Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 62/2006
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Sentenza del 21 maggio 2007
II Corte di diritto sociale

Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

M.________, ricorrente,

contro

Cassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3, opponente.

Assicurazione contro le malattie,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 2 maggio 2006.

Visto in fatto e considerando in diritto che:
per atto del 25 gennaio 2006 M.________ si è aggravato al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino con la richiesta di "togliere tutti i
precetti esecutivi e attestati di carenza beni" fatti spiccare dalla Cassa
malati Supra nei confronti suoi e della moglie per mancato pagamento di premi
e di partecipazioni ai costi,
per giudizio del 2 maggio 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, ha respinto il gravame,
il primo giudice ha sostanzialmente osservato che, nella misura in cui
tendeva alla cancellazione dei precetti esecutivi e degli attestati di
carenza beni emessi nei confronti suoi e dei suoi familiari, la richiesta
ricorsuale era inammissibile per incompetenza ratione materiae della Corte
adita,
il giudice di primo grado ha pure ritenuto irricevibile, per assenza di una
decisione impugnabile su tale questione, l'atto dell'interessato volto a fare
accertare l'inesistenza dei crediti dell'assicuratore malattia,
egli l'ha per contro ritenuto ricevibile nella misura in cui poteva essere
implicitamente interpretato quale ricorso per denegata giustizia e quale
richiesta di "rapida soluzione" giudiziaria, dopo che l'assicuratore non
avrebbe dato alcun seguito a una richiesta dell'assicurato di cancellazione
delle procedure esecutive in data 17 ottobre 2005,
a questo riguardo, tuttavia, accertata in particolare l'assenza di una
domanda di decisione formale da parte dell'assicurato nei confronti
dell'assicuratore, il primo giudice ha ritenuto infondato il gravame,
M.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
riaffermando le richieste di sede cantonale,
con scritto 19 maggio 2006 questa Corte ha reso attento il ricorrente sul
fatto che i requisiti formali di ricevibilità del ricorso, soprattutto quelli
inerenti alla sua motivazione, non sembravano essere soddisfatti e ha
invitato l'insorgente a rimediarvi entro i termini ricorsuali,
con scritto 25 maggio 2005 l'insorgente ha riformulato le medesime
conclusioni,
l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è determinato, mentre la
Cassa malati Supra, protestate spese e ripetibili, ha concluso, in via
principale, per l'irricevibilità del gravame, e, in via subordinata, per la
sua reiezione,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta
disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag
395),
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso
di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'inammissibilità,
le conclusioni e i motivi per i quali questo Tribunale dovrebbe dare seguito
alle richieste del ricorrente,
per quanto concerne in particolare la motivazione, non occorre che essa sia
necessariamente corretta, ma deve in ogni modo essere riferita al tema della
causa (DTF 123 V 335),
se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe
riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi
requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve
nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un
minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e
in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le
proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363),
nel caso concreto, l'atto consegnato a questa Corte dall'assicurato non si
esprime minimamente sui temi della causa, ossia sulla questione
dell'irricevibilità del ricorso, evidenziata dal primo giudice, per
incompetenza ratione materiae del giudice delle assicurazioni sociali a
ordinare la cancellazione degli atti esecutivi, sull'inammissibilità dello
stesso ad ottenere un giudizio di accertamento di inesistenza del debito in
assenza di una decisione formale, e sulla legittimità di fare valere un
motivo di denegata giustizia,
nemmeno dopo essere stato invitato da questa Corte a rimediare ai vizi di
natura formale il ricorrente ha proceduto a sanare il proprio atto
ricorsuale,
in questa misura, l'impugnativa in oggetto non soddisfa le necessarie
condizioni formali poste dall'art. 108 cpv. 2 OG e si rivela pertanto
manifestamente inammissibile,
essendo la procedura parzialmente onerosa (art. 134 OG a contrario; consid. 8
non pubblicato in SVR 1998 UV no. 11 pag. 29; cfr. inoltre pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 760/05 del 24 maggio 2006,
consid. 4.2 con riferimento), le spese giudiziarie sono poste a carico
dell'assicurato soccombente,
nessuna indennità per ripetibili è per contro assegnata all'assicuratore
malattia resistente, quest'ultimo essendo qualificabile alla stregua di
un'autorità vincente o di un organismo con compiti di diritto pubblico ai
sensi dell'art. 159 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG (DTF 118 V 169
consid. 7 con riferimenti),

il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 36a OG, pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 200.-, sono poste a carico del
ricorrente.

3.
Non si assegnano ripetibili.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano,
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 21 maggio 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: