Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 463/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


Sentenza del 20 novembre 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, Presidente,
Lustenberger, Frésard,
cancelliere Schäuble.

P. ________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. William Limuti,
Galleria Campello 4, 23100 Sondrio, Italia,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni del 3 luglio 2006.

Fatti:

A.
P. ________, nato nel 1975, all'epoca dei fatti dipendente, in qualità di
operaio frontaliere, di un'impresa di costruzioni di S.________ e, in quanto
tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 4 ottobre
2002 è scivolato da una scala di cantiere riportando la frattura
dell'emibacino sinistro e della massa laterale, con lesioni dell'osso pubico
e di quello ischio-pubico.

Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha corrisposto
le prestazioni di legge.

Con decisione del 25 ottobre 2005, l'assicuratore infortuni ha chiuso il caso
assegnando una rendita d'invalidità del 14% con effetto dal 1° agosto 2004 e
un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%.

Chiamati a statuire su opposizione dell'assicurato, gli organi
dell'assicurazione lo hanno posto al beneficio di una rendita d'invalidità
del 19% a partire dal 1° luglio 2003 (decisione su opposizione del 30 gennaio
2006).

B.
Patrocinato dall'avv. William Limuti, P.________ si è aggravato al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo il riconoscimento di una
rendita d'invalidità del 50% e di una indennità per menomazione all'integrità
di pari grado o quantomeno del 19%. Ha inoltre chiesto di fare decorrere la
rendita da una data precedente a quella stabilita nella decisione su
opposizione dell'INSAI.

Per pronuncia del 3 luglio 2006, il Tribunale cantonale ha respinto il
ricorso e ha confermato la valutazione dell'assicuratore infortuni sia per
quanto concerneva la rendita, sia per quanto riguardava l'indennità per
menomazione dell'integrità.

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Limuti, P.________ ha interposto ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), al quale riformula le richieste di prima
sede. Postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio sia per la
procedura cantonale che per quella federale.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è
entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la
decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura è disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid.
1.2 pag. 395).

2.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale amministrativo
ha già esaurientemente ricordato il disciplinamento applicabile alla presente
vertenza, esponendo le normative richiamabili in materia di diritto alla
rendita e all'indennità per menomazione dell'integrità, per cui a tali
considerandi può essere fatto riferimento.

3.
Al giudizio di prime cure può essere prestata adesione pure per quel che
concerne l'applicazione della disciplina in questione.

Per quel che concerne la rendita, risulta dalla documentazione all'inserto,
in particolare dalla valutazione espressa dai sanitari intervenuti per conto
dell'INSAI (prof. M.________, dott. B.________ e dott. R.________, medico di
circondario dell'ente assicuratore), che l'insorgente, a dipendenza dei
postumi dell'infortunio del 4 ottobre 2002, non può proseguire la sua
precedente attività professionale di operaio edile.

Emerge però anche che egli, nonostante il danno fisico patito, è da ritenere
capace di svolgere un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno e con
rendimento completo.

Queste valutazioni non sono, come tali, oggetto di litigio. Né questa Corte
vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti
medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare
la sua pronuncia su tali rapporti, DTF 122 V 157 consid. 1c pag. 161 in fine;
v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

4.
Controverse sono per contro le modalità di valutazione dell'invalidità, e più
precisamente quelle riguardanti la determinazione del reddito da invalido. In
considerazione, soprattutto, della sua modesta scolarità e della carenza, nel
proprio curriculum, di una specializzazione professionale, l'insorgente
contesta in sostanza di essere in grado di conseguire un reddito pari a fr.
45'204.-, ritenuto dalle istanze precedenti quale ipotetico guadagno
post-infortunistico.

La censura è infondata. Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte,
pertinentemente richiamata dai primi giudici, in difetto di indicazioni
economiche concrete, il reddito ipotetico da invalido, conseguibile
dall'interessato esercitando l'attività ragionevolmente esigibile nonostante
il danno alla salute, dev'essere di principio determinato applicando i dati
statistici nazionali risultanti dalla tabella TA1 di cui all'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'ufficio federale di
statistica (riguardo alla determinazione del reddito da invalido sulla base
dei salari DPL elaborati dall'INSAI cfr. DTF 129 V 472), questo principio
valendo pure per gli assicurati residenti all'estero (vedi sentenza I 773/05
del 28 febbraio 2007, consid. 3.3).

Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 75 consid.
5b/cc pag. 80).

Fermi questi presupposti, difettando nel caso di specie indicazioni
economiche concrete, a ragione i primi giudici hanno valutato il reddito
ipotetico da invalido dell'assicurato applicando i dati desumibili dalla
tabella TA1 dell'ISS 2002 (valore totale mediano, uomini, livello di esigenze
4: attività semplici e ripetitive), adeguati all'orario settimanale usuale e
all'evoluzione dei salari per l'anno di riferimento 2003. L'importo così
ottenuto, pari a fr. 57'806.-, è stato ridotto del 15% in ragione delle
circostanze del caso concreto. Questa somma (fr. 49'135.-) è poi stata
ulteriormente ridotta dell'8% per il fatto che il salario ipoteticamente
realizzabile dall'insorgente senza l'infortunio (fr. 55'669.-) era inferiore
di tale percentuale, circa, rispetto a quanto mediamente corrisposto
nell'anno di riferimento ad una persona attiva nell'edilizia. Le istanze
precedenti sono giunte in tal modo a un importo di fr. 45'204.-, che questa
Corte ritiene di poter confermare.

Ne consegue pertanto che la decisione su opposizione e il giudizio cantonale
querelati, che, sulla base di un confronto dei redditi ipotetici conseguibili
da invalido e da valido sopra esposti, riconoscono all'assicurato il diritto
a una rendita calcolata in funzione di un tasso d'invalidità (arrotondato)
del 19% ([55'669 - 45'204] x 100 : 55'669), meritano tutela.

5.
L'insorgente contesta poi la data di decorrenza del diritto alla rendita.

Pure questa censura si rivela priva di fondamento. Come già correttamente
rilevato dai primi giudici, la decorrenza della rendita è stata in sede di
opposizione anticipata dall'assicuratore infortuni al 1° luglio 2003, momento
a partire dal quale sono state soppresse le indennità giornaliere
precedentemente concesse (cfr. al riguardo gli art. 16 cpv. 2 seconda frase e
19 cpv. 1 seconda frase LAINF).

6.
Riguardo al contestato grado di menomazione dell'integrità fisica
dell'insorgente, i primi giudici hanno fondato il proprio giudizio sulla
valutazione del già citato medico di circondario, dott. R.________,
specialista in chirurgia ortopedica, il quale, dopo avere constatato che
l'assicurato era portatore di una sindrome dolorosa cronica di origine
prevalentemente neurogena in sede bacinale, ispirandosi alle tavole INSAI, e
più precisamente alla tavola 7 relativa alle affezioni alla colonna
vertebrale, ha fissato tale tasso al 15%.

Tutto ben ponderato, pure questa Corte non vede motivo per non aderire alla
valutazione del grado di menomazione dell'integrità del 15% riconosciuto
dalle istanze inferiori. Il riconoscimento del 15% quale menomazione
dell'integrità fisica dell'insorgente non può essere qualificato né
arbitrario né abusivo del potere di apprezzamento (consid. 6 non pubblicato
in DTF 112 V 313). Le obiezioni che l'interessato esprime nel ricorso di
diritto amministrativo non inducono a concludere diversamente.

7.
L'insorgente domanda di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio
(pure) per la sede cantonale. Orbene, i giudici cantonali a giusta ragione
non hanno esaminato la questione, rilevando l'assenza di una specifica
richiesta in tal senso. La circostanza che l'interessato abbia proceduto in
sede di ultima istanza all'atto omesso in sede di primo grado non permette di
sanare la precedente mancanza commessa.

8.
Visto quanto precede, il giudizio cantonale merita di essere confermato e il
ricorso respinto in quanto infondato. Parimenti dev'essere respinta la
domanda del ricorrente intesa al riconoscimento del gratuito patrocinio per
la procedura federale, dal momento che il gravame appariva fin dall'inizio
sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 201 consid. 4a pag.
202 e 371 consid. 5b pag. 372).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

3.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 20 novembre 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble