludendo dalla consegna i documenti inerenti all'anno 2006.

C.
Avverso questo giudizio la A.________Inc. presenta un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di riformarlo parzialmente,
nel senso di intersecare, nella decisione di chiusura parziale, tutte le
operazioni tranne quella concernente l'importo di 3 milioni di euro e di non
consegnare la documentazione allegata al verbale di interrogatorio (causa
1A.51/2007). Parallelamente, essa ha presentato un ricorso di diritto
amministrativo (causa 1A.52/2007), respinto in quanto ammissibile con
sentenza odierna.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 L'art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP), quale disposizione transitoria
della modifica del 17 giugno 2005, recita che alle procedure di ricorso
contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore di
detta modifica si applica il diritto anteriore. La ricorrente, richiamata
questa norma, sostiene nondimeno che contro la decisione della CRP, secondo
l'art. 132 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), sarebbe dato il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi
dell'art. 84 cpv. 1 LTF, non essendo ammissibile, al suo dire, il ricorso di
diritto amministrativo.

1.2 È vero che la questione di sapere quale rimedio di diritto sia dato
contro il giudizio impugnato non è chiara. Recentemente il Tribunale federale
ha stabilito che la disposizione transitoria dell'art. 110b AIMP prevale,
quale "lex specialis", sulla disciplina della LTF, segnatamente sull'art. 132
cpv. 1 LTF, secondo cui quest'ultima legge si applica ai procedimenti
promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai
procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata
pronunciata dopo la sua entrata in vigore. In applicazione di questa
giurisprudenza, rilevato che il Ministero pubblico ticinese ha emanato, quale
prima istanza, la decisione di chiusura parziale il 19 dicembre 2006 e quindi
prima del 1° gennaio 2007, mentre la CRP ha parzialmente accolto il ricorso
presentato contro essa dopo questa data, avverso il giudizio impugnato rimane
dato il ricorso di diritto amministrativo (sentenze 1C_53/2007 del 29 marzo
2007, consid. 1.2 e 1C_1/2007 del 22 gennaio 2007 consid. 1).

1.3 Certo, nel giudizio impugnato, quale rimedio di diritto è stato
erroneamente indicato il ricorso in materia di diritto pubblico "entro 30
giorni dall'intimazione". Anche quest'ultima indicazione è errata, ritenuto
che il nuovo termine ricorsuale nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale è di dieci giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b
LTF).

La ricorrente non ha comunque subito alcun pregiudizio da questa indicazione,
la cui inesattezza risulta dalla semplice consultazione del testo legale (DTF
127 II 198 consid. 2c e rinvii). Per di più, avverso la decisione impugnata
la ricorrente rettamente ha già presentato, ancora prima della scadenza del
termine ricorsuale di trenta giorni (art. 80k AIMP), anche un ricorso di
diritto amministrativo (art. 110b nAIMP in relazione con l'abrogato art. 80f
vAIMP), nel quale, contrariamente al rimedio in esame, essa spiega
compiutamente l'ammissibilità di quel rimedio.

2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Ritenuto che la situazione giuridica
non era chiara, anche a causa dell'indicazione errata dei rimedi di diritto,
si può ritenere che la ricorrente ha potuto essere indotta a presentare il
gravame in discussione, per cui si può rinunciare a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico,  alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
internazionale (B 162150).

Losanna, 20 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: