Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 505/2006
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Sentenza del 17 dicembre 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, Presidente,
Widmer, Frésard,
cancelliere Schäuble.

A. ________, Italia, ricorrente, rappresentato dallo Studio Legale Rossi &
Pellegrini, via Noseda 2, 6850 Mendrisio,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 20 settembre 2006.

Fatti:

A.
A.a A.________, frontaliere italiano nato nel 1940, in data 29 ottobre 2001,
quando era alle dipendenze di un'impresa di costruzioni di M._________ in
qualità di muratore, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. Finito di
sigillare un telaio di un chiusino, all'interno di un locale, alzandosi
batteva la testa sotto un armadio fissato al muro.

Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), il quale, con decisione 27 marzo 2002
- confermata il 6 febbraio 2003 anche in seguito all'opposizione interposta
dall'assicurato -, dopo avere regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative, ha disposto la sospensione del suo obbligo prestativo a partire
dal 14 dicembre 2001 non ritenendo più essere dato il nesso causale tra i
disturbi lamentati e l'infortunio.

A.b A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, il quale, disposti i propri accertamenti, tra i quali l'allestimento
di una perizia medica giudiziaria affidata al prof. W._________, per
pronuncia del 2 dicembre 2003 ha respinto il gravame e confermato l'operato
dell'assicuratore infortuni.

A.c Adito dall'assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni, per
sentenza dell'8 novembre 2005, ne ha per contro accolto il gravame e,
annullato il giudizio cantonale, ha rinviato gli atti alla precedente istanza
per ulteriori accertamenti. Alla luce della nuova documentazione prodotta
dall'interessato (risultanze di una risonanza magnetica eseguita il 19
gennaio 2004), la Corte ha ritenuto indispensabile un complemento di perizia
da parte del prof. W._________.

B.
Preso atto delle risultanze del complemento istruttorio, l'autorità
giudiziaria cantonale ha nuovamente respinto, per pronuncia del 20 settembre
2006, il ricorso dell'assicurato.

C.
A.________, patrocinato dallo studio legale Rossi & Pellegrini di Mendrisio,
ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, in
accoglimento del gravame e in via principale, chiede l'annullamento del
giudizio cantonale e il riconoscimento - previo accertamento del nesso di
causalità tra l'infortunio del 29 ottobre 2001 e i disturbi ancora lamentati
dopo il 14 dicembre 2001 - di prestazioni assicurative anche successivamente
a quest'ultima data. In via subordinata domanda l'annullamento della
pronuncia impugnata e il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria cantonale
perché abbia ad ordinare una nuova perizia giudiziaria medica e renda un
nuovo giudizio.

L'INSAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è
entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio
impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura
resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2
pag. 395).

2.
Oggetto della lite è il tema di sapere se all'assicurato sia stato
correttamente negato il diritto a prestazioni assicurative a contare dal
14 dicembre 2001.

3.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha
in modo esatto ed esauriente esposto le norme legali (art. 10 e 16 LAINF; quo
all'applicabilità in casu dell'ordinamento svizzero anche in seguito
all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra
la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC], cfr.
ad es. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 76/03 del 15
aprile 2004, consid. 1.3) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la
materia. In particolare ha precisato a quali condizioni sono dati i requisiti
per l'erogazione di prestazioni assicurative rilevando fra l'altro come la
relazione causale naturale tra infortunio e danno alla salute debba essere
dimostrata secondo il grado della verosimiglianza preponderante, una semplice
possibilità non bastando (DTF 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid.
1b pag. 289 e sentenze ivi citate). Allo stesso modo, essa autorità ha
giustamente rammentato che pure l'estinzione del nesso di causalità deve
essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto
in materia di assicurazioni sociali, la semplice possibilità che l'evento non
esplichi più effetto causale non essendo per contro sufficiente (RAMI 2000
no. U 363 pag. 46 consid. 2; 1994 no. U 206 pag. 329; 1992 no. U 142 pag. 76
consid. 4b). Alla pronuncia impugnata può così essere fatto riferimento e
prestata adesione.

4.
4.1 Per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità
naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di
cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 177
consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 119 V 335 consid. 1 pag.
337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).

4.2 Quanto alla valenza probatoria d'un rapporto medico, determinante è, come
già rilevato nella precedente sentenza dell'8 novembre 2005 dell'allora
Tribunale federale delle assicurazioni, che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V
157 consid. 1c pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher
Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag.
266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. (I 128/98) questa
Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle
prove (art. 40 PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire
delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie.

4.3 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure
scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del
referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti).

5.
5.1 Dopo attento esame degli atti all'incarto, questa Corte non può che
concordare con l'autorità giudiziaria cantonale, la quale a ragione ha
fondato la propria pronuncia sui complementi di perizia 10 febbraio e 10
luglio 2006 del prof. W._________. In particolare, contrariamente alle
censure ricorsuali, i referti complementari del perito giudiziario non
evidenziano contraddizioni. Né si può affermare che essi siano incompleti, si
fondino su accertamenti di fatto errati o giungano a conclusioni non motivate
o non convincenti. Infine, essi neppure sono suscettibili di essere messi in
discussione dalla rimanente documentazione medica all'inserto. Il fatto che
le conclusioni del perito giudiziario non siano condivise dai medici
incaricati dall'assicurato non costituisce un indizio sufficiente per far
dubitare della loro fondatezza. Altrimenti, questo Tribunale si troverebbe
sistematicamente a doversi scostare da dette conclusioni, non appena il
medico di fiducia dell'assicuratore interessato, rispettivamente il medico
curante dell'assicurato, esprimono un diverso apprezzamento della
fattispecie.

5.2 A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale federale delle
assicurazioni, il giudice di prime cure ha nuovamente interpellato il prof.
W._________, specialista in neurologia, autore della perizia giudiziaria
posta a fondamento della prima pronuncia cantonale, chiedendogli di
esprimersi, con un complemento di perizia, sulla nuova documentazione medica
prodotta dall'assicurato, in particolare sulle risultanze di una risonanza
magnetica eseguita il 19 gennaio 2004. Dopo avere attentamente esaminato la
citata documentazione ed avere consultato un collega specialista in
neuroradiologia (prof. I._________), il prof. W._________ ha in sostanza
confermato la tesi già esposta nella sua perizia del 25 agosto 2003 e ha
nuovamente negato l'esistenza del necessario nesso di causalità naturale fra
i disturbi lamentati dopo il 14 dicembre 2001 e l'infortunio del 29 ottobre
2001. In particolare, il perito giudiziario ha rilevato come dalle nuove
immagini di risonanza magnetica non emergessero nuovi aspetti rispetto allo
stato oggettivato attraverso la risonanza del 22 febbraio 2002 (referto
complementare del 10 febbraio 2006). Avendo in seguito l'insorgente prodotto
ulteriore documentazione (parere del dott. L._________, nuova risonanza
magnetica), il giudice cantonale ha interpellato una seconda volta il perito
giudiziario, il quale ha ribadito il contenuto della propria precedente
valutazione (referto complementare del 10 luglio 2006).

5.3 Tutto ben ponderato, anche questa Corte non vede motivo per non aderire
alle conclusioni dei referti peritali complementari del prof. W._________,
redatti conformemente ai principi giurisprudenziali che reggono la materia
(cfr. consid. 4.2).

6.
Visto quanto precede, il giudizio cantonale, che, attenendosi a queste
conclusioni, ha dichiarato estinto, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante, il nesso di causalità naturale fra
l'infortunio in parola e i disturbi cerebrali successivi al 14 dicembre 2001,
merita conferma.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 17 dicembre 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble