Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 63/2006
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K 63/06

Sentenza del 5 settembre 2007
II Corte di diritto sociale

Giudici federali Lustenberger, giudice presidente,
Borella e Kernen,
cancelliere Grisanti.

Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
ricorrente,

contro

S.________, opponente,
rappresentato dalla curatrice G.________,

Assicurazione contro le malattie,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 2 maggio 2006.

Fatti:

A.
Mediante scritti del 20 e 27 giugno 2005 la Cassa malati Visana ha informato
S.________, affiliato per l'assicurazione di base contro le malattie, nato
nel 1933 e beneficiario di prestazioni complementari all'AVS, che, a
dipendenza di due attestati di carenza beni (concernenti la moglie),
sospendeva il versamento delle prestazioni a suo carico. Copia della
comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle assicurazioni
sociali quale "avviso all'autorità di assistenza sociale competente per il
canton Ticino".

Per decisione formale del 6 luglio 2005, la Visana ha confermato la
sospensione di ogni prestazione precisando che il provvedimento si basava
anche su un attestato di carenza beni di fr. 1'769.55 riguardante
l'interessato stesso.

B.
Non avendo ottenuto una decisione in merito all'opposizione da lui interposta
in data 15 luglio 2005, S.________, rappresentato dalla sua curatrice
G.________, si è aggravato il 20 febbraio 2006 al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino denunciando sostanzialmente una situazione
di denegata/ritardata giustizia.

Con comunicazione del 3 marzo 2006, la Visana segnalava alla Corte cantonale
di avere emesso, in stessa data, una decisione su opposizione provvisoria,
impugnabile in 10 giorni, con la quale sospendeva la procedura amministrativa
in corso fino ad evasione, da parte del Tribunale federale delle
assicurazioni, di un'analoga vertenza promossa da un altro assicuratore
malattia nella stessa materia. In considerazione di questo fatto,
l'assicuratore invitava l'autorità giudiziaria cantonale a stralciare la
procedura in oggetto. Il 7 marzo 2006 la curatrice dell'interessato si è
rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando pure il
provvedimento del 3 marzo 2006.

Per atto del 20 aprile 2006 l'assicuratore malattia ha comunicato alla Corte
cantonale di ritirare, in seguito alle ripetute e insistenti richieste del
giudice delegato, la decisione di sospensione amministrativa del 3 marzo
2006, annunciando per il resto l'imminente resa di una decisione su
opposizione circa la sospensione della rimunerazione delle prestazioni.

Per pronuncia del 2 maggio 2006, il Tribunale cantonale ha stralciato dai
ruoli il ricorso per denegata giustizia, mentre ha accolto il gravame contro
la decisione "incidentale" del 3 marzo 2006, annullandola e facendo ordine
alla Visana di emettere una decisione su opposizione entro 10 giorni
dall'intimazione della pronuncia. La Corte cantonale ha pure condannato
l'assicuratore malattia a versare all'interessato fr. 3'000.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili (fr. 1'000.- per la procedura di denegata giustizia, e
fr. 2'000.- per la procedura riguardante la decisione "incidentale" del 3
marzo 2006).

C.
Contestando l'assegnazione delle ripetibili da parte del primo giudice, la
Visana ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).

Mentre l'assicurato e l'Ufficio federale della sanità pubblica non si sono
determinati, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia postula la
reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione
impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura
resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2
pag. 395).

2.
Oggetto del contendere è l'assegnazione di ripetibili da parte dell'istanza
precedente in favore di S.________ per la procedura giudiziaria cantonale.

In realtà, l'assicuratore ricorrente censura ugualmente la pronuncia
cantonale nella misura in cui questa, anziché stralciare dai ruoli la causa
anche con riferimento alla decisione "incidentale" del 3 marzo 2006, dopo che
la Visana aveva ritirato il provvedimento in questione il 20 aprile 2006,
avrebbe, a torto, accolto il gravame su questo specifico punto annullando
detto provvedimento. Per i motivi che verranno esposti in seguito (v. consid.
5.3), la questione non è tuttavia di particolare rilievo ai fini del giudizio
e non necessita di ulteriori approfondimenti.

3.
Nella misura in cui ha per oggetto l'assegnazione di ripetibili da parte
dell'autorità giudiziaria cantonale, la lite non verte sull'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative. Su tale punto questo Tribunale deve
limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con
gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

4.
La ricorrente contesta il diritto dell'assicurato a indennità di parte per la
procedura cantonale. Osserva che quest'ultimo ha agito per il tramite di un
curatore e quindi non con l'assistenza di una persona particolarmente
qualificata nello specifico settore del diritto delle assicurazioni sociali.
In via subordinata, contesta l'importo riconosciuto, ritenuto del tutto
arbitrario.

5.
5.1 Giusta l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto
al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle
assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore
litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del
procedimento.

Trattandosi di una questione di diritto federale, questo Tribunale esamina
liberamente l'interpretazione e l'applicazione della prima frase dell'art. 61
lett. g LPGA, concernente il diritto in quanto tale a ripetibili della parte
vincente in causa (SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 2 [C 56/03]). In questa
misura, l'art. 61 lett. g LPGA è escluso dall'ambito applicativo delle
disposizioni transitorie dell'art. 82 cpv. 2 LPGA e osta all'applicazione di
ogni eventuale norma (contraria) di diritto cantonale (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni K 121/03 del 10 agosto 2004, consid. 6.1.1; cfr.
pure DTF 130 V 320 consid. 2.4 pag. 324).

5.2 Stabilire di conseguenza se e a quali condizioni un'indennità possa
essere accordata alla parte vincente in procedura cantonale è una questione
di diritto federale e dipende, da un lato, dall'esito della lite, e,
dall'altro, dalla persona avente diritto (cfr. DTF 129 V 113 consid. 2.2 pag.
115 e le sentenze ivi citate; quanto alla giurisprudenza sviluppata a
proposito del vecchio art. 87 lett. g LAMal, in vigore fino al 31 dicembre
2002, ma comunque tuttora attuale [sentenza citata K 121/03, consid. 6.2.1],
cfr. RAMI 1997 no. KV 15 pag. 320).

5.3 Per quanto concerne il diritto alle ripetibili a dipendenza dell'esito
della lite, la valutazione del primo giudice non presta il fianco a critica
alcuna, ritenuto che se anche la pronuncia impugnata, anziché accogliere il
gravame diretto contro la decisione "incidentale" del 3 marzo 2006 e
annullare quest'ultimo provvedimento, avesse - come sarebbe stato
effettivamente formalmente più corretto dopo che la Visana aveva ritirato il
provvedimento in questione il 20 aprile 2006 - stralciato la causa dai ruoli
(anche) su questo specifico tema, l'assicurato sarebbe comunque risultato
vincente in lite (sul diritto a ripetibili in caso di procedura cantonale
divenuta priva di oggetto cfr. SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 3.1; v.
inoltre RAMI 2001 no. U 411 pag. 76 [U 301/99]).

5.4 Quanto al giudizio sulla persona avente diritto a ripetibili in sede
cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese ha avuto modo di
confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito l'opportunità di
considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG) per risolvere il
tema (DTF 126 V 11 consid. 1).

5.4.1 Essa ha in particolare già avuto modo di riconoscere il diritto
all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente dall'Associazione
svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio giuridico della
Federazione svizzera per l'integrazione delle persone portatrici di handicap,
dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato, dalla Caritas, ecc. (v.
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

5.4.2 Un diritto a ripetibili (ridotte), in applicazione dell'art. 159 cpv. 1
OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata patrocinata da un medico
(consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella occasione il Tribunale
federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il mandatario - che tutte
le circostanze facevano ritenere agisse dietro rimunerazione - fosse
particolarmente qualificato per rappresentare l'interessata nello specifico
processo (concernente la presa a carico, da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di zecca che aveva provocato
l'insorgere di una borreliosi).

5.4.3 Il diritto a ripetibili è per contro stato rifiutato - in applicazione
del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato in seguito all'entrata
in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un assicurato, che, pur
vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente incaricato
dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi in
simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il mandatario
assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva pertanto
da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid.
5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della
LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del
14 aprile 2005).

5.4.4 Con particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore
o tutore, questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella
in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella
in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.

Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in relazione agli (abrogati)
art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa Corte si è così, da un
lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità per ripetibili di una
persona assistita da un avvocato (o comunque da un giurista), precedentemente
designato curatore o tutore, che aveva ottenuto successo in causa per conto
del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le
sentenze inedite del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29
luglio 1988, e H 199/80 del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per
contro negato, in applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in
relazione all'operato di un "semplice" curatore intervenuto a prendere
posizione su un ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In
quest'ultima vertenza, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha
giudicato che la parte resistente (l'assicurato) non era rappresentata da una
persona (il curatore) particolarmente qualificata, motivo per il quale non
poteva vantare il diritto a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un
dispendio lavorativo superiore al normale di quest'ultimo (sentenza citata,
ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).

5.5 Dagli atti di causa non risulta che la curatrice dell'assicurato sia
giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in
causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo intervento non
poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità per
ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte
cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui
ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente
pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia
DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso
dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.

6.
6.1 Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative,
la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). Le spese giudiziarie
andrebbero di conseguenza poste a carico dell'assicurato, indipendentemente
dal fatto che egli abbia rinunciato a determinarsi sul ricorso (DTF 123 V 156
consid. 3c pag. 158). Tuttavia, viste le particolari circostanze del caso, si
può eccezionalmente prescindere dal prelevare tali spese.

6.2 La Visana fa valere il diritto a sue ripetibili per la procedura
federale. Sennonché, conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con
l'art. 135 OG, nessuna indennità per ripetibili può esserle assegnata,
ritenuto che la ricorrente, in qualità di assicuratrice malattia, dev'essere
assimilata a un'autorità vincente o a un organismo con compiti di diritto
pubblico (DTF 123 V 290 consid. 10 pag. 309).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che è annullata la
cifra 3 del dispositivo del giudizio 2 maggio 2006 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino nella misura in cui assegna ripetibili in
favore di S.________.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'anticipo delle spese prestato dalla ricorrente, per un importo di
fr. 700.-, le verrà retrocesso.

4.
Non si assegnano ripetibili.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano,
all'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino e all'Ufficio
federale della sanità pubblica.

Lucerna, 5 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente: p. il cancelliere: