Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 36/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


Causa {T 7}
K 36/06

Sentenza del 26 luglio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti,
cancelliere

Cassa malati Universa (Groupe Mutuel), Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
ricorrente,

contro

W.________, opponente, rappresentato dall'avv. Marzio Gianora, Via della Pace
5, Palazzo Centro, 6600 Locarno,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 20 febbraio 2006)

Fatti:

A.
Mediante scritto 30 giugno 2005 la Cassa malati Universa (Groupe Mutuel) ha
informato W.________, affiliato per l'assicurazione di base contro le
malattie, che, a dipendenza di numerosi attestati di carenza beni nei suoi
confronti, sospendeva il versamento delle prestazioni a suo carico. Copia
della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle
assicurazioni sociali quale "avviso all'autorità d'assistenza sociale
competente per il canton Ticino".

Per atto 10 agosto 2005, emanato a seguito di una richiesta 25 luglio 2005
per la quale veniva chiesta l'emanazione di una decisione formale, la Cassa
ha confermato quanto precedentemente comunicato.

Statuendo su opposizione, gli organi dell'assicurazione hanno il 25 ottobre
2005 mantenuto la decisione di sospensione rilevando l'esistenza di quattro
attestati di carenza beni non ancora saldati.

B.
Patrocinato dall'avv. Marzio Gianora, W.________ ha deferito il provvedimento
della Cassa con un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino.

Per giudizio 20 febbraio 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accolto il gravame per il motivo che la sospensione non poteva avvenire prima
che l'ufficio preposto al pagamento dei premi in caso di indigenza fosse
messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona
assicurata e prima che lo stesso confermasse la sospensione del versamento
degli arretrati. Il primo giudice ha pure rilevato l'esistenza di ulteriori
incongruenze formali, quali la presenza di attestati di carenza beni
rilasciati a nome della madre dell'assicurato minorenne (1987) e solo
successivamente (in data 26 ottobre 2005) alla decisione su opposizione.

C.
La Cassa malati Universa interpone a questa Corte un ricorso di diritto
amministrativo con il quale rileva che se il disciplinamento applicabile fa
obbligo alle casse malati di informare le competenti autorità in materia di
assistenza sociale, esso non indica entro quale lasso di tempo l'informazione
deve essere fatta e quali siano le modalità dell'informazione. Osserva
inoltre che la burocrazia legata alla trattazione dei casi degli assicurati
morosi da parte delle autorità competenti potrebbe mettere in forse
l'esistenza medesima delle casse malati.

Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è determinato
l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. Gianora, e l'Ufficio cantonale
dell'assicurazione malattia propongono la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento
applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione.

2.
Allo stesso modo, considerata anche la similitudine dei fatti sottoposti a
giudizio, può essere interamente rinviato alla recente sentenza 10 luglio
2006 in re S. (K 38/06) del Tribunale federale delle assicurazioni, in cui
questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema oggetto della
presente procedura. In tale occasione, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha infatti evidenziato come la giurisprudenza in materia di
compensazione dei premi, facente ordine a una cassa che intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico di mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere
con la compensazione (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre
2002 in re B., K 102/00]), debba trovare applicazione pure quando si tratti
di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal, la
misura della sospensione essendo nettamente più incisiva e maggiormente
gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della
compensazione.

3.
Come nella precitata vertenza, anche nella presente evenienza l'assicuratore
malattia non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi
circa le misure da prendersi, la Cassa malati ricorrente essendosi limitata a
trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della
lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più
corrisposto prestazioni. A prescindere dall'incompatibilità di tale operato
con il diritto cantonale di esecuzione, che precisa chiaramente che
l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle
prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo
avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali
di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili (sentenza citata del
10 luglio, consid. 3 in fine) e dalla presenza di altri vizi formali
evidenziati dal primo giudice, simile modo di procedere è anche altrimenti
inaccettabile, l'ordinanza federale indicando esplicitamente che solo dopo
l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la
rimunerazione delle prestazioni.

4.
Quanto alla richiesta di sospensione della procedura, formulata
dall'assicuratore ricorrente in attesa che venga resa la sentenza di questa
Corte in una causa parallela, promossa da un'altra società del Groupe Mutuel
e avente per oggetto lo stesso tema, essa domanda non può trovare
accoglimento, una sospensione della procedura ostando al principio di
celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. ed essendo ammessa solo
eccezionalmente, e in particolare se si tratta di attendere il giudizio di
un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva
(DTF 130 V 95 consid. 5).

5.
5.1 Non vertendo propriamente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
nel caso assicurato, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario; RAMI
2003 no. KV 258 pag. 290 consid. 1.2 [sentenza del 22 agosto 2003 in re N., K
1/03]). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto
essere poste a carico dell'assicuratore ricorrente.

5.2  Vincente in lite e patrocinato da un legale, l'assicurato ha diritto a
ripetibili (art. 159 in relazione con l'art. 135 OG) che, in considerazione
dell'impegno profuso dal suo patrocinatore, si giustifica di fissare in
fr. 500.- (in questo senso anche la sentenza inedita del 25 febbraio 1998 in
re D., U 3/98, consid.4). Di conseguenza, nella misura in cui è volta ad
ottenere la concessione del gratuito patrocinio, la richiesta dell'assicurato
è priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico
della Cassa malati Universa (Groupe Mutuel).

3.
La Cassa malati ricorrente verserà all'assicurato la somma di fr. 500.-
(comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte
per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 luglio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: