Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 60/2006
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P 60/06

Sentenza del 10 maggio 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, presidente,
Schön e Frésard,
cancelliere Schäuble.

C. ________, ricorrente,
rappresentato dal tutore e fratello G.________,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Prestazione complementare all'AVS/AI,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 19 ottobre 2006.

Fatti:

A.
Mediante decisione 25 ottobre 2005 la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino ha respinto una richiesta inoltrata da C.________, nato nel 1953,
tramite il tutore e fratello G.________, intesa ad ottenere l'assegnazione di
una prestazione complementare alla rendita AI. Secondo l'amministrazione, i
redditi determinanti del richiedente superavano il fabbisogno riconosciuto,
per cui il diritto a una prestazione doveva essere negato.

Chiamata a statuire su opposizione dell'interessato, sempre rappresentato dal
tutore e fratello, l'amministrazione, pur ravvisando un'eccedenza dei redditi
rispetto alle spese riconosciute per un importo inferiore a quello stabilito
in precedenza, ha confermato il proprio provvedimento per decisione su
opposizione 19 dicembre 2005.

B.
Adito con gravame dell'interessato, ancora rappresentato dal tutore, il
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, malgrado un'ulteriore
rettifica dei calcoli dell'amministrazione concernenti la sostanza
immobiliare computabile, ha mediante giudizio 19 ottobre 2006 tutelato la
decisione su opposizione.

C.
Sempre tramite il tutore e fratello, C.________ ha interposto ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede, in accoglimento del
gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e una diversa, più bassa
valutazione del valore attribuito alla sua proprietà immobiliare. In
particolare censura la pronuncia di primo grado nella misura in cui
quest'ultima si è fondata su indicazioni incomplete, imprecise, non motivate
e contraddittorie fornite dall'Ufficio cantonale di stima.

Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a pronunciarsi
sul gravame, la Cassa cantonale di compensazione ne postula la reiezione.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la
decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già esposto a
quali condizioni il disciplinamento applicabile subordini il riconoscimento
di prestazioni complementari a una rendita dell'AI, indicando come l'importo
delle medesime debba corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle
spese riconosciute e i redditi determinanti. Essa ha pure rilevato come la
sostanza immobiliare debba essere computata al valore corrente se, come in
concreto, non serve d'abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel
calcolo delle prestazioni complementari (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
All'esposizione del primo giudice può essere fatto riferimento.

3.
3.1 Come già in sede cantonale e con argomenti analoghi a quelli esposti nella
procedura di prima istanza, l'insorgente critica il valore venale attribuito
alla sua proprietà fondiaria. Rimprovera al primo giudice di avere deciso
senza entrare nel merito delle contestazioni ricorsuali, riponendo invece
piena fiducia nelle indicazioni fornite dall'Ufficio cantonale di stima.
Asserisce di non avere nessun motivo di contestare la legittimità di tale
agire, che garantirebbe ai cittadini parità ed equità di trattamento. Ritiene
però che in concreto la valutazione operata dalla competente autorità di
stima sia più che censurabile e poco degna della fiducia che la
giurisprudenza in materia di principio le affida.

3.2 La tesi ricorsuale non può essere condivisa. Dopo attento esame
dell'incarto, questa Corte non può che concordare con il Tribunale cantonale,
il quale a ragione ha fondato il proprio giudizio sulla perizia immobiliare e
sul relativo complemento allestiti, rispettivamente, il 19 maggio e il 14
luglio 2006 per conto dell'amministrazione dall'Ufficio cantonale di stima.
Rammentate le condizioni - in concreto non adempiute - alle quali il giudice
può scostarsi dalle risultanze di una perizia, l'istanza precedente ha
rilevato come l'esperto abbia espresso il suo parere dopo avere esperito i
necessari sopralluoghi ed avere esaminato attentamente tutti i fattori
influenti e determinanti per la valutazione, tenendo segnatamente conto anche
delle osservazioni e contestazioni sollevate dall'insorgente. Alla luce di
queste premesse, pure questa Corte non ravvisa alcun valido motivo per
dipartirsi dal chiaro e convincente apprezzamento dell'ing. L.________, il
quale ha stabilito il valore commerciale della proprietà immobiliare
dell'insorgente in fr. 1'020'000.- anziché in fr. 718'000.-, così come
richiesto dall'interessato. Le censure sollevate al riguardo da quest'ultimo
non sono sufficientemente sostanziate. In sostanza, il ricorrente non propone
nessun argomento suscettibile di seriamente mettere in dubbio le conclusioni
dell'autorità giudiziaria cantonale.

3.3 Considerato che gli altri elementi di calcolo presi in considerazione
dall'amministrazione non sono contestati e che peraltro i medesimi appaiono
incensurabili a questa Corte, il giudizio cantonale impugnato non può che
essere confermato.

4.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura
semplificata prevista dall'art. 36a OG, rinviando, a complemento delle
considerazioni esposte, alla pertinente motivazione del giudizio impugnato
(art. 36a cpv. 3 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali.

Lucerna, 10 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

p. Il presidente: Il cancelliere: