Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 409/2006
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U 409/06

Sentenza del 25 giugno 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, presidente,
Leuzinger e Frésard,
cancelliere Schäuble.

B. ________, Italia,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 4 agosto 2006.

Fatti:

A.
A.a In data 15 febbraio 1999 B.________, frontaliere residente a F.________,
nato nel 1952, di professione autista, è rimasto vittima di un infortunio sul
lavoro, a seguito del quale ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori
della spalla sinistra. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale ha
corrisposto le prestazioni di legge.

Mediante decisione del 30 luglio 2001 l'INSAI ha posto l'interessato al
beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità del 7.5%. B.________
ha lasciato crescere il provvedimento incontestato in giudicato.

Preso atto della rinuncia a misure di riformazione professionale da parte
dell'assicurazione l'invalidità (AI), l'INSAI, mediante decisione del 10
dicembre 2003, ha disposto l'erogazione di una rendita d'invalidità del 22%
dal 1° ottobre 2003. L'istituto ha confermato la propria posizione il 21
maggio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato.
Anche questo provvedimento, con il quale l'assicuratore negava inoltre, per
carenza del necessario nesso causale adeguato con l'infortunio, la sua
responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati dall'assicurato,
è rimasto inimpugnato.

A.b Prevalendosi del fatto che l'AI gli aveva nel frattempo riconosciuto una
mezza rendita per un tasso d'invalidità del 54% dal 1° gennaio 2004,
B.________ ha in data 29 dicembre 2005 chiesto all'INSAI di riaprire il caso,
di conformarsi alla valutazione dell'invalidità ritenuta in ambito AI e di
ricalcolare l'indennità per menomazione dell'integrità.

Per decisione del 9 gennaio 2006 l'INSAI ha negato l'adempimento delle
condizioni per una revisione processuale dei provvedimenti del 30 luglio 2001
e 21 maggio 2004. A seguito dell'opposizione dell'assicurato, l'ente
assicuratore ha il 23 gennaio 2006 confermato il contenuto della sua
precedente decisione, rilevando che anche nell'ipotesi in cui l'interessato
avesse inteso chiedere la riconsiderazione degli atti amministrativi in
questione non si sarebbe comunque entrati nel merito dell'istanza.

B.
B. ________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame
confermando nella sua sostanza l'operato dell'INSAI (pronuncia del 4 agosto
2006).

C.
B.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al
quale, protestate tasse e spese, chiede di annullare il giudizio cantonale,
di riconoscere la responsabilità dell'INSAI anche per i danni invalidanti di
natura psichica e di condannare l'assicuratore al versamento di un'indennità
per menomazione dell'integrità del 30% e di una rendita a dipendenza di un
tasso d'invalidità del 54%, conformemente a quanto stabilito dall'AI e
dall'assicuratore LPP.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)
è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la
decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
Questa Corte nell'ambito della presente procedura può pronunciarsi solo
sull'oggetto della controversia determinato dal rifiuto della revisione e
della riconsiderazione di decisioni formali cresciute in giudicato. Ogni
altra richiesta è improponibile.

3.
Premessa l'applicabilità delle norme del diritto svizzero alla fattispecie in
esame, il primo giudice ha correttamente ricordato come giusta l'art. 53 cpv.
1 LPGA - in vigore dal 2003, applicabile all'assicurazione contro gli
infortuni in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LAINF - le decisioni e
le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato debbano essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza. Per il suo secondo capoverso, l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la
loro rettifica ha una notevole importanza.

L'autorità giudiziaria cantonale ha pure rettamente rilevato che con l'art.
53 LPGA il legislatore ha codificato la giurisprudenza precedente alla sua
entrata in vigore sviluppata in tema di revisione e riconsiderazione
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 147/03 del 12 marzo
2004, consid. 5.3).

4.
Con la decisione su opposizione impugnata l'INSAI ha in primo luogo negato
l'adempimento delle condizioni per una revisione processuale dei
provvedimenti, cresciuti in giudicato, del 30 luglio 2001 e 21 maggio 2004,
non senza tuttavia soggiungere che anche nell'ipotesi in cui l'assicurato
avesse inteso chiedere la riconsiderazione degli atti amministrativi in
questione non si sarebbe comunque entrati nel merito dell'istanza. A
quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che
l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione
né dall'amministrato né dal giudice (DTF 119 V 475 consid. 1b/cc pag. 479).

In queste condizioni, come giustamente già rilevato dal primo giudice, non
può essere mosso da questo profilo alcun addebito all'INSAI di non aver
proceduto al riesame delle sue precedenti decisioni cresciute in giudicato.

5.
Alla querelata pronuncia deve essere prestata adesione pure nella misura in
cui il giudice cantonale ha ritenuto non essere adempiuti i presupposti per
procedere ad una revisione processuale dei provvedimenti amministrativi del
30 luglio 2001 e 21 maggio 2004. L'istanza precedente ha rettamente negato
l'esistenza di fatti o mezzi di prova nuovi nel senso dell'art. 53 cpv. 1
LPGA. Tali non sono in particolare, per i motivi indicati nel giudizio
cantonale, i referti del dott. S.________, del dott. P.________, del dott.
I.________ e del dott. C.________. Irrilevante è quindi anche il fatto, pure
segnalato dall'istanza precedente, che l'insorgente sia titolare di una
rendita AI e LPP a dipendenza di un tasso di invalidità del 54%.

Nel gravame a questa Corte l'interessato non invoca argomenti nuovi
suscettibili di porre in dubbio le conclusioni cui è giunta l'autorità
cantonale. L'istanza intesa come domanda di revisione processuale
delle decisioni dell'INSAI cresciute in giudicato si appalesa pertanto
anch'essa priva di fondamento.

6.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura
semplificata prevista dall'art. 36a OG, rinviando, a complemento delle
considerazioni esposte, alla pertinente motivazione del giudizio impugnato
(art. 36a cpv. 3 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 25 giugno 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: