Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 335/2006
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U 335/06

Sentenza del 30 maggio 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Widmer, giudice presidente,
Schön e Frésard,
cancelliere Schäuble.

G. ________,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 maggio 2006.

Fatti:

A.
Per giudizio dell'11 maggio 2006, intimato il 20 maggio successivo, il
Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto
il gravame di G.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel
1949, contro la decisione dell'11 marzo 2005, con la quale l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) rifiutava di
esaminare nel merito l'opposizione presentata dall'interessato avverso un
precedente provvedimento denegantegli il diritto a prestazioni LAINF.

B.
Con ricorso di diritto amministrativo del 4 luglio 2006, consegnato alle
poste italiane il giorno seguente, l'interessato ha deferito il giudizio
cantonale al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale).

Diritto:

1.
Pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta
disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag.
395).

2.
2.1 Il termine di ricorso dev'essere calcolato secondo il diritto nazionale
dello Stato competente, vale a dire, in concreto, conformemente al diritto
svizzero (DTF 130 V 132).

2.2 Secondo l'art. 106 cpv. 1 in relazione con l'art. 132 OG, il ricorso di
diritto amministrativo deve essere depositato presso questo Tribunale entro
30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di
primo grado. Nel computo di questo termine non è compreso il giorno iniziale
(art. 32 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG).

3.
Nella presente fattispecie, l'atto ricorsuale presentato contro il giudizio
cantonale 11 maggio 2006, notificato il 20 maggio seguente, è stato
consegnato alle poste italiane il 5 luglio 2006. Essendo stato chiaramente
introdotto dopo il termine di 30 giorni, scaduto - tenuto conto delle
succitate disposizioni sul computo dei termini - il 19 giugno 2006, esso è
tardivo. In sede di procedura l'insorgente nulla ha addotto che potesse
eventualmente giustificare la restituzione del termine inosservato ai sensi
dell'art. 35 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG.

4.
Vertendo su una questione processuale (rifiuto dell'amministrazione di
esaminare nel merito l'opposizione presentatale), la procedura è onerosa
(art. 134 OG a contrario), per cui all'insorgente è stato chiesto, mediante
ordinanza presidenziale 10 luglio 2006, il pagamento di un anticipo di fr.
500.-. Ora, viste le particolari circostanze, si può eccezionalmente
dispensare l'interessato dall'onere delle spese processuali. Diventa pertanto
priva di oggetto l'implicita domanda intesa ad ottenere il beneficio
dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Per questi motivi, il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 30 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Il Cancelliere: