Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 271/2006
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Sentenza del 25 maggio 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Widmer, giudice presidente,
Schön, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Cassa malattia-infortuni della Società svizzera degli albergatori (HOTELA),
Rue de la Gare 18, 1820 Montreux, ricorrente,

contro

M.________, opponente, rappresentata dall'avv. Enrico Broggini, Via S.Materno
1, 6616 Losone.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 24 aprile 2006.

Fatti:

A.
A.a In data 15 agosto 1986, M.________, nata nel 1970, all'epoca dei fatti
alle dipendenze dell'Albergo A.________ in qualità di governante ai piani e
in quanto tale assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la Cassa
malattia-infortuni della Società svizzera degli albergatori (Hotela), è
rimasta vittima di un infortunio al ginocchio sinistro a seguito del quale ha
riportato la rottura del legamento crociato anteriore. L'Hotela ha assunto il
caso e corrisposto le prestazioni di legge.

Nel corso degli anni successivi, M.________ ha annunciato diverse ricadute
dell'evento del 15 agosto 1986, le cui conseguenze sono state assunte
dall'assicuratore infortuni.

Negli anni fra il 1997 e il 2000 l'assicurata ha frequentato la Scuola
superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo (SSAT, oggi
Scuola superiore alberghiera e del turismo), conseguendo il relativo diploma.
I costi di detta formazione sono stati presi a carico dall'assicurazione per
l'invalidità a titolo di riformazione professionale.

A.b Il 13 ottobre 2004, l'assicurata, all'epoca disoccupata, ha segnalato una
nuova ricaduta dell'infortunio del 1986 lamentando un'inabilità lavorativa
completa dall'11 ottobre precedente, addebitabile a una recrudescenza dei
dolori al ginocchio sinistro.

In data 14 febbraio 2005, M.________ è stata sottoposta a un intervento di
protesi totale di ginocchio a cura del dott. L.________, della Clinica
Z.________. I costi dell'intervento sono stati assunti dall'assicuratore
infortuni, che ha corrisposto le indennità giornaliere di legge a decorrere
dal 13 febbraio 2005.

Esperiti i necessari accertamenti, l'Hotela, con decisione del 24 marzo 2005,
sostanzialmente confermata l'8 settembre seguente anche in seguito
all'opposizione interposta dall'interessata, ha rifiutato di riconoscere a
M.________ il diritto a indennità giornaliere per il periodo dall'11 ottobre
2004 al 12 febbraio 2005. Secondo l'Hotela, l'assicurata sarebbe stata in
grado di svolgere, a tempo pieno, un'attività lavorativa semisedentaria sino
alla data dell'operazione al ginocchio.

B.
Patrocinata dall'avv. Enrico Broggini, l'assicurata si è aggravata al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per
giudice unico, ha accolto il ricorso per pronuncia del 24 aprile 2006.
Ammettendo un'incapacità lavorativa totale dell'insorgente dall'11 ottobre
2004 al 12 febbraio 2005, la Corte cantonale ha annullato la decisione su
opposizione querelata e ha rinviato gli atti all'assicuratore infortuni per
stabilire l'indennità giornaliera spettante all'interessata.

C.
L'assicuratore infortuni ha interposto ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del
giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione dell'8
settembre 2005. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Sempre assistita dall'avv. Broggini, M.________, protestate spese e
ripetibili di prima e seconda istanza, propone la reiezione del gravame,
mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la
decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
Come già in sede cantonale, oggetto del contendere è il diritto
dell'assicurata a indennità giornaliere per il periodo dall'11 ottobre 2004
al 12 febbraio 2005.

3.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già esaurientemente ricordato il disciplinamento applicabile
alla presente vertenza, esponendo la normativa richiamabile in materia di
diritto a indennità giornaliere. A tale esposizione può essere fatto
riferimento, non senza tuttavia ribadire che giusta l'art. 16 LAINF ha
diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio (cpv. 1). A norma
dell'art. 6 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2004, è considerata incapacità al
lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
saluta fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

4.
L'assicuratore ricorrente rimprovera in primo luogo all'autorità giudiziaria
cantonale di avere fondato la propria valutazione essenzialmente sul parere
espresso da due medici, dott. L.________ e dott. T.________, della Clinica
Z.________, che non avrebbero mai, rispettivamente una sola volta, visto
l'assicurata durante il periodo litigioso dall'11 ottobre 2004 al 12 febbraio
2005. Alla luce di queste premesse, contesta il valore probatorio delle
certificazioni mediche poste a fondamento della pronuncia impugnata. L'ente
ricorrente sostiene poi che se l'assicurata - attiva a titolo transitorio,
durante la propria disoccupazione intervenuta nel 2004, in qualità di
cameriera presso un ristorante - per motivi socio-economici ha, in violazione
dell'obbligo di ridurre il danno, esercitato un'attività richiedente sforzi
fisici non compatibili con lo stato di salute, non incomberebbe
all'assicuratore infortuni di assumersene le conseguenze. L'Hotela osserva
inoltre che non soltanto i sanitari da lei interpellati, ma nemmeno il dott.
P.________, reumatologo ed internista, che ha visitato l'assicurata in data
27 ottobre 2004, avrebbe segnalato incapacità lavorativa. Rileva pure il
fatto che l'interessata nel periodo dal 25 ottobre 2004 al 10 gennaio 2005
non avrebbe seguito nessun trattamento medico.

5.
Gli argomenti che l'ente ricorrente adduce per contestare le conclusioni del
primo giudice non convincono.

5.1 La Corte cantonale non è infatti censurabile nella misura in cui, dopo
avere ricordato che, secondo giurisprudenza, il compito del medico consiste
nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura
rispettivamente in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261) e dopo aver inoltre rammentato che il giudice,
nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, ha la facoltà di decidere
quali prove siano da ritenere decisive ai fini del giudizio (DTF 122 V 157
consid. 1c pag. 160), di fronte a valutazioni mediche contraddittorie, per
quel che concerne l'incapacità lavorativa dell'interessata, ha ritenuto
maggiormente affidabile il parere espresso dal dott. L.________,
privilegiandolo rispetto a quello sostenuto dai sanitari interpellati
dall'assicuratore ricorrente (dott. V._________ e dott. D.________).

Esaminati gli atti, pure questa Corte non può che condividere l'opinione del
dott. L.________. Quest'ultimo, che ancora in sede cantonale si era
confrontato in maniera circostanziata con la problematica, ha, confermando le
sue precedenti valutazioni, riconosciuto all'interessata una totale inabilità
a qualsiasi lavoro nel periodo da ottobre 2004 a febbraio 2005 (referto del
23 gennaio 2006). A ragione il primo giudice poteva attribuire pieno valore
probatorio al menzionato referto, atteso che lo stesso, motivato e
convincente, soddisfaceva tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza in
materia (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352). Come giustamente rilevato
dall'autorità giudiziaria cantonale, il dott. L.________ ha potuto esprimersi
sulla capacità lavorativa dell'assicurata con piena cognizione di causa,
essendo, oltre che uno specialista in campo ortopedico, perfettamente a
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria della paziente, che egli
ha avuto in trattamento da fine novembre 2001. Avendo inoltre il citato
sanitario eseguito gli interventi operatori cui l'interessata ha dovuto
sottoporsi in data 5 marzo 2002, 18 novembre 2003 e 14 febbraio 2005, si
trovava - a differenza dei medici intervenuti per conto dell'ente
assicuratore - in una posizione particolarmente privilegiata per poter
valutare la questione dell'esigibilità lavorativa.

Per quanto riguarda poi la censura ricorsuale secondo cui il dott. L.________
avrebbe attestato una inabilità lavorativa completa senza aver, perlomeno
fino al 10 gennaio 2005, visitato di persona la paziente, l'autorità
giudiziaria cantonale ha rettamente fatto notare che l'assicurata, a causa di
forti dolori diffusi, in data 12 ottobre 2004 si era recata dal dott.
T.________, il quale, dopo averla visitata ed essersi telefonicamente
consultato con il dott. L.________ (all'epoca ancora attivo presso la Clinica
Z.________), l'ha dichiarata totalmente inabile al lavoro (referto del 18
ottobre 2004). In occasione della menzionata visita del 10 gennaio 2005, il
dott. L.________ (nel frattempo trasferitosi in Ticino), constatata la
gravità dello stato del ginocchio sinistro, ha confermato l'inabilità totale
dell'interessata. Né si dimentichi che, alla luce della situazione medica
accertata da detto sanitario, M.________, a dispetto dell'ancora giovane età
di 34 anni, ha dovuto sottoporsi nel corso del successivo mese di febbraio al
noto intervento di protesi totale del ginocchio.

Per quanto concerne infine il rimprovero mosso dall'Hotela all'assicurata di
avere, in violazione del dovere di limitare il danno, esercitato, durante il
periodo da luglio a ottobre 2004, un'attività poco adeguata al suo stato di
salute, il che avrebbe contribuito a causare il peggioramento verificatosi a
livello del ginocchio sinistro, il primo giudice ha già correttamente
precisato che, a prescindere dal fatto che nessuno dei medici intervenuti ha
sostenuto essere stata proprio questa attività a provocare l'aggravamento in
questione, come risultava dalla dichiarazione del datore di lavoro prodotta
dall'interessata in sede cantonale, quest'ultima aveva in quel tempo lavorato
non già come cameriera, bensì in qualità di "aide du patron", occupandosi
segnatamente del buon andamento del ristorante come pure delle relative
incombenze amministrative. Secondo la medesima dichiarazione del datore,
l'interessata avrebbe svolto il proprio lavoro restando parzialmente seduta.

5.2 Tenuto conto di tutte queste circostanze, le conclusioni del primo
giudice in merito all'esistenza, stabilita secondo il grado di
verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360), di
un'incapacità lavorativa totale dell'assicurata da ottobre 2004 a febbraio
2005 resistono alle critiche ricorsuali e appaiono senz'altro sostenibili.

6.
Visto quanto precede, il giudizio cantonale merita di essere confermato e il
ricorso respinto in quanto infondato.

7.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in lite, M.________, patrocinata
da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico
dell'assicuratore ricorrente (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'Hotela verserà a M.________ la somma di fr. 2'500.- (comprensiva
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la
procedura federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 25 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La giudice presidente: Il cancelliere: