Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 41/2006
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Causa {T 7}
K 41/06

Sentenza del 26 luglio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti,
cancelliere

Cassa Malati Hermes (Groupe Mutuel), Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
ricorrente,

contro

G.________, opponente, rappresentato dall'avv. Clarissa Indemini, Via Ginevra
5, 6901 Lugano,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 28 febbraio 2006)

Fatti:

A.
Mediante scritto 30 giugno 2005 la Cassa malati Hermes (Groupe Mutuel) ha
informato G.________, affiliato per l'assicurazione di base contro le
malattie, che, a dipendenza di numerosi attestati di carenza beni nei suoi
confronti, sospendeva il versamento delle prestazioni a suo carico. Copia
della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle
assicurazioni sociali quale "avviso all'autorità d'assistenza sociale
competente per il canton Ticino".

Per atto del 28 settembre 2005 la Cassa ha confermato quanto precedentemente
comunicato. Statuendo su opposizione della curatrice, avv. Clarissa Indemini,
gli organi dell'assicurazione hanno il 29 novembre 2005 mantenuto la
decisione di sospensione in quanto risultavano ancora non saldati due
attestati di carenza beni del 2001 e del 2003.

B.
Rappresentato dalla curatrice, G.________ ha deferito il provvedimento della
Cassa con un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Per giudizio 28 febbraio 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accolto il gravame per il motivo che la sospensione non poteva avvenire prima
che l'ufficio preposto al pagamento dei premi in caso di indigenza fosse
messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona
assicurata e prima che lo stesso confermasse la sospensione del versamento
degli arretrati. Per il resto, il primo giudice ha rilevato l'esistenza di
ulteriori vizi formali, quali l'indicazione di un attestato di carenza beni
che nemmeno figurava nella decisione formale.

C.
La Cassa malati Hermes interpone a questa Corte un ricorso di diritto
amministrativo con il quale rileva che se il disciplinamento applicabile fa
obbligo alle casse malati di informare le competenti autorità in materia di
assistenza sociale, esso non indica entro quale lasso di tempo l'informazione
deve essere fatta e quali siano le modalità dell'informazione. Osserva
inoltre che la burocrazia legata alla trattazione dei casi degli assicurati
morosi da parte delle autorità competenti potrebbe mettere in forse
l'esistenza medesima delle casse malati.

Sempre rappresentato dall'avv. Indemini, l'assicurato propone la reiezione
del gravame, al pari dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia, che
fra l'altro sottolinea l'avvenuto rimborso, nel frattempo, dei crediti
vantati dall'assicuratore per la procedura in questione. Per parte sua,
l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è determinato.

Diritto:

1.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento
applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.

2.
Allo stesso modo, considerata anche la similitudine dei fatti sottoposti a
giudizio, può essere interamente rinviato alla recente sentenza 10 luglio
2006 in re S. (K 38/06) del Tribunale federale delle assicurazioni, in cui
questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema oggetto della
presente procedura. In tale occasione, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha infatti evidenziato come la giurisprudenza in materia di
compensazione dei premi, facente ordine a una cassa che intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico di mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere
con la compensazione (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre
2002 in re B., K 102/00]), debba trovare applicazione pure quando si tratti
di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal, la
misura della sospensione essendo nettamente più incisiva e maggiormente
gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della
compensazione.

3.
Come nella precitata vertenza, anche nella presente evenienza l'assicuratore
malattia non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi
circa le misure da prendersi, la Cassa malati ricorrente essendosi limitata a
trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della
lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più
corrisposto prestazioni. A prescindere dall'incompatibilità di tale operato
con il diritto cantonale di esecuzione, che precisa chiaramente che
l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle
prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo
avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali
di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili (sentenza citata del
10 luglio, consid. 3 in fine), simile modo di procedere è anche altrimenti
inaccettabile, l'ordinanza federale indicando esplicitamente che solo dopo
l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la
rimunerazione delle prestazioni.

4.
Quanto alla richiesta di sospensione della procedura, formulata
dall'assicuratore ricorrente in attesa che venga resa la sentenza di questa
Corte in una causa parallela avente per oggetto lo stesso tema, essa domanda
non può trovare accoglimento, una sospensione della procedura ostando al
principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. ed essendo ammessa
solo eccezionalmente, e in particolare se si tratta di attendere il giudizio
di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva
(DTF 130 V 95 consid. 5).

5.
5.1 Non vertendo propriamente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
nel caso assicurato, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario; RAMI
2003 no. KV 258 pag. 290 consid. 1.2 [sentenza del 22 agosto 2003 in re N., K
1/03]). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto
essere poste a carico dell'assicuratore ricorrente.

5.2 Vincente in lite, l'assicurato, rappresentato da un avvocato curatore, ha
diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG; DTF 124 V 338).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico
della Cassa malati Hermes (Groupe Mutuel).

3.
La Cassa malati ricorrente verserà a G.________ la somma di fr. 2'000.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 luglio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: