Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 3/2006
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P 3/06

Sentenza del 30 maggio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti,
cancelliere

B._______, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Canton Giura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 6 dicembre 2005)

Fatti:

A.
B. _______, nato nel 1967, residente nell'immobile di cui è proprietaria la
convivente, dal 1996 è al beneficio di prestazioni complementari a una
rendita AI.

In occasione di una revisione periodica, la Cassa di compensazione del Canton
Giura ha scoperto che il beneficiario percepiva una rendita della previdenza
professionale e, rifatti i calcoli, ha considerato essere escluso il diritto
alle prestazioni complementari, per cui, con sei decisioni di data 15 ottobre
2004, ha soppresso il versamento delle medesime e chiesto il rimborso degli
importi pagati indebitamente.

L'assicurato ha presentato un'opposizione con cui contestava i calcoli
dell'amministrazione concernenti la deduzione ritenuta per la pigione,
istanza respinta dalla Cassa con decisione su opposizione 28 gennaio 2005.

B.
Adito con gravame dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, cui l'incarto era stato trasmesso per competenza dal
Tribunale cantonale giurassiano a seguito del trasferimento di domicilio
dell'insorgente in Ticino, ha confermato la decisione su opposizione per
giudizio del 6 dicembre 2005 considerando esatta la deduzione operata.

C.
B._______ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni riproponendo gli addebiti mossi in sede delle precedenti
istanze.

Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a pronunciarsi
sul gravame, la Cassa di compensazione del Canton Giura ne postula la
reiezione.

Diritto:

1.
Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già esposto a
quali condizioni il disciplinamento applicabile subordini il riconoscimento
di prestazioni complementari a una rendita dell'AI, indicando come l'importo
delle medesime debba corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle
spese riconosciute e i redditi determinanti; il giudice cantonale, in
particolare, ha compiutamente ricordato in che misura possano essere dedotte
le spese addebitabili alla pigione quando appartamenti o case unifamiliari
sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della prestazione
complementare, precisando al riguardo come di massima l'ammontare vada
ripartito tra le parti. All'esposizione del primo giudice può essere fatto
riferimento.

2.
Al giudizio di prime cure deve essere prestata adesione pure nella misura in
cui, conformemente al disciplinamento ricordato, ha tutelato l'operato
dell'amministrazione che aveva fissato a fr. 3'390.- l'importo della
deduzione per la pigione, vale a dire dividendo per due il valore locativo
dell'immobile e le spese accessorie riconosciute dalla legge (fr. 5'100.- : 2
+ fr. 1'680.- : 2).

Fondandosi sulla giurisprudenza di questa Corte, segnatamente sulla sentenza
1° giugno 2001 in re A. (P 62/00), il primo giudice ha a buon diritto
ritenuto non poter essere data adesione alle allegazioni del ricorrente
secondo cui deducibile sarebbe la somma concordata con la convivente e
indicata in un contratto di locazione, in quanto dagli atti non poteva essere
dedotto che l'interessato avesse effettivamente versato gli importi pattuiti
e il medesimo mai su tutto l'arco della procedura aveva fatto valere elementi
suffraganti l'avvenuto versamento di simili importi.

3.
Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato nulla adduce che possa
inficiare il parere del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Considerato che gli altri punti del giudizio cantonale impugnato non sono
contestati e che peraltro i medesimi appaiono incensurabili a questa Corte,
esso giudizio non può che essere confermato.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo
secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 maggio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: