Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 45/2006
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Causa {T 7}
K 45/06

Sentenza del 26 luglio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti,
cancelliere

Avenir assicurazioni (Groupe Mutuel), Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
ricorrente,

contro

C._______, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 20 marzo 2006)

Fatti:

A.
Mediante scritto 30 giugno 2005 Avenir assicurazioni (Groupe Mutuel) ha
informato C._______, affiliato per l'assicurazione di base contro le
malattie, che, a dipendenza di numerosi attestati di carenza beni nei suoi
confronti, sospendeva il versamento delle prestazioni a suo carico. Copia
della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle
assicurazioni sociali quale "avviso all'autorità d'assistenza sociale
competente per il canton Ticino".

Per atto 22 dicembre 2005, emanato a seguito di una richiesta 23 novembre
2005 per la quale l'assicurato chiedeva l'emanazione di una decisione
formale, la Cassa ha confermato quanto precedentemente comunicato.

Statuendo su opposizione dell'assicurato, gli organi dell'assicurazione hanno
il 9 febbraio 2006 mantenuto la decisione di sospensione togliendo l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.

B.
Facendo valere una violazione delle norme procedurali e ricordando come, in
qualità di beneficiario di una rendita intera AI, egli necessitasse di
continue prestazioni a livello medico-sanitario e farmacologico, C._______ ha
deferito il provvedimento della Cassa con un ricorso al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino.

Per giudizio 20 marzo 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accolto il gravame per il motivo che la sospensione non poteva avvenire prima
che l'ufficio preposto al pagamento dei premi in caso di indigenza, che
peraltro nemmeno aveva negato il versamento delle prestazioni in sospeso,
fosse messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona
assicurata e confermasse la sospensione del versamento degli arretrati.

C.
Avenir assicurazioni interpone a questa Corte un ricorso di diritto
amministrativo con il quale rileva che se il disciplinamento applicabile fa
obbligo alle casse malati di informare le competenti autorità in materia di
assistenza sociale, esso non indica entro quale lasso di tempo l'informazione
deve essere fatta e quali siano le modalità dell'informazione. Osserva
inoltre che la burocrazia legata alla trattazione dei casi degli assicurati
morosi da parte delle autorità competenti potrebbe mettere in forse
l'esistenza medesima delle casse malati.

Mentre l'assicurato e l'Ufficio federale della sanità pubblica non si sono
determinati, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia, considerato
l'avvenuto rimborso nel frattempo dei crediti vantati dall'assicuratore per
la procedura in questione, postula in ordine lo stralcio della causa dai
ruoli o la reiezione del gravame, rispettivamente la disattenzione del
ricorso avuto riguardo alle considerazioni di merito del primo giudice.

Diritto:

1.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento
applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.

2.
Allo stesso modo, considerata anche la similitudine dei fatti sottoposti a
giudizio, può essere interamente rinviato alla recente sentenza 10 luglio
2006 in re S. (K 38/06) del Tribunale federale delle assicurazioni, in cui
questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema oggetto della
presente procedura. In tale occasione, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha infatti evidenziato come la giurisprudenza in materia di
compensazione dei premi, facente ordine a una cassa che intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico di mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere
con la compensazione (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre
2002 in re B., K 102/00]), debba trovare applicazione pure quando si tratti
di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal, la
misura della sospensione essendo nettamente più incisiva e maggiormente
gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della
compensazione.

3.
Come nella precitata vertenza, anche nella presente evenienza l'assicuratore
malattia non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi
circa le misure da prendersi, la ricorrente essendosi limitata a trasmettere
all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera
all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più corrisposto
prestazioni. A prescindere dall'incompatibilità di tale operato con il
diritto cantonale di esecuzione, che precisa chiaramente che l'assicuratore
può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei
confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la
conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali di sospensione del
pagamento dei crediti irrecuperabili (sentenza citata del 10 luglio, consid.
3 in fine), simile modo di procedere è anche altrimenti inaccettabile,
l'ordinanza federale indicando esplicitamente che solo dopo l'avviso
all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la
rimunerazione delle prestazioni.

4.
Quanto alla richiesta di sospensione della procedura, formulata
dall'assicuratore ricorrente in attesa che venga resa la sentenza di questa
Corte in una causa parallela, promossa da un'altra società del Groupe Mutuel
e avente per oggetto lo stesso tema, essa domanda non può trovare
accoglimento, una sospensione della procedura ostando al principio di
celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. ed essendo ammessa solo
eccezionalmente, e in particolare se si tratta di attendere il giudizio di
un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva
(DTF 130 V 95 consid. 5).

5.
Non vertendo propriamente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni nel
caso assicurato, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario; RAMI 2003
no. KV 258 pag. 290 consid. 1.2 [sentenza del 22 agosto 2003 in re N., K
1/03]). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto
essere poste a carico dell'assicuratore ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico
della Avenir assicurazioni (Groupe Mutuel).

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 luglio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: