Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 350/2006
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Sentenza del 20 luglio 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Widmer, giudice presidente,
Schön, Frésard,
cancelliere Schäuble.

A. ________, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 12 giugno 2006.

Fatti:

A.
In data 15 aprile 2004, lo Studio d'Ingegneria X.________ ha annunciato
all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
che il proprio titolare, il 24 ottobre 2003, aveva avvertito un intenso
dolore all'arto superiore sinistro nel sollevare un sacco della spazzatura
contenente riviste, il quale era ruotato su sé stesso.

L'esame di risonanza magnetica nucleare (RMN) messo in atto il 14 giugno 2004
evidenziava discrete alterazioni degenerative dell'articolazione
acromio-claveare con segni di tendinopatia e inserzione del muscolo deltoide,
nonché una tendinopatia con assottigliamento del sovraspinato a livello
sotto-acromiale e verso l'inserzione al tubercolo minore.

Il caso è stato assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato le
prestazioni di legge.

Mediante decisione del 9 dicembre 2004, sostanzialmente confermata il 27
maggio 2005 in seguito all'opposizione dell'interessato, l'assicuratore
infortuni ha, per difetto del necessario nesso di causalità tra i disturbi
ancora lamentati e l'evento del 24 ottobre 2003, posto termine all'assunzione
delle spese di cura e, con effetto dal 1° ottobre 2004, data a partire dalla
quale ha riconosciuto l'assicurato completamente abile al lavoro, al
versamento delle indennità giornaliere.

B.
Adito su ricorso dell'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha sostanzialmente confermato
l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 12 giugno 2006).

C.
A.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al
quale chiede, in accoglimento del gravame e previo allestimento di nuovi
accertamenti medici, l'annullamento del giudizio cantonale e la condanna
dell'INSAI a versargli indennità giornaliere per un'incapacità lavorativa del
25% a partire dal 1° ottobre 2004.

L'istituto assicuratore propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio
federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la
decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
La lite verte sulla questione di sapere se anche posteriormente al
30 settembre 2004 esista un nesso di causalità tra l'evento del 24 ottobre
2003 e i disturbi ancora lamentati dall'assicurato alla spalla sinistra e
quindi se l'assicuratore sia tenuto, a dipendenza di queste turbe, alla
corresponsione di indennità giornaliere a decorrere dal 1° ottobre 2004.

3.
Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già
correttamente esposto le disposizioni di legge e i principi giurisprudenziali
applicabili in concreto ricordando in particolare le normative richiamabili
in tema di accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra evento
infortunistico e le sue conseguenze ai fini del riconoscimento di prestazioni
assicurative.

Il giudice di primo grado ha in particolare rilevato che se uno stato
patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un
infortunio l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere
le prestazioni cessa se l'evento non costituisce (più) la causa naturale (e
adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed
esclusivamente a fattori extrainfortunistici, precisando che ciò si verifica
se lo stato di salute dell'interessato è paragonabile a quello esistente
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure a quello che,
prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza
l'infortunio (status quo sine).

A questa esposizione può essere fatto riferimento.

4.
Al giudizio impugnato può essere prestata adesione pure nella misura in cui
in applicazione del ricordato disciplinamento ha negato la sussistenza di un
nesso di causalità naturale tra l'episodio dell'ottobre 2003 e i disturbi
alla spalla sinistra sussistenti posteriormente alla decisione di
soppressione delle prestazioni del 9 dicembre 2004, essendo da allora stato
raggiunto lo status quo sine.

Dopo avere giustamente rilevato non essere oggetto di contestazione
l'assenza, alla chiusura del caso, di sequele a livello del muscolo deltoide,
l'autorità giudiziaria cantonale, fondandosi sul parere del medico di
circondario dell'INSAI, dott. D.________, specialista in chirurgia
ortopedica, con ampia esperienza professionale nel campo della medicina degli
infortuni, ha sostanzialmente considerato che, con il necessario grado di
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(cfr. DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360), la lesione, e più precisamente
l'assottigliamento del tendine del sovraspinato era di natura squisitamente
morbosa, conseguenza di un logoramento imputabile a uno spazio
sotto-acromiale ristretto.

Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non fa valere elementi
di giudizio suscettibili di inficiare la pronuncia cantonale, la quale espone
in modo convincente le ragioni per cui l'opinione espressa dal medico di
circondario dell'assicuratore infortuni debba essere ritenuta più affidabile
di quella sostenuta dal medico curante dott. B.________.

Giova a questo proposito ricordare all'insorgente che nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino
esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Occorre poi osservare che, contrariamente a quanto invocato, il dott.
D.________ non può essere qualificato quale medico di parte. L'insorgente
dimentica infatti che secondo costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione
della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. DTF 104 V 209). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo
compito non possono essere considerati di parte (DTF 123 V 175, 122 V 157).
Il solo fatto quindi che il dott. D.________ sia in concreto intervenuto in
qualità di medico di circondario dell'istituto assicuratore non è di per sé
sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

5.
In esito a quanto precede, il rifiuto opposto dall'istanza precedente alla
richiesta del ricorrente di ottenere dall'assicuratore opponente le indennità
giornaliere anche per il periodo successivo al 30 settembre 2004 deve essere
mantenuto, senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti
all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con
sufficiente cognizione di causa.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 20 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La giudice presidente: Il cancelliere: