Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 386/2006
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U 386/06

Sentenza del 3 settembre 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, presidente,
Leuzinger e Frésard,
cancelliere Schäuble.

G. ________, ricorrente,
rappresentato dall'avv. Patrick Untersee,
corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 22 giugno 2006.

Fatti:

A.
In data 15 febbraio 2001, G.________, nato nel 1962, all'epoca dei fatti alle
dipendenze della ditta X.________ SA in qualità di manovale, e in quanto tale
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di
un infortunio sul lavoro, a seguito del quale ha riportato la frattura
dell'osso cuboide del piede sinistro. L'INSAI ha assunto il caso e ha
corrisposto le prestazioni di legge.

Alla chiusura del caso, l'assicuratore infortuni, mediante decisione del 22
febbraio 2005, sostanzialmente confermata il 20 settembre seguente anche in
seguito all'opposizione interposta dall'interessato, gli ha assegnato una
rendita d'invalidità del 20% con effetto dal 1° novembre 2004 e un'indennità
per menomazione dell'integrità del 5%.

B.
Patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, G.________ si è aggravato al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Postulando l'annullamento
della decisione su opposizione del 20 settembre 2005, l'assicurato ha
chiesto, in via principale, l'assegnazione di una rendita d'invalidità non
inferiore al 40% e, in via subordinata, il rinvio della causa
all'amministrazione per accertamenti ulteriori. Egli ha inoltre domandato di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale ha respinto il gravame e
ha confermato la valutazione dell'INSAI. Per il resto ha accolto la domanda
di assistenza giudiziaria (pronuncia del 22 giugno 2006).

C.
Sempre assistito dall'avv. Untersee, l'assicurato ha interposto ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate spese e ripetibili
della sede cantonale e federale, in via principale chiede il riconoscimento
di una rendita di almeno il 35% e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all'istanza precedente per il riconoscimento della chiesta prestazione previo
complemento istruttorio. Il ricorrente domanda quindi di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la
sede federale.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la
decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità
dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione
stessa d'invalidità (art. 8 LPGA) come pure il metodo generale di confronto
dei redditi (con e senza invalidità) per la determinazione del grado
d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA).
A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire
che alfine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice
in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del
medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come
pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.
314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

3.
Nell'evenienza concreta, dalla documentazione all'inserto, in particolare
dalla valutazione espressa dai sanitari intervenuti per conto dell'INSAI,
risulta che il ricorrente, a dipendenza dei postumi dell'infortunio del 15
febbraio 2001, non può proseguire la sua precedente attività professionale di
manovale nel ramo della pavimentazione stradale.

Emerge però anche che egli, nonostante il danno fisico patito, è da ritenere
capace di svolgere un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno e con
rendimento completo.

Queste valutazioni non sono in questa sede oggetto di litigio, né questa
Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di
basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 157 consid. 1c pag. 161
in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

4.
Controverse sono per contro le modalità di valutazione dell'invalidità, e più
precisamente quelle riguardanti la determinazione del reddito da valido e da
invalido.

4.1 Per quanto riguarda in primo luogo il reddito ipotetico da valido,
l'insorgente rimprovera in sostanza all'autorità cantonale un accertamento
incompleto dei fatti poiché non avrebbe considerato ch'egli, alle dipendenze
della ditta X.________ SA, era solito prestare delle ore straordinarie di
lavoro. La mancata assunzione dei richiesti mezzi di prova da parte
dell'istanza inferiore costituirebbe inoltre una violazione del suo diritto
di essere sentito.

Le censure sono infondate. Secondo la giurisprudenza, guadagni supplementari
risultanti da lavoro straordinario sono presi in considerazione nella
determinazione del reddito da valido nella misura in cui hanno carattere di
reddito e non costituiscono un rimborso spese. In ogni caso, presupposto è
che tali redditi venivano percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli
ne avrebbe probabilmente beneficiato anche nel futuro (RAMI 2000 no. U 400
pag. 381 segg.; 1989 no. U 69 pag. 176 segg.; VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I
357/01]).

In concreto, la Corte cantonale si è rivolta ben tre volte all'ex datrice di
lavoro dell'insorgente chiedendo le necessarie informazioni. Sulla base della
documentazione e delle indicazioni ricevute, essa ha ritenuto i suddetti
presupposti giurisprudenziali inadempiuti rilevando come l'ex datrice avesse
in maniera credibile attestato che le ore supplementari di lavoro non
venivano eseguite normalmente ma solo occasionalmente, a dipendenza di
eventuali necessità di cantiere.

Il Tribunale federale non vede valido motivo per scostarsi da questa
valutazione. Si ricorda inoltre al ricorrente che se gli accertamenti svolti
d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su
un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che
certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori
misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non
sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b [I 362/99]).

4.2 Per quanto concerne d'altro canto il reddito da invalido - valutato dal
primo giudice secondo i due procedimenti ammessi dalla giurisprudenza in
assenza di indicazioni economiche effettive, ovvero sulla base delle
statistiche edite dall'Ufficio federale di statistica e sulla base dei salari
DPL elaborati dall'INSAI - l'insorgente critica in sostanza il fatto che
l'autorità cantonale, scostandosi dalla sua precedente prassi, abbia fatto
capo ai valori nazionali, di cui alla tabella TA1, anziché a quelli regionali
ticinesi desumibili dalla tabella TA13 dell'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica.

Pure questa censura si rivela priva di fondamento. Riguardo alla questione
della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, la presente Corte
ha in effetti di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati
statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 e relativi ai salari nelle
grandi regioni (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri)
conseguibili nel settore privato, lo stesso dovendo valere, per evitare
disparità di trattamento, nei confronti di assicurati residenti all'estero
(v. la sentenza I 773/05 del 28 febbraio 2007, consid. 3.3).

5.
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato, che in conferma
dell'atto amministrativo impugnato stabilisce in fr. 60'255.- il reddito da
valido e in fr. 47'907.40 quello da invalido, giungendo tramite il raffronto
dei due importi ad un tasso di invalidità arrotondato del 20%, merita tutela,
mentre deve essere respinto il gravame dell'assicurato, il quale risulta
infondato.

6.
Il ricorrente chiede il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Nella misura in cui la richiesta è intesa all'esenzione dal pagamento di
spese giudiziarie essa è priva di oggetto, la procedura, vertente sul diritto
a prestazioni assicurative, essendo gratuita.

In quanto intesa al riconoscimento del gratuito patrocinio, la domanda deve
essere respinta, dal momento che il ricorso appariva sprovvisto di
possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 201 consid. 4a pag. 202 e 371
consid. 5b pag. 372).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di dritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 3 settembre 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: