Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 10/2006
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Sentenza del 13 aprile 2007
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, presidente,
Borella, Leuzinger,
cancelliere Grisanti.

1. M.________,

2. F._________, ricorrenti,
entrambi rappresentati da J.________,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona, opponente.

Prestazione complementare all'AVS/AI,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 30 gennaio 2006.

Fatti:

A.
In data 30 marzo 2005 F._________ (1922) e la moglie M.________ (1931),
quest'ultima degente presso la casa per anziani Q.________, hanno
individualmente formulato una domanda volta al conseguimento di prestazioni
complementari alla rendita AVS.

Mediante separate decisioni del 13 luglio 2005, sostanzialmente confermate il
15 novembre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dagli
interessati, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha respinto la
richiesta per il fatto che i redditi determinanti eccedevano le spese
riconosciute.

B.
Rappresentati dal figlio J.________, F._________ e M.________ si sono
aggravati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale,
statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame confermando nella sua
sostanza l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 30 gennaio 2006).

C.
Sempre rappresentati dal figlio J.________, F._________ e M.________ hanno
interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale
ripropongono la domanda di assegnazione di prestazioni complementari.

La Cassa cantonale di compensazione propone la reiezione del gravame, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a
determinarsi.

D.
Il 17 marzo 2006 è deceduta M.________, lasciando quali eredi il marito
F._________ e il figlio J.________, che le sono subentrati nell'attuale
vertenza.

E.
Allegando copia della risoluzione 10 maggio 2006 del Dipartimento del
territorio del Cantone Ticino con cui è stato ordinato il deposito del Piano
di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti,
J.________, con scritto del 12 luglio 2006, ha segnalato che i fondi 320, 333
e 618 situati sul fondovalle di P.________ sarebbero stati attribuiti alla
zona non edificabile e che pertanto i valori loro assegnati
dall'amministrazione non rifletterebbero il valore effettivo in caso di loro
vendita.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la
decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme legali e i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti per il riconoscimento delle prestazioni
complementari (art. 2 in relazione con l'art. 2a lett. a LPC), le condizioni
che reggono il calcolo e l'importo della prestazione con particolare
riferimento ai coniugi che, individualmente o insieme, vivono in un istituto
o in un ospedale (art. 3a cpv. 1 e 5 LPC; art. 1a-1d OPC-AVS/AI), le spese
riconosciute (art. 3b LPC) e i redditi determinanti (art. 3c LPC), tra i
quali sono in particolare da annoverare le entrate e le parti di sostanza cui
l'assicurato ha rinunciato (art. 3c cpv. 1 lett. g LPC). A detta esposizione
può essere fatto riferimento, non senza soggiungere che l'esame giudiziario
dev'essere limitato alla situazione realizzatasi fino al momento della
decisione su opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V
362 consid. 1b pag. 366).

3.
Alla pronunzia impugnata deve essere prestata adesione pure nella misura in
cui ha fatto una corretta applicazione di esso disciplinamento nell'evenienza
concreta.

3.1 Il primo giudice ha confermato il valore venale attribuito
dall'amministrazione alle particelle no. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359,
488, 489 e 618 del Registro fondiario definitivo (RFD) di A.________, che
erano state precedentemente, nel 1995, alienate dai ricorrenti in favore del
figlio J.________, al quale erano state donate senza alcuna
controprestazione. Il giudice cantonale ha così posto a base dei propri
calcoli l'importo di fr. 612'800.- a titolo di sostanza immobiliare alienata
(art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI), dal quale ha dedotto un ammortamento annuo di
fr. 10'000.- per la durata di nove anni (dall'anno seguente la rinuncia
all'anno in cui è stata chiesta la prestazione complementare) in virtù di
quanto disposto dall'art. 17a cpv. 1-3 OPC-AVS/AI, nonché l'importo di fr.
40'000.- a titolo di sostanza non computabile per coniugi (art. 3c cpv. 1
lett. c LPC).

3.2 La valutazione dell'amministrazione e del primo giudice si è
essenzialmente basata sulla dettagliata e convincente perizia dell'Ufficio
cantonale di stima, segnatamente dell'ing. L.________, il quale a seguito
dell'opposizione interposta dagli interessati aveva esperito in data
25 ottobre 2005 un sopralluogo in presenza del loro figlio e aveva proceduto
a rivedere la valutazione di tutti gli immobili in questione tenendo conto
dei vari fattori suscettibili di influenzarne il valore (ubicazione dei
fondi, prezzi pagati nella località per le contrattazioni pubbliche e private
negli ultimi anni, valore di reddito accertato alla luce delle pigioni in uso
nella località per oggetti paragonabili, valore dei fabbricati avuto riguardo
in particolare al loro stato di conservazione, norme pianificatorie, grado di
urbanizzazione ecc.).
3.3 Come l'amministrazione, l'autorità giudiziaria di prime cure ha
quantificato in fr. 482'800.- la sostanza alienata computabile (fr. 612'800.-
./. fr. 90'000.- ./. fr. 40'000.-). Anche senza considerare l'ulteriore
(eventuale) rinuncia di sostanza relativa al fondo no. 459 RFD di A.________,
sezione P.________, che sempre nel 1995 F._________ aveva donato al figlio
ottenendo per sé e per la moglie un diritto d'usufrutto gratuito vita natural
durante e che ora funge da abitazione primaria del ricorrente (sulle
implicazioni giuridiche, ai fini del diritto a prestazioni complementari, di
simili operazioni cfr. DTF 122 V 394 segg.), il primo giudice ha
pertinentemente rilevato che i redditi annui degli interessati ({fr.
482'800.- x 1/10} [art. 3c cpv.1 lett. c LPC] + fr. 14'244.- [rendita AVS del
marito] + fr. 14'244.- [rendita AVS della moglie] + {fr. 482'800.- x 0.5%}
[reddito ipotetico sulla sostanza alienata; cfr. DTF 123 V 247 consid. 2b
pag. 251; 120 V 182 consid. 4e pag. 186; v. inoltre le Direttive dell'UFAS
sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, cifra marg. 2091.1, nella
versione tedesca aggiornata], da ripartire a metà tra i coniugi [art. 3a cpv.
5 LPC]) eccedevano comunque i loro fabbisogni e ostavano pertanto al
riconoscimento di prestazioni complementari.

Fabbisogni annui che sono stati così quantificati: fr. 33'579.- per la moglie
(di cui: fr. 27'375.- a titolo di retta per degenza in istituto [art. 3b cpv.
2 lett. a e 5 cpv. 3 lett. a LPC in relazione con l'art. 2 del decreto
esecutivo cantonale concernente la LPC, RL/TI 6.4.5.3.2], fr. 2'280.- quale
importo per le spese personali [art. 3b cpv. 2 lett. b e 5 cpv. 1 lett. c LPC
in relazione con l'art. 4 del decreto esecutivo cantonale concernente la
LPC], nonché fr. 3'924.- a titolo di contributo fisso per l'assicurazione
malattia [cfr. ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sui premi
medi cantonali 2005 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari, RS. 831.309.1]) e fr. 25'744.- per
il marito (di cui: fr. 17'640.- quale fabbisogno vitale [art. 3b cpv. 1 lett.
a e 5 cpv. 1 lett. a LPC in relazione con gli art. 1 ordinanza 05
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI e art. 2 legge
cantonale di applicazione della LPC, RL/TI 6.4.5.3], fr. 3'924.- a titolo di
contributo fisso per l'assicurazione malattia, fr. 500.- per spese di
manutenzione di fabbricati [art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, art. 16 OPC-AVS/AI]
conformemente a quanto dichiarato e riconosciuto dall'autorità fiscale
cantonale, e fr. 3'680.- a titolo di pigione lorda annua [art. 3b cpv. 1
lett. b LPC in relazione con l'art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI]).

4.
Tali dati risultano chiaramente dagli atti e sono conformi alle disposizioni
legali in materia. Per il resto, con il ricorso di diritto amministrativo i
ricorrenti nulla hanno addotto che possa inficiare il parere del Tribunale
cantonale delle assicurazioni. Non ci si può in particolare validamente
dolere di una loro mancata convocazione in sede giudiziaria o altrimenti
chiedere un pubblico dibattimento, le condizioni necessarie per ordinare un
simile dibattimento non realizzandosi nel caso di specie (DTF 122 V 47
consid. 3 pag. 54 segg.) e i ricorrenti avendo comunque già avuto la
possibilità di esprimersi convenientemente mediante il ricorso di diritto
amministrativo. Né è per il resto atto a modificare l'esito del giudizio il
nuovo documento prodotto con lo scritto 12 luglio 2006. A prescindere dal
fatto che la risoluzione versata agli atti non è comunque ancora sufficiente
a dimostrare quanto allegato, dev'essere rammentato che determinante per il
computo della sostanza alienata (in concreto, segnatamente, delle particelle
320, 333 e 618) è comunque il valore al momento della rinuncia, come è stato
rettamente ritenuto dall'amministrazione e dal primo giudice (sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni P 9/04 del 7 aprile 2004, consid. 3.2
in fine; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo
2000, pag. 97).

In tali condizioni, il giudizio cantonale non può che essere confermato.

5.
La procedura è gratuita (art. 134 OG; cfr. consid. 1).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 aprile 2007

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: