Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 38/2006
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Causa {T 7}
K 38/06

Sentenza del 10 luglio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti,
cancelliere

Cassa-malati UNIVERSA, Groupe Mutuel Assicurazioni, rue du Nord 5, 1920
Martigny, ricorrente,

contro

S.________, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'8 febbraio 2006)

Fatti:

A.
Mediante scritto 30 giugno 2005 la Cassa malati Universa (Groupe Mutuel) ha
informato S.________, affiliato per l'assicurazione di base contro le
malattie, che, a dipendenza di numerosi attestati di carenza beni nei suoi
confronti, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a suo carico.

Copia della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle
assicurazioni sociali, quale "avviso all'autorità d'assistenza sociale
competente per il canton Ticino".

Per atto 6 settembre 2005, emanato a seguito di una richiesta 31 agosto 2005
per la quale l'assicurato chiedeva l'emanazione di una decisione formale, la
Cassa ha confermato quanto precedentemente comunicato.

Statuendo su opposizione dell'assicurato, gli organi dell'assicurazione hanno
il 24 novembre 2005 mantenuto la decisione di sospensione.

B.
S.________ ha deferito la pronunzia della Cassa con un ricorso al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino per cui contestava la legittimità
della sospensione, indicando di aver ricominciato a pagare regolarmente i
contributi.

Con giudizio 8 febbraio 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accolto il gravame, per il motivo che la sospensione non poteva avvenire
prima che l'ufficio preposto al pagamento dei premi in caso di indigenza
fosse messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona
assicurata, soggiungendo al riguardo che dagli atti emergeva non voler esso
ufficio denegare il rimborso in questione.

C.
La Cassa malati Universa interpone a questa Corte un ricorso di diritto
amministrativo con il quale asserisce che se il disciplinamento applicabile
fa obbligo alle casse malati di informare le competenti autorità in materia
di assistenza sociale, esso non indica entro quale lasso di tempo
l'informazione  deve essere fatta e quali siano le modalità
dell'informazione, rilevando che la burocrazia legata alla trattazione dei
casi degli assicurati morosi da parte delle autorità competenti potrebbe
mettere in forse l'esistenza medesima delle casse malati.

Mentre l'assicurato e l'Ufficio federale della sanità pubblica non si sono
determinati, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia, considerato
l'avvenuto rimborso nel frattempo dei crediti vantati dall'assicuratore,
postula in ordine lo stralcio della causa dai ruoli o la reiezione del
gravame, rispettivamente la disattenzione del ricorso avuto riguardo alle
considerazioni di merito del primo giudice.

Diritto:

1.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento
applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.

1.1 Giova comunque in particolare ricordare che, nella versione applicabile
nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4
consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal dispone al cpv. 1 dover i premi
essere pagati mensilmente.

Per il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una
procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni,
l'assicuratore ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le
disposizioni cantonali che prevedono la previa notifica all'autorità preposta
alla riduzione dei premi.

L'art. 90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di
carenza di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore
può sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le
partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non
siano stati interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume
i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

1.2 Come sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle
assicurazioni in DTF 129 V 455 ha stabilito che la sospensione remunerativa
delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi, incluse le spese
accessorie, che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni
all'origine dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e
della sospensione delle prestazioni.

Il giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi
statuito dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di
effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere
alla compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234
pag. 7 [sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

2.
Nella risposta al gravame l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia
postula principalmente, in ordine, lo stralcio dai ruoli, rispettivamente la
reiezione del ricorso a seguito dell'avvenuto rimborso dei crediti vantati
dall'assicuratore.

Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il Tribunale
federale può prescindere dall'esaminare se le parti abbiano un interesse
attuale a ricorrere qualora la questione di principio posta con il gravame
sia suscettibile di ripresentarsi senza che nel caso concreto all'autorità
giudiziaria di ultima istanza sia poi data la possibilità di tempestivamente
pronunciarsi al riguardo (cfr. DTF 131 II 674 consid. 1.2).

Il tema della circostanza del pagamento di cui si tratta, segnatamente la
questione di sapere se il pagamento medesimo, se del caso, soddisfi le
condizioni della giurisprudenza in DTF 129 V 455, cui è subordinato il
termine della sospensione remunerativa delle prestazioni, non è quindi
meritevole di più ampi accertamenti, ciò tanto meno avuto riguardo al fatto
che l'impugnativa deve essere respinta per i motivi di merito che seguono.

3.
Infatti, per quel che attiene al merito della vertenza, può pure essere data
adesione al giudizio cantonale.

Il giudice di prime cure ha in effetti giustamente ritenuto che la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di
compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere
con la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di
sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come
considerato dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione
è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per
l'assicurato rispetto a quella della compensazione.

Nell'evenienza concreta la Cassa malati Universa non ha dato all'autorità
competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa
essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni
sociali copia della lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che
non avrebbe più corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice,
simile modo di procedere non era certamente ammissibile, all'autorità
preposta occorrendo ovviamente un certo tempo per esaminare il caso:
l'ordinanza del resto indica esplicitamente che solo dopo l'avviso
all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la
rimunerazione delle prestazioni.

A ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente
sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve
intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI
6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio
2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia
RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che
l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle
prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo
avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali
- autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20
cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
(LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione
del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che
l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una
tale conferma.

4.
Ad ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa
Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per
asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati
il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni,
questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la
LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una
copertura di principio esente da lacune.

Il modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente
quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio
preposto opposto al rimborso - in seguito anche apparentemente avvenuto - nei
confronti della Cassa. Inoltre, in sede cantonale l'assicurato ha pure
dichiarato di corrispondere nuovamente i contributi richiesti.

5.
In queste condizioni, il ricorso di diritto amministrativo della Cassa malati
appare infondato.

6.
Il tema di sapere se le condizioni per una sospensione del diritto alle
prestazioni sono ancora date oppure se la sospensione dev'essere revocata non
verte propriamente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni nel caso
assicurato (RAMI 2003 no. KV 258 pag. 290 consid. 1.2 [sentenza del 22 agosto
2003 in re N., K 1/03]). Ne consegue che la procedura è onerosa (art. 134 OG
a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico dell'assicuratore ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico
della Cassa malati Universa (Groupe Mutuel).

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 10 luglio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: