Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 296/2006
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Sentenza del 18 settembre 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, Presidente,
Widmer, Frésard,
cancelliere Schäuble.

M.________, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 maggio 2006.

Fatti:

A.
A.a In data 2 maggio 1996, M.________, nato nel 1946, all'epoca dei fatti
alle dipendenze della ditta K.________ SA in qualità di operaio turnista e in
quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto
vittima di un incidente della circolazione a seguito del quale ha riportato
in particolare un trauma distorsivo al rachide cervicale. Il caso è stato
assunto dall'INSAI che ha corrisposto le prestazioni di legge.

Mediante decisione del 19 dicembre 1996, sostanzialmente confermata il 26
settembre 1997 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato,
l'INSAI ha dichiarato M.________ pienamente abile al lavoro e ha chiuso il
caso con effetto retroattivo al 10 dicembre 1996, ritenendo che a quella data
non ci fossero più postumi dell'infortunio che necessitassero di ulteriori
cure mediche. La decisione su opposizione dell'INSAI è cresciuta incontestata
in giudicato.

A.b M.________ ha successivamente inoltrato all'INSAI diverse domande di
revisione o di riconsiderazione del provvedimento 26 settembre 1997. In
particolare, il 22 febbraio 2005, l'interessato ha chiesto all'istituto
assicuratore di rivedere la chiusura del caso alla luce della perizia 21
ottobre 2003 del Servizio X.________.

In data 14 marzo 2005, l'INSAI ha respinto l'istanza, rilevando che la
perizia in questione non conteneva nuovi fatti rilevanti e neppure nuovi
mezzi di prova. L'assicurato non si è opposto al provvedimento.

A.c Il 28 settembre 2005, M.________ ha presentato una nuova istanza di
revisione del provvedimento 26 settembre 1997, sostenendo che la
documentazione medica nel frattempo acquisita (perizie 21 ottobre 2003 del
Servizio X.________ e 30 settembre 2004 dell'Organizzazione Z.________,
nonché certificato 21 marzo 2005 del dott. R.________) dimostrerebbe
l'eziologia traumatica dei disturbi ancora lamentati.

Con decisione 8 novembre 2005, confermata su opposizione il 6 dicembre
seguente, l'INSAI ha disatteso l'istanza, ritenendo inadempiuti i presupposti
per procedere alla postulata revisione.

B.
Adito dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni
(pronuncia dell'11 maggio 2006).

C.
Richiamandosi come già in sede amministrativa alle valutazioni del Servizio
X.________, dell'Organizzazione Z.________ e del dott. R.________, producendo
inoltre un nuovo referto radiologico del 16 gennaio 2006, M.________ ha
interposto - a titolo cautelativo - un ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), al quale ripropone la richiesta di revisione della decisione su
opposizione 26 settembre 1997.

In risposta ad uno scritto del Tribunale, l'insorgente ha pendente causa
confermato il mantenimento del gravame, allegando un rapporto specialistico
23 maggio 2007 del dott. B.________ e un certificato 17 ottobre 1997 del
dott. O.________.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione
impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura
resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2
pag. 395).

2.
Il presente ricorso è diretto contro la conferma, da parte del Tribunale
cantonale, di una decisione con la quale l'assicuratore infortuni ha
rifiutato di procedere a una revisione di un suo precedente provvedimento. La
lite non verte quindi sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni, bensì su un tema procedurale (DTF
119 V 475 consid. 5 pag. 484). Questa Corte non può pertanto scostarsi dai
fatti accertati dall'istanza inferiore, salvo ch'essi siano manifestamente
inesatti o incompleti o siano stati constatati violando norme essenziali di
procedura (art. 104 lett. b e 105 cpv. 2 OG).

3.
In concreto si tratta di esaminare se l'autorità cantonale abbia
correttamente applicato l'art. 53 cpv. 1 LPGA, secondo il quale le decisioni
e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.

4.
Sapere se l'autorità cantonale si sia attenuta a concezioni corrette delle
nozioni di fatti nuovi e di nuovi mezzi di prova è una questione di diritto.
Sapere invece se un fatto od un mezzo di prova fosse effettivamente
sconosciuto al giudice costituisce una questione di fatto; stesso discorso
vale per il tema di sapere se un fatto nuovo o un mezzo di prova nuovo sia
suscettibile di modificare i fatti accertati (cfr. DTF 116 IV 353 consid. 2b
pag. 356 e i riferimenti ivi citati). Si tratta in tal caso di una questione
concernente l'apprezzamento delle prove. Qualora l'istante censuri la
valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore,
la decisione è arbitraria solamente quando il giudice abbia manifestamente
misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante,
suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure abbia ammesso o
negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
Questi principi si applicano agli accertamenti dei fatti che il Tribunale
federale esamina dal profilo dell'art. 105 cpv. 2 OG (sentenze U 561/06 del
28 maggio 2007, consid. 7.1, e 2A.341/2005 del 4 novembre 2005, consid. 2.1).

5.
Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che dal certificato del dott.
R.________ del 21 marzo 2005 e neppure dalla perizia psichiatrica
dell'Organizzazione Z.________ del 30 settembre 2004 non emergessero fatti
nuovi rilevanti. Il primo di questi documenti attesta una incapacità di
lavoro totale a partire dal 2 maggio 1996, senza pronunciarsi sull'eziologia
dei disturbi lamentati. Per quanto concerne la citata perizia, essa mette in
evidenza l'assenza di un danno alla salute psichica tale da cagionare
ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'interessato. Queste
constatazioni vincolano il Tribunale federale. Per quel che riguarda poi la
perizia del Servizio X.________ del 21 ottobre 2003, pure richiamata
dall'insorgente, la stessa è già stata invocata in sede di una precedente
procedura di revisione, sfociata in una decisione rimasta inimpugnata (del 14
marzo 2005), come giustamente rilevato dal primo giudice. Quanto al referto
radiologico del 16 gennaio 2006, allegato al gravame, esso è di data
posteriore alla decisione su opposizione in lite e forma l'oggetto di una
nuova procedura avviata dinanzi all'istanza precedente. Non occorre pertanto
tenerne conto ai fini del presente giudizio. Privi di rilievo sono infine
pure i referti medici prodotti (tardivamente: DTF 127 V 353) pendente causa,
il rapporto del dott. B.________ essendo anch'esso di data posteriore al
provvedimento litigioso, mentre il dott. O.________ si limita ad attestare di
avere avuto in cura l'insorgente dal 3 settembre 1982 al 18 settembre 1995 e
che quest'ultimo, durante tale periodo, non avrebbe mai lamentato disturbi
cervicali o cervicobrachiali.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 18 settembre 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: