Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 349/2006
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U 349/06

Sentenza dell'11 luglio 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Widmer, giudice presidente,
Leuzinger e Frésard,
cancelliere Schäuble.

B. ________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Lorenzo Fornara, viale
Stefano Franscini 17, 6900 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 12 giugno 2006.

Fatti:

A.
In data 7 marzo 2004, B.________, nato nel 1973, alle dipendenze della ditta
X.________ SA in qualità di account payable e in quanto tale assicurato
presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI), giocando a calcio, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio
destro con rottura dei legamenti crociati e lesione dell'apparato
capsulo-legamentare laterale. Il caso è stato assunto dall'INSAI, che ha
corrisposto all'interessato le prestazioni di legge. L'assicurato ha potuto
riprendere la propria attività professionale al 100% a contare dal 27
settembre 2004.

Esperiti i propri accertamenti, con provvedimento del 6 ottobre 2005,
confermato mediante decisione su opposizione del 18 novembre 2005, l'Istituto
assicuratore ha dichiarato voler chiudere il caso e ha posto l'interessato al
beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%.

B.
Tale valutazione è stata confermata, con pronuncia del 12 giugno 2006, dal
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino anche in seguito al ricorso
presentato da B.________.

C.
Assistito dall'avv. Lorenzo Fornara, B.________ ha interposto ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate le ripetibili, chiede
l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio degli atti alla
precedente istanza per allestimento di una perizia giudiziaria. Dei motivi si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la
decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
Oggetto del contendere è la quantificazione dell'IMI che il primo giudice, a
conferma della decisione su opposizione in lite e senza avere precedentemente
disposto una perizia giudiziaria, ha stabilito al 10%.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
già diffusamente esposto le norme legali disciplinanti la materia,
rammentando in particolare che giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha
diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una
menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale e precisando
per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di prestazione in
capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del guadagno annuo
assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la gravità della
menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che, secondo
l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui
all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è
considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno
con identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale,
indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o
grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti
nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate
da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al
pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF).

4.
L'allegato 3 dell'OAINF contempla una tabella delle menomazioni
dell'integrità calcolate in per cento del guadagno massimo assicurato. Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 124 V 29 consid. 1b pag. 32). Deve essere intesa come una
norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Per le
menomazioni speciali o non indicate nell'elenco bisogna calcolare l'indennità
in funzione della gravità della menomazione applicando la tabella per
analogia (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La cifra 2 dell'allegato dispone
inoltre che in caso di perdita parziale di un organo o del suo uso,
l'indennità per la menomazione dell'integrità sarà corrispondentemente
ridotta, precisando comunque che nessuna indennità viene versata se la
menomazione dell'integrità risulta inferiore al tasso del 5% dell'ammontare
massimo del guadagno assicurato.

L'INSAI ha inoltre allestito delle tabelle in aggiunta a quella succitata, le
quali costituiscono unicamente direttive amministrative ai propri organi e
non vincolano pertanto i tribunali. Tuttavia questa Corte ha già decretato
che, nella misura in cui contengono unicamente dei valori indicativi che
contribuiscono a trattare allo stesso modo tutti gli assicurati, esse sono
compatibili con l'allegato 3 (DTF 116 V 156 consid. 3a pag. 157; cfr. pure la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 376/04 del 28 giugno
2005, consid. 4).

5.
Nell'evenienza concreta, il grado di indennità per menomazione dell'integrità
stabilito dall'INSAI e confermato dal giudice cantonale si fonda sulle
tabelle 2.2 e 6.2 del volume indennità per menomazione dell'integrità, edito
dall'INSAI (edizione 2000), che contemplano i disturbi funzionali alle
estremità inferiori e le instabilità articolari.

Tutto ben ponderato, pure questa Corte non vede motivo per non aderire alla
valutazione del grado di menomazione dell'integrità del 10% riconosciuto
dall'assicuratore infortuni. Il riconoscimento del 10% quale menomazione
dell'integrità fisica del ricorrente non può essere né qualificato di
arbitrario né come tasso stabilito in abuso del potere di apprezzamento
(consid. 6 non pubblicato in DTF 112 V 313). Le obiezioni che l'interessato
esprime nel ricorso di diritto amministrativo non inducono a concludere
diversamente, poiché infondate.

6.
Il ricorrente lamenta in sostanza una violazione del diritto di essere
sentito e della massima inquisitoria, perché la Corte cantonale non avrebbe
disposto la perizia giudiziaria da lui richiesta a completazione e verifica
del referto di parte, ritenuto quantomeno omissivo, contraddittorio e
inadempiente, allestito dal medico di circondario dell'INSAI, dott.
F.________, posto a fondamento della pronuncia impugnata. Egli pone inoltre
in dubbio l'oggettività di detto medico.

La tesi ricorsuale non può essere condivisa. Dopo attento esame dell'incarto,
questa Corte non può che concordare con il Tribunale cantonale, il quale a
ragione ha fondato il proprio giudizio sulla valutazione espressa dal dott.
F.________, medico specialista nella materia che qui interessa, senza avere
precedentemente disposto una perizia giudiziaria. A quest'ultimo proposito
giova ricordare, come già segnalato dall'istanza precedente, che se gli
accertamenti svolti permettono al giudice, che si è fondato su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non
sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).

Occorre poi ribadire che, contrariamente a quanto invocato, il dott.
F.________ non può essere qualificato quale medico di parte. L'insorgente
dimentica che secondo costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione
della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo
(cfr. DTF 104 V 209). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo
compito non possono essere considerati di parte (DTF 123 V 175, 122 V 157).
Il solo fatto quindi che il dott. F.________ sia in concreto intervenuto in
qualità di medico di circondario dell'istituto assicuratore non è di per sé
sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Quanto al valore probatorio attribuito a simili referti, come ha evidenziato
il giudice di prime cure, il questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire
che se gli stessi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e
completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati
convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi
concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351
consid. 3b/ee pag. 353). Ciò che è il caso in concreto.

Occorre poi ricordare al ricorrente, come già spiegato dal giudice cantonale,
che secondo giurisprudenza la menomazione dell'integrità è valutata in modo
astratto, uguale per tutti. Da questo profilo, l'IMI si distingue quindi
dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile, per il quale si
procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo alle
particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale
secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a base
criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di
postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche
limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato
assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle
circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno
alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere
soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di
idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che
l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato
costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in
considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è
portatore.

Sia infine osservato, come già fatto dall'istanza precedente, che lo stesso
medico curante dell'interessato, dott. S.________, ha in un rapporto del 28
ottobre 2005 confermato lo status medico riscontrato in precedenza dal dott.
F.________.

7.
Visto quanto precede, il giudizio cantonale merita di essere confermato e il
ricorso respinto in quanto infondato, senza che occorra procedere ad
accertamenti medici completivi, l'incarto contenendo già le indicazioni
necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Il Cancelliere: