Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen M 10/2006
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M 10/06

Sentenza dell'8 gennaio 2008
I Corte di diritto sociale

Giudici federali Ursprung, Presidente,
Lustenberger, Frésard,
cancelliere Schäuble.

C. ________,
ricorrente, rappresentato dalla DAS Protezione Giuridica SA, via Violino 1,
6928 Manno,

contro

SUVA Assicurazione militare,
via Vela 1, 6500 Bellinzona, opponente, rappresentata dall'avv. dott. Alberto
Agustoni, viale Stazione 2, 6500 Bellinzona.

Assicurazione militare,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 5 settembre 2006.

Fatti:

A.
Durante il corso di ripetizione assolto nel 1988 C.________, nato nel 1964,
all'epoca dei fatti attivo come carrozziere lattoniere, ha subito un
infortunio militare allorché scendendo da un camion ha riportato una
distorsione al ginocchio sinistro. Il caso è stato assunto dall'assicurazione
militare, che ha corrisposto all'interessato le prestazioni di legge,
mettendolo in particolare al beneficio di una riformazione professionale
nell'attività di odontotecnico, portata a termine con successo nel settembre
2000.

Esperiti i necessari accertamenti, l'assicurazione militare gli ha in seguito
riconosciuto una rendita d'invalidità del 33% dal 1° ottobre 2000 al 30
settembre 2002, del 31% dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 e successivamente
di nuovo del 33% dal 1° gennaio 2003 al 30 settembre 2004.

A conferma del proprio precedente preavviso, l'assicurazione militare, per
decisione del 20 giugno 2005, sostanzialmente ribadita il 27 ottobre seguente
anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha disposto
l'erogazione di una rendita del 19% a tempo indeterminato dal 1° ottobre
2004. Il provvedimento indicava essere la prestazione stata calcolata sulla
base di un reddito ipotetico da valido di fr. 65'546.- annui e di un guadagno
da invalido pari a fr. 52'896.- annui.

B.
Con il patrocinio della DAS Protezione Giuridica SA, l'assicurato si è
aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando che
la rendita d'invalidità riconosciutagli venisse stabilita sulla base di un
reddito senza invalidità di fr. 73'500.-, subordinatamente di fr. 70'121.-.

Per pronuncia del 5 settembre 2006, la Corte cantonale ha respinto il gravame
e confermato il provvedimento impugnato.

C.
Sempre assistito dalla DAS, l'assicurato ha contro il giudizio cantonale
interposto un ricorso di diritto amministrativo per il quale postula
l'erogazione di una rendita del 24.56%, corrispondente a fr. 1'363.65
mensili, a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2004, chiedendo la presa a base
nel calcolo dell'invalidità di un reddito da valido di fr. 70'121.-, così
come richiesto in via subordinata nell'atto di ricorso di primo grado.

Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso sul
gravame, l'assicurazione militare, tramite l'avv. Alberto Agustoni, ne ha
proposto la reiezione.

Diritto:

1.
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è
entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio
impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura
resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2
pag. 395).

2.
Oggetto della lite è l'accertamento del guadagno assicurato, rispettivamente
l'importo del reddito ipotetico da valido da porre alla base del calcolo
della rendita d'invalidità, ossia il salario che l'insorgente, al momento
della decorrenza della prestazione a tempo indeterminato, avrebbe percepito,
da sano, nella sua precedente attività di carrozziere lattoniere.

3.
Nell'impugnato giudizio, la Corte cantonale ha già compiutamente esposto le
norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. A tale
esposizione può essere fatto riferimento (sull'analogia dei concetti di
guadagno assicurato e di reddito ipotetico da valido, diversi sul piano
funzionale, cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni M
8/01 del 4 settembre 2002, pubblicata in SVR 2003 MV no. 1 pag. 1).

4.
In concreto, le istanze inferiori hanno accertato in fr. 65'546.- annui il
guadagno assicurato, rispettivamente il reddito ipotetico conseguibile
dall'insorgente senza invalidità; reddito che quest'ultimo chiede invece di
stabilire in fr. 70'121.-.

5.
La richiesta ricorsuale, già presentata, subordinatamente, in sede
giudiziaria cantonale, si dimostra infondata.

In primo luogo vuole essere osservato, come già rilevato dal giudice
cantonale, che l'assicurazione militare non era in concreto vincolata
dall'accertamento del reddito ipotetico da valido operato nell'ambito delle
precedenti decisioni di riconoscimento di rendita a tempo determinato (cfr.
in proposito Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 9 all'art. 41 LAM, pag. 328; Franz
Schlauri, Die Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2a edizione, pag. 1115, nota 144).

Alla scadenza di una rendita erogata per tempo determinato, ogni singolo
elemento di computo della prestazione è suscettibile di essere liberamente
riveduto. L'assicurazione militare procede in tal caso a nuovo esame della
pratica senza essere vincolata in alcun modo da un precedente apprezzamento
dei fatti. È tuttavia evidente che non si può fare totale astrazione da
quanto stabilito in precedenza. Una valutazione radicalmente diversa di una
situazione di fatto rimasta sostanzialmente identica sarebbe, in assenza di
validi motivi, arbitraria. Vi è quindi una certa presunzione, rovesciabile,
che gli elementi di calcolo ritenuti nel passato siano esatti (DTF 98 V 14
consid. 1c pag. 16; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni M
2/02 del 9 settembre 2003, consid. 3.3).

6.
Nell'evenienza concreta, l'assicurazione militare non ha mediante l'atto
amministrativo impugnato apprezzato in modo fondamentalmente diverso la
situazione anteriore. L'importo di fr. 65'546.- è piuttosto frutto di una
valutazione più approfondita del reddito conseguibile senza invalidità
dall'insorgente nella precedente attività di carrozziere lattoniere, eseguita
sulla base delle risultanze di un'inchiesta accurata del servizio esterno,
riprodotte nel rapporto del 4 novembre 2004.

Tale importo è del resto notevolmente superiore alla media statistica
nazionale di fr. 61'656.- (fr. 4'905.- : 40 x 41.9 [La Vie économique,
9-2007, pag. 98, tabella B9.2] x 12), desumibile dalla tabella TA1
dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004 edita dall'Ufficio
federale di statistica (livello di esigenze 3, cifra 50 commercio e
riparazione autoveicoli). Esso supera in modo ancora più vistoso la media
statistica ticinese, che il giudice cantonale ha indicato in fr. 56'976.-
(sull'irrilevanza, in quest'ambito, dei valori regionali ticinesi cfr.
tuttavia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del
12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV no. 17 pag. 56).

Per quel che concerne poi le dichiarazioni della carrozzeria ex datrice di
lavoro, assunte nel passato per stabilire il reddito da valido conseguibile
dall'insorgente senza il danno alla salute nella precedente attività, il
giudice cantonale le ha considerate poco affidabili. Questa Corte condivide
l'opinione dell'istanza inferiore. Secondo le risultanze delle indagini
effettuate dal servizio esterno dell'assicurazione opponente, la cui
fondatezza non può essere messa in dubbio, le cifre fornite dall'officina in
questione risultano da calcoli astratti eseguiti sulla base di indicazioni
dell'interessato, che non sono conformi alla realtà rivelandosi prive di
corrispondenze concrete in riferimento alla reale situazione salariale di un
carrozziere lattoniere.

7.
Con il ricorso di diritto amministrativo non vengono fatti valere elementi di
giudizio suscettivi di infirmare la convincente pronuncia di primo grado, la
quale merita pertanto tutela.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 8 gennaio 2008

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble