Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 403/2006
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Sentenza del 9 ottobre 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

R. ______, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Cereghetti, corso
Elvezia 7, 6901 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 24 luglio 2006.

Fatti:

A.
A.a In data 22 settembre 2002 R.________, nata nel 1944, al momento dei fatti
al beneficio di indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e, come
tale, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasta vittima di
una caduta in seguito alla quale ha riportato la frattura pertrocanterica del
femore sinistro trattata presso l'Ospedale Z.________ con osteosintesi. Il
caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni che ha corrisposto le
prestazioni di legge.

A causa del persistere di dolori localizzati all'anca sinistra con
irradiazione all'arto inferiore, in data 2 giugno 2004 l'assicurata, a causa
di una deformazione del femore prossimale a sinistra, è stata sottoposta a
osteotomia di valgizzazione presso la Clinica Y._________.

Con decisione del 5 agosto 2004, a cui l'assicurata ha interposto
opposizione, l'INSAI ha negato la propria responsabilità per quanto
riguardava i dolori al ginocchio sinistro, in quanto non era data una
relazione di causalità con l'evento traumatico avvenuto il 22 settembre 2002.

Preso atto del rapporto della Clinica Y.________, redatto dal dott.
S._________, su richiesta dell'assicuratore infortuni l'assicurata ha
ritirato l'opposizione.

A.b Nel corso del 2005 R.________ ha accusato un peggioramento dei disturbi
al ginocchio sinistro, motivo per cui ha nuovamente consultato la Clinica
Y._________, la quale, tramite il dott. I._________, ha attestato che essi
rappresentavano una naturale conseguenza dell'infortunio occorsole nel
settembre 2002. Di conseguenza, in data 23 luglio 2005 R.________ ha
nuovamente postulato nei confronti dell'INSAI la corresponsione di
prestazioni assicurative.

Con decisione dell'8 novembre 2005, confermata il 21 dicembre 2005 in seguito
all'opposizione presentata dall'assicurata, l'assicuratore infortuni ha
negato che fossero realizzati i presupposti per procedere ad una revisione
processuale del provvedimento del 5 agosto 2004, cresciuto in giudicato, ed
ha altresì rifiutato di entrare nel merito di una domanda di
riconsiderazione.

B.
Patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, R.________ si è aggravata al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento
delle decisioni del 5 agosto 2004, dell'8 novembre 2005 e del 21 dicembre
2005 e, di conseguenza, la condanna dell'INSAI al versamento delle
prestazioni dovute in relazione ai disturbi al ginocchio e al piede sinistro.

Per giudizio del 24 luglio 2006 il Presidente del Tribunale adito, statuendo
in qualità di giudice unico, ha respinto il ricorso.

C.
R.________, sempre rappresentata dall'avv. Cereghetti, ha interposto ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di accoglierlo, di quindi
annullare la pronuncia cantonale e di riconoscere le prestazioni LAINF in
relazione alla problematica al ginocchio e al piede sinistri. In via
subordinata la ricorrente postula il rinvio della causa alla Corte cantonale
per complemento istruttorio. Dei motivi si dirà, se necessario, nei
considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'INSAI ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso.

Diritto:

1.
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), entrata
in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), non si applica nel caso concreto
poiché la decisione impugnata è stata pronunciata prima di tale data (art.
132 cpv. 1 LTF).

2.
Contestato è, in casu, il diritto di R.________ a prestazioni
dell'assicurazione infortuni, segnatamente il tema di sapere se sono dati i
presupposti per modificare la decisione del 5 agosto 2004, cresciuta in
giudicato, secondo cui i disturbi al ginocchio sinistro non sarebbero
riconducibili alla caduta verificatasi il 22 settembre 2005 e ai successivi
interventi chirurgici.

3.
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice
ha già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili
per stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni (segnatamente: art. 10 e 16 LAINF,
art. 6 LPGA).

3.2 È d'uopo ribadire che il diritto a prestazioni a dipendenza di un
infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che,
senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non
occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del
danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad
altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o
psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione
sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su
indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della
probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezza-mento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di
specie, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato
dev'essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1 pag.
406, 119 V 335 consid. 1 pag. 337, 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze
ivi citate).

3.3 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo
il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 177 consid. 3.2 pag. 181, 402 consid. 2.2 pag. 405, 125 V 456 consid.
5a pag. 461 e sentenze ivi citate). A quest'ultimo proposito occorre
aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della
causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore
risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi
che, secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V
286 consid. 3a pag. 291). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione
psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo importante.

4.
4.1 Il primo giudice ha pure correttamente ricordato come giusta l'art. 53
cpv. 1 LPGA - in vigore dal 1° gennaio 2003 e applicabile all'assicurazione
contro gli infortuni in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 LAINF - le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato
debbano essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza. Per il secondo capoverso,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate
e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'autorità giudiziaria cantonale ha pure rettamente rilevato che con l'art.
53 LPGA il legislatore ha codificato la giurisprudenza precedentemente
sviluppata in tema di revisione e riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1
pag. 52, 127 V 466 consid. 2c pag. 469).

4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo
in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53
cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o
di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer
2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04
del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché
non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi
dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le
regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno
invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF
121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138
consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision
und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor
Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti
nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura
tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da
condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono
servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti
già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado
di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a
statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura
principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi.
Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso
i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141,
291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II
199 consid. 5 pag. 205).

5.
Nel giudizio impugnato il Presidente del Tribunale cantonale ha addotto che
non si poteva obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una
domanda di riesame rispettivamente che i presupposti per procedere ad una
revisione processuale non erano adempiuti, in quanto il nuovo mezzo di prova
si limitava a valutare diversamente una situazione rimasta uguale.
Nel proprio ricorso di diritto amministrativo l'insorgente per contro
sostiene che la Corte cantonale avrebbe omesso di approfondire la questione
circa l'esistenza di un fatto nuovo rilevante, malgrado i nuovi atti ne
dessero senz'altro adito, asserendo altresì che il ritiro dell'opposizione
alla decisione del 5 agosto 2004 era viziato da errore essenziale.

6.
6.1 In concreto dagli atti emerge che nel 1999 l'assicurata, in seguito ad una
caduta, aveva subito un'operazione al ginocchio sinistro, che aveva risolto
integralmente la sintomatologia.

6.2 Dopo la caduta, con rottura del femore, avvenuta il 22 settembre 2002 e
l'operazione di osteosintesi da cui è risultata una gamba più corta di 3cm,
R.________ ha per contro iniziato a manifestare, oltre a dolori all'anca e
all'arto inferiore sinistro, anche instabilità e dolori al ginocchio
sinistro. Posteriormente all'operazione eseguita il 2 giugno 2004 presso la
Clinica Y.________ la situazione dell'anca e i dolori all'inguine sono molto
migliorati, non tuttavia i dolori al ginocchio.

A proposito dei citati disturbi il dott. M.________, reumatologo, che si è
occupato dell'assicurata durante la riabilitazione a cui si è sottoposta
presso la Clinica S.________, ha diagnosticato una periartropatia del
ginocchio dovuta all'importante disbalance muscolare creatasi durante tutto
questo periodo. Dal canto suo, il medico di circondario dell'INSAI, dott.
D.________, specialista in ortopedia, ha ricondotto i dolori alla
problematica preesistente al ginocchio. Su proposta del dott. M.________ il
caso è quindi stato sottoposto alla Clinica Y.________ per la quale il dott.
S._________ ha affermato che le turbe al ginocchio non erano ricollegabili
agli interventi all'anca, ma piuttosto insorte in occasione dell'intervento
chirurgico al menisco sinistro nel 1999, chiaramente sulla base di una
patologia preesistente. Per tale ragione il problema non era di competenza
dell'INSAI. Il medesimo medico ha confermato la propria tesi in data 3
dicembre 2004.

Soltanto sei mesi dopo, in data 3 giugno 2005, tuttavia, il dott. I.________,
attivo nella medesima clinica, ha esposto un parere diametralmente opposto,
confermando l'opinione del dott. M.________ ("Es besteht insgesamt eine
varische Beinachse links. Dies wird noch durch den erhöhten Offset der linken
Hüfte durch die Osteotomie und den Rückfussvalgus verstärkt. Dadurch kommt es
zu einer Überlastung des lateralen Meniscus, was die lateralen
Kniebeschwerden erklären kann"). In data 15 luglio 2005 il medesimo medico ha
poi espressamente dichiarato che i dolori al ginocchio erano da ricondurre
all'infortunio.

7.
Alla luce del contenuto dei rapporti medici suelencati va senz'altro
confermata la conclusione cui è giunto il Presidente del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, secondo cui i referti redatti dalla Clinica
Y.________, trasmessi a partire dal 2005, non configurano mezzi di prova
nuovi atti a dimostrare fatti nuovi rilevanti ai sensi dell'art. 53 LPGA. In
effetti, già in precedenza i pareri medici circa l'esistenza di un nesso di
causalità naturale tra disturbi al ginocchio sinistro e infortunio del 22
settembre 2002 divergevano, in quanto il dott. M.________, in due rapporti
medici approfonditi e ben motivati, riteneva essere data la causalità (come
in seguito il dott. I.________), mentre il dott. D.________ e il dott.
S._________ avevano rilevato che la problematica era riconducibile ad un
infortunio precedente.

In simili condizioni si deve concludere che i nuovi rapporti medici, allegati
alla domanda di revisione, attestano unicamente una diversa valutazione di
un'identica fattispecie, che non giustifica una revisione processuale. Ne
consegue che la fattispecie non necessitava di essere approfondita in ordine
all'esistenza o meno di un fatto nuovo rilevante.

Eventualmente il caso avrebbe dovuto essere maggiormente delucidato
dall'INSAI nella procedura precedente, conclusasi con il ritiro
dell'opposizione da parte dell'assicurata su proposta dell'assicuratore
infortuni, ritenuto che il rapporto medico considerato decisivo risulta in
realtà stringato e non sufficientemente motivato, e non poteva pertanto
essere ritenuto - da solo - chiarificatore per quanto riguardava l'origine
dei disturbi al ginocchio (art. 43 LPGA; DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374).

8.
A proposito della domanda di riesame, infine, correttamente la Corte di prime
cure ha precisato che il tribunale non può obbligare l'amministrazione ad
entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente
previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione
di una decisione cresciuta in giudicato (DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52,
106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di
procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza
di trattamento e non essere arbitraria (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 22 all'art. 53).
Nell'appena menzionata DTF 133 V 50 questa Corte ha pure statuito che una
decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una
domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in
quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata
in ogni tempo (consid. 4.2.2 pag. 56).

Ne consegue che il gravame presentato contro la decisione su opposizione in
lite avrebbe, nella misura in cui postulava il riesame del provvedimento 5
agosto 2004, dovuto essere dichiarato irricevibile dal primo giudice.

9.
Sulla base di quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo si avvera
infondato e deve perciò essere respinto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 9 ottobre 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Ursprung Schäuble