Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 529/2006
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U 529/06

Sentenza del 28 gennaio 2008
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

P. ________, Italia,
ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7,
6900 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 12 ottobre 2006.

Fatti:

A.
P. ________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1958, al
momento dei fatti impiegato in qualità di operatore di fabbrica a turni
presso la ditta X.________ e, come tale, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI), in data 14 ottobre 2002 è caduto dal tetto di un
cascinale, riportando un politrauma consistente in un'estesa ferita
lacero-contusa parieto-occipitale destra e nella frattura dell'arco
posteriore della vertebra C2. Il caso è stato assunto dall'INSAI, che ha
corrisposto le prestazioni di legge.

Esperiti i propri accertamenti, l'INSAI con decisione del 5 aprile 2006 ha
assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità del 30% dal 1° aprile 2006
e un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 20%.

L'assicurato ha presentato opposizione avverso tale provvedimento, facendo
valere una inabilità lavorativa del 50% nell'attività precedente e ricordando
come l'INSAI, tramite un proprio funzionario, avesse affermato che se
l'integrazione in azienda fosse riuscita, per la determinazione della rendita
ci si sarebbe basati sul guadagno concretamente percepito e non su un
guadagno teoricamente possibile.

In parziale accoglimento dell'opposizione, l'INSAI con decisione del
24 maggio 2006 ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità
del 32%.

B.
Patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, l'assicurato si è aggravato al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento
di una rendita d'invalidità del 67% e di un'IMI del 30%.

Per pronuncia del 12 ottobre 2006 la Corte cantonale, statuendo per giudice
unico, ha parzialmente accolto, nella misura in cui lo ha ritenuto
ricevibile, il gravame nel senso che, annullata la decisione su opposizione,
ha condannato l'INSAI a corrispondere una rendita d'invalidità del 33% a far
tempo dal 1° aprile 2006.

C.
Ancora rappresentato dall'avv. Cereghetti, P.________ ha interposto ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate spese e ripetibili,
ripropone in via principale la richiesta di sede cantonale. In via
subordinata postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale (oppure
all'INSAI) per complemento istruttorio e nuova pronuncia.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione
impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura
resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2
pag. 395).

2.
2.1 In via preliminare occorre precisare che l'oggetto impugnato ai sensi
dell'art. 128 e 97 segg. OG è il rapporto giuridico determinato dalla
pronunzia cantonale secondo l'art. 98 lett. g OG, che, in seguito all'effetto
devolutivo del ricorso, sostituisce la decisione amministrativa impugnata in
prima istanza (DTF 117 V 294 consid. 2a pag. 295).

2.2 Oltre al tasso della rendita d'invalidità, su cui la Corte di prime cure
ha statuito nel merito, l'insorgente contesta anche il grado dell'IMI,
fissato nel 20% con decisione amministrativa del 5 aprile 2006. Quest'ultima
censura è stata correttamente dichiarata irricevibile in sede cantonale.
Infatti il grado dell'IMI risulta passato in giudicato, in quanto non
contestato dall'insorgente con la successiva opposizione (DTF 119 V 347
consid. 1b pag. 350; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no.
16 all'art. 52). Ne consegue che in sede federale l'interessato avrebbe
potuto eventualmente contestare la correttezza del giudizio di
irricevibilità. Nella misura in cui quindi egli intende rimettere in
discussione il grado dell'IMI, il ricorso di diritto amministrativo è
irricevibile.

3.
3.1 Nel merito, l'insorgente osserva che la capacità lavorativa residua in
occupazioni leggere è pari al massimo al 50% e che con l'attività esercitata
presso il precedente datore di lavoro egli la sfrutta appieno. In ordine al
reddito da valido sostiene che dev'essere computato un importo superiore a
quello effettivamente percepito, e meglio fr. 62'000.-, come da contratto
collettivo di lavoro.

3.2 Il Tribunale cantonale dal canto suo ritiene che i rapporti medici su cui
si è fondato l'INSAI per stabilire il grado d'incapacità lavorativa
dell'assicurato sono fedefacenti, che il reddito da invalido va calcolato in
base ai dati statistici, considerato che tramite l'attività svolta
l'interessato non mette integralmente a frutto la sua capacità lavorativa
residua, e che, infine, non vi è motivo di tener conto di un reddito da
valido più elevato rispetto a quello percepito dall'assicurato presso la
ditta X.________ prima dell'infortunio.

4.
4.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità
dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione
stessa d'invalidità (art. 8 LPGA) come pure il metodo generale di confronto
dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati
esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A tale esposizione può
essere fatto riferimento (quo all'applicabilità in casu dell'ordinamento
svizzero anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002,
dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone [ALC], cfr. ad es. la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 76/03 del 15 aprile 2004, consid. 1.3).
4.2 In questa sede basta ribadire che il grado d'invalidità è determinato
paragonando il reddito da lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo
l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni
equilibrate del mercato del lavoro (reddito da invalido), con quello che
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). Giova inoltre ricordare che quale momento determinante per il
raffronto dei redditi dev'essere considerato quello dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

5.
5.1 Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394
consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in
grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

5.2  Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le
ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami
presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

6.
6.1 Alfine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice
in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del
medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come
pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.
314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
6.2 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V
157 consid. 1c pag. 160; Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen,
in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella
sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. l'allora Tribunale federale
delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113
e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie.

6.3 Così, in particolare, i referti affidati dagli organi
dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio specializzato
indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni
approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità (VSI
2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).

6.4 Per quel che riguarda invece le perizie di parte, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che esse contengono considerazioni
specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti da un punto di
vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore, da un punto di
vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se
questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351; VSI
2001 pag. 110 consid. 3c).

6.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00
dell'8 ottobre 2002, consid. 3.3). Al riguardo va tuttavia precisato che non
si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è
l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

7.
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante
da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una
gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di
caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue
capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche
(DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag.
331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

8.
8.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1), o
comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro
identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la
Circolare, edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,
cifra marg. 3025). Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, ci si rifà a valori empirici o statistici (VSI
1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio
che vuole - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione - che la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

8.2 Nel caso in cui il reddito conseguito prima dell'invalidità è inferiore
alla media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato -
a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche
insufficienti - e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse
intenzione dell'assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la
giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato
negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il
reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; SVR 2004 UV no. 12
pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai
salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sotto la media [U
173/02]; cfr. pure sentenza U 493/05 dell'11 gennaio 2007, consid. 3.2,
nonché sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 del 20
luglio 2004, consid. 3.1.2, e I 630/02 del 5 dicembre 2003, consid. 2.2.2).

9.
9.1 Nel caso concreto, le precedenti istanze hanno preso in considerazione a
titolo di reddito da valido il salario che l'assicurato, se non fosse
divenuto invalido, avrebbe realizzato presso la ditta X.________ nel 2006,
pari a fr. 57'881.15 annui, omettendo di chinarsi sulla questione sollevata
dall'interessato, secondo cui nel settore il salario adeguato sarebbe stato
in realtà di fr. 62'000.-.
9.2 Quest'ultima censura non regge. In effetti, dalla tabella TA1
dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio
federale di statistica per il 2004 (pag. 53) emerge che la retribuzione annua
media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
ripetitive nell'industria alimentare (cifra 15, livello di esigenze 4)
ammontava nell'anno in questione a fr. 55'026.72 (fr. 4'452 x 41.2 [orario
settimanale usuale nel settore; La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella
B9.2, industries manufacturières] : 40 [orario settimanale di cui tiene conto
la TA1] x 12). Procedendo all'adattamento di questo dato all'evoluzione
salariale, si ottiene un importo di fr. 56'113.32 per il 2006 (fr. 55'026.72
x 2014 : 1975; La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.3, uomini).
Essendo tale importo inferiore a quello che avrebbe effettivamente percepito
l'assicurato nel medesimo anno, il reddito da valido non può venire in alcun
modo adeguato per i motivi addotti al considerando precedente, né per gli
stessi motivi potrà venir ridotto il reddito da invalido deducibile dalle
tabelle statistiche.

10.
10.1Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la
situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che
quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 75
consid. 3b pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla
documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U
343 pag. 412). Nel caso di un invalido che, dopo l'insorgenza del danno alla
salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di
vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base
alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività
semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore
privato in conformità alle tabelle A dell'ISS (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472
consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che
la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai
dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico
da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1
dell'ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]).

10.2 In considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive
contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di
esigenze 4) - un numero significativo di queste attività sono infatti di
natura leggera e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - questa Corte ha già
ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato
della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda
anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del
4 aprile 2002, consid. 4c).

10.3 Infine, la questione di sapere se e in quale misura, nel singolo caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali concrete (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo
di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri, questi, che
l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La giurisprudenza ha
precisato al riguardo che una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Tale deduzione non è tuttavia automatica, ma
deve essere valutata di caso in caso. È in ogni modo compito
dell'amministrazione e, nell'eventualità di ricorso, del giudice del merito
motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo non può
scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF
126 V 75 consid. 5b/dd pag. 80 e consid. 6 pag. 81; cfr. pure DTF 129 V 472
consid. 4.2.3 pag. 481).

11.
11.1Ai fini di stabilire la capacità lavorativa residua dell'assicurato sia
l'INSAI che il Tribunale cantonale si sono a ragione fondati sul rapporto del
medico di circondario dott. D.________, chirurgo, il quale a sua volta ha
tenuto conto dei referti del prof. J.________, specialista in ortopedia, e
del dott. K.________, neurologo, ritendoli fedefacenti. In particolare dalle
limitazioni descritte dal dott. D.________ emerge che l'insorgente è in grado
di svolgere un'attività da leggera a mediopesante in cui egli possa, a causa
dell'aumentata stancabilità, fare una pausa di dieci minuti ogni ora. Il
grado di capacità lavorativa è stato quindi quantificato dall'INSAI
nell'83.33% (riduzione del 16.67% in seguito alle pause). Da queste
conclusioni, ben motivate, non vi è alcun motivo di scostarsi, ritenuto, come
precisato anche dal Tribunale di prime cure, che nessun altro documento
medico mette in discussione i rapporti mezionati.

11.2 Dagli atti risulta che l'attività attuale presso la ditta X.________,
consistente in lavori di manutenzione e di giardinaggio, per la quale
l'insorgente percepiva nel 2006 un reddito annuo di fr. 26'000.-, è svolta
tramite una presenza dell'80%, mentre la resa effettiva è del 50%. Come
indicato dalla Corte cantonale, mediante l'esercizio di detta attività
l'assicurato non mette a frutto in maniera completa e ragionevole la propria
capacità lavorativa residua, essendovi in un mercato del lavoro equilibrato
un ventaglio di occupazioni esigibili il cui reddito è superiore.

11.3 A ragione la precedente istanza ha quindi determinato il reddito
ipotetico da invalido, conseguibile dall'insorgente esercitando un'attività
sostitutiva confacente, applicando i dati statistici nazionali risultanti
dalla tabella TA1 ISS. Partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004
(pag. 53, livello di esigenze 4), il giudice cantonale ha considerato un
importo di base annuo di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4588 x 41.6 : 40 x
12), che, adattato all'evoluzione dei salari nominali, l'ha portato a
ritenere un importo di fr. 58'328.52 per il 2006. Dopo avere operato una
doppia deduzione del 16.67% e del 20% in ragione della ridotta capacità
lavorativa posta in evidenza dal dott. D.________, da un lato, e delle
circostanze particolari del caso (impedimenti addebitabili al danno alla
salute, impossibilità di lavorare a tempo pieno, statuto di frontaliere),
dall'altro, egli ha quantificato il reddito ipotetico da invalido
dell'interessato in fr. 38'884.12. Confrontato quest'ultimo dato con il
reddito da valido di fr. 57'881.15 (consid. 9), ha quindi accertato un tasso
d'invalidità del 32.82% (57'881.15 - 38'884.12 x 100 : 57'881.15),
arrotondato al 33% conformemente alla giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V
121 segg.

11.4 Questo grado d'invalidità deve essere confermato, malgrado un errore di
calcolo, che non incide sul risultato. Il reddito da invalido al 100% nel
2006 ammonta infatti, in realtà, a fr. 58'388.90 (fr. 57'258.24 X 2014:1975;
La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella, B10.3, uomini). Si rileva
inoltre che l'orario usuale nel 2006 era di 41.7 e non già di 41.6 ore
settimanali (cfr. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2). Anche
questo fattore non influisce comunque sull'esito della causa.

12.
Visto quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo, nella misura in
cui è ricevibile, deve essere respinto mentre devono essere confermate la
pronuncia cantonale e la decisione amministrativa da essa protetta.

13.
13.1Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

13.2 In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si
possono assegnare ripetibili in favore dell'INSAI, l'assicuratore essendo un
organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 158 consid. 7 pag. 169).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 28 gennaio 2008

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble