Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 13/2006
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U 13/06{T 7}

Sentenza del 24 gennaio 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, presidente,
Borella e Frésard,
cancelliere Schäuble.

N. ________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Ornella Varini-Rossi, Vicolo
Torretta 2, 6601 Locarno,

contro

Zurigo Assicurazioni, 8085 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia
A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona.

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 21 novembre
2005 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano.

Fatti:

A.
N. ________, nata il 20 novembre 1982, è stata in data 30 gennaio 1998,
quando era apprendista assistente di farmacia presso la Farmacia Z.________
SA e come tale assicurata contro gli infortuni dalla Zurigo Assicurazioni,
investita da un autobus e ha riportato una contusio cerebri con emorragia e
frattura della base del cranio.

L'assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto le
prestazioni di legge, segnatamente indennità giornaliere del 100% dal 2 al 27
febbraio 1998, del 50% dal 28 febbraio al 19 giugno 1998 e del 70% dal 20
giugno al 23 agosto di quell'anno.

A decorrere dal 24 agosto 1998 l'assicurata ha ripreso il lavoro con un
pensum del 100%.

Durante l'estate del 2000 l'interessata ha ottenuto l'attestato di capacità
come assistente di farmacia, quindi, dopo aver lavorato per un breve periodo
alle dipendenze della Farmacia I.________, è stata assunta dalla ditta
D.________ SA, dapprima al 50%, poi, dal 2002, a tempo pieno.

Con decisione formale del 21 gennaio 2004, alla chiusura del caso, la Zurigo
Assicurazioni ha messo l'assicurata al beneficio di una indennità per
menomazione dell'integrità del 20%, ma ha negato alla medesima il
riconoscimento di una rendita d'invalidità essendo la sua capacità lavorativa
completamente ripristinata a far tempo dal 24 agosto 1998.

Statuendo su opposizione presentata dall'interessata, rappresentata dall'avv.
Ornella Varini-Rossi, l'assicuratore ha confermato la sua decisione per
provvedimento 31 marzo 2004.

B.
L'assicurata, tramite la sua legale, ha deferito la decisione su opposizione
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo la copertura
dei costi generati dall'intervento chirurgico a livello degli ossicini
dell'orecchio destro, il riconoscimento di indennità giornaliere
corrispondenti ad un'incapacità lavorativa del 50% dal 31 gennaio 1998,
l'erogazione di una rendita d'invalidtà del 50% e l'assegnazione di
un'indennità per menomazione dell'integrità pure del 50%.

Con giudizio 21 novembre 2005 il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto
il gravame nel senso che, in annullamento della decisione su opposizione
impugnata, ha condannato l'assicuratore a versare indennità giornaliere
corrispondenti ad un'incapacità lavorativa del 30% durante il periodo
decorrente dal 1° febbraio 1999 al 31 ottobre 2003, una rendita d'invalidità
del 30% a far tempo dal 1° novembre 2003, nonché un'indennità per menomazione
dell'integrità del 35%.

C.
Sempre patrocinata dall'avv. Varini-Rossi, l'assicurata, domandando il
beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, interpone a questa Corte un
ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che le venga riconosciuto il
diritto di sottoporsi in ogni tempo all'operazione dell'orecchio a carico
dell'assicurazione infortuni e che la Zurigo sia condannata a versare
indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa del 50 % dal
1° febbraio al 31 ottobre 2003, una rendita d'invalidità del 50% a far tempo
dal 1° novembre 2003, così come un'indennità per menomazione dell'integrità
del 50%.

Mentre l'assicuratore opponente, dopo avere precisato di aver rinunciato a
sua volta a ricorrere per venire incontro all'assicurata, postula la
reiezione del gravame in quanto ricevibile, l'Ufficio federale della sanità
pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)
è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). La decisione
impugnata essendo stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V [I
618/06] consid. 1.2).

2.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già esaurientemente ricordato il disciplinamento applicabile
alla presente vertenza, esponendo le normative richiamabili in materia di
diritto a prestazioni sanitarie, a indennità giornaliere, a rendita e a
indennità per menomazione dell'integrità, per cui ai considerandi del
querelato giudizio può essere fatto riferimento.

3.
Al giudizio di prime cure può essere prestata adesione pure per quel che
concerne l'applicazione della disciplina in questione fatta dai giudici di
prime cure.

3.1 Per quel che concerne l'operazione chirurgica all'orecchio destro, i
primi giudici hanno sulla base della documentazione medica agli atti
osservato non poter ulteriori provvedimenti terapeutici consentire
miglioramenti sensibili. Per quel che riguarda in particolare l'aspetto
otologico, sussisteva una lieve ipoacusia destra non invalidante che poteva
se del caso giustificare, sempre secondo i medici interrogati, un intervento
chirurgico a livello della catena ossea dell'orecchio destro. Comunque dalle
indicazioni dei sanitari si poteva evincere che l'interessata stessa non
voleva al momento sottoporsi all'operazione, essendo nel frattempo subentrato
un adattamento al disturbo. Ad ogni buon conto, come mettono in evidenza i
giudici cantonali, nella decisione del 21 gennaio 2004 la Zurigo aveva
dichiarato la sua disponibilità ad assumersi, a titolo di ricaduta, i costi
afferenti all'intervento operatorio in discussione, per cui la richiesta di
riconoscimento del diritto all'esecuzione del medesimo in ogni tempo
presentata in sede di ricorso di diritto amministrativo non è meritevole di
più ampio esame.

3.2 Riguardo alla richiesta di un'indennità giornaliera, l'autorità
giudiziaria cantonale, dopo aver innanzitutto ricordato che l'interessata
aveva percepito simili prestazioni dal 2 al 27 febbraio 1998, del 100%, e dal
28 febbraio al 19 giugno 1998, del 50%, e considerato quindi la richiesta
priva di oggetto per il periodo precedente il 20 giugno 1998, ha asserito
essere perento il diritto di richiedere le prestazioni in questione scadute
prima del mese di febbraio 1999, la domanda intesa al versamento di indennità
arretrate essendo stata presentata per la prima volta il 20 febbraio 2004.
Questa Corte condivide l'avviso dei giudici di prime cure, precisando
comunque che l'assicurata ha beneficiato di indennità giornaliere del 70%
pure dal 20 giugno al 23 agosto 1998, per cui la domanda era da considerarsi,
recte, priva di oggetto per il periodo antecedente il 24 agosto 1998.

Dando seguito alla richiesta dell'insorgente, la quale faceva valere di avere
un rendimento ridotto malgrado il fatto che essa lavorava con un pensum
completo, i giudici di prima istanza si sono rivolti al perito giudiziario
dott. F.________ ai fini di accertare se sussistesse un diritto a indennità.
Orbene, questi ha affermato presentare l'esaminata un deficit della memoria
di lavoro e difficoltà psicoaffettive tali da spiegare una diminuzione di
rendimento nell'attività svolta, diminuzione commisurabile nella misura del
30%. Ritenuto l'avviso del perito il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha riconosciuto il diritto ad indennità giornaliere corrispondenti ad
un'incapacità del 30% per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 ottobre 2003,
indennità queste da corrispondere ai datori di lavoro dell'insorgente.

Come considerato dai giudici di prima istanza, non possono essere condivise
le conclusioni per le quali l'interessata avrebbe diritto a indennità del
50%. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata,
all'avviso del perito giudiziario deve, come esposto nella pronunzia
querelata, essere riconosciuto valore probante. Giova poi osservare che se
può essere compreso aver il datore di lavoro, ritenute le circostanze del
caso di specie, corrisposto un salario completo ad una lavoratrice avente un
rendimento del 70%, difficilmente si potrebbe ammettere aver lo stesso datore
retribuito l'assicurata in misura completa quand'anche il suo rendimento
sarebbe stato di soltanto il 50%.

3.3 Per quel che attiene al diritto a rendita, valgono le stesse
considerazioni di cui al considerando che precede, in sostanza primi giudici
e ricorrente riprendendo gli stessi argomenti esposti per quel che attiene al
tema delle indennità giornaliere. Al giudizio impugnato che riconosce
all'insorgente una rendita del 30% a far tempo dal 1° novembre 2003 non può
quindi che essere data adesione.

3.4 Quanto poi al quesito dell'indennità per menomazione dell'integrità, i
primi giudici, sempre prendendo a base il parere del dott. F.________, hanno
considerato essere le turbe neuropsicologiche di cui è portatrice
l'assicurata da moderate a medie, il che corrispondeva a una menomazione
situata tra il 20% e il 50%, e non configurare dal canto suo l'ipoacusia
lamentata una menomazione giustificante indennità da questo profilo. Il
giudizio cantonale che, in correzione della decisione amministrativa
assegnante un'indennità del 20%, attribuisce all'interessata un'indennità del
35%, non è quindi censurabile. Né le censure ricorsuali per le quali i
disturbi neuropsicologici sarebbero di gravità media e il danno all'orecchio
non  sarebbe riconducibile alla sola ipoacusia consentono di inficiare la
pronuncia di prime cure, le medesime non essendo suffragate da dati
oggettivi.

4.
In queste condizioni, il giudizio cantonale merita tutela.

5.
5.1 Trattandosi di una lite in materia di assegnazione o rifiuto di
prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Di
conseguenza, nella misura in cui è tesa ad ottenere la dispensa dal pagamento
delle spese giudiziarie, la domanda di assistenza giudiziaria della
ricorrente è priva di oggetto.

5.2 La ricorrente ha pure domandato a questa Corte di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio. Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv.
2 OG in relazione con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dall'incarto risulta
infatti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti
posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che la richiedente
difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7
all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'interessata
viene comunque esplicitamente avvertita che, qualora fosse più tardi in grado
di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la Cassa del Tribunale federale
ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La Cassa del Tribunale federale
rifonderà alla rappresentante di N.________ la somma di fr. 2'500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la
procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 24 gennaio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: