Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 139/2006
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K 139/06

Sentenza del 31 gennaio 2008
II Corte di diritto sociale

Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna,
ricorrente,

contro

R.________,
opponente, rappresentata dal curatore M.________.

Assicurazione contro le malattie,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 26 ottobre 2006.

Fatti:

A.
Facendo riferimento all'attestato di carenza di beni (non ancora saldato) no.
Z.________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) X.________, la Cassa
malati Visana, mediante scritto del 5 luglio 2005, ha informato il curatore
di R.________, affiliata per l'assicurazione di base contro le malattie, che
a partire da questa data avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a
suo carico. Copia della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto
cantonale delle assicurazioni sociali (IAS), quale "avviso all'autorità
d'assistenza sociale competente per il canton Ticino".

Per atto del 10 ottobre 2005, emanato a seguito di una richiesta del
22 luglio precedente per la quale l'assicurata chiedeva l'emanazione di una
decisione formale, la Cassa ha confermato quanto precedentemente comunicato.

Statuendo su opposizione dell'assicurata, gli organi dell'assicurazione hanno
il 1° maggio 2006 mantenuto la decisione di sospensione.

B.
Rappresentata dal curatore M.________, l'interessata ha deferito il
provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale,
dopo avere concesso l'effetto sospensivo al ricorso (decisione, questa,
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza inedita K
80/06 del 26 luglio 2006), per pronuncia del 26 ottobre 2006 lo ha accolto
annullando la decisione impugnata (cifra 1 del dispositivo). Nel contempo,
oltre a caricargli la tassa di giustizia (fr. 1'000.-) e le spese processuali
(fr. 300.-), ha pure fatto obbligo all'assicuratore malattia di versare
all'interessata fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili (cifra 2 del
dispositivo).

C.
La Visana ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al
quale, protestate le spese, chiede di annullare le cifre 1 e 2 del
dispositivo del giudizio cantonale e di confermare la decisione
amministrativa circa la sospensione della rimunerazione delle prestazioni.
Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Sempre rappresentata dal curatore, R.________, protestate spese e ripetibili,
propone la reiezione del gravame, al pari dell'Ufficio assicurazione malattia
del Cantone Ticino (UAM), mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha
rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione
impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura
resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2
pag. 395).

2.
Il tema di sapere se le condizioni per una sospensione del diritto alle
prestazioni siano date oppure se la sospensione debba essere revocata non
verte propriamente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni in un caso
assicurato (RAMI 2003 no. KV 258 pag. 290 consid. 1.2 [K 1/03]). Questo
Tribunale deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado
abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere
d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente
inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art.
132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

3.
3.1 Nell'ambito della procedura di ricorso di diritto amministrativo, il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale. Ratione temporis,
occorre esaminare se le novelle legislative del 18 marzo 2005 e del
9 novembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 3587, 5639; FF 2004
3869), che concernono la riscossione dei premi e le conseguenze della mora
nel pagamento si applicano al caso di specie.

3.2 In caso di modifica delle basi legali e in mancanza, come si avvera in
concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto -
in casu: sospensione delle prestazioni da parte dell'assicuratore per il
mancato pagamento dei premi, rispettivamente delle partecipazioni ai costi,
da parte dell'assicurata - che deve essere valutato giuridicamente o che
produce conseguenze giuridiche (DTF 131 V 9 consid. 1 pag. 11; 129 V 1
consid. 1.2 pag. 4 e i riferimenti). Dovendo tenere conto dei fatti
giuridicamente determinanti che si sono realizzati fino al momento della
emanazione della decisione su opposizione in lite (DTF 121 V 362 consid. 1b
pag. 366), ed essendosi questi realizzati in parte prima e in parte dopo
l'entrata in vigore delle menzionate novelle, si giustifica di applicare le
vecchie disposizioni per quanto concerne la situazione realizzatasi fino al
31 dicembre 2005 e quelle nuove per il seguito (apparentemente in questo
senso pure Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [editore],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea 2007, pag. 750 nota 1618, e pag. 751 cifra marg. 1037).

4.
Preliminarmente si osserva che la comunicazione 5 luglio 2005, con la quale
l'assicuratore ricorrente ha sospeso, con effetto dalla medesima data, il
pagamento delle prestazioni, non esplica in realtà alcun effetto giuridico.

4.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAMal, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non ne preveda
espressamente una deroga. A norma dell'art. 49 LPGA, nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato,
l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di
prestazioni, crediti e ingiunzioni (cpv. 1). In tal caso, le decisioni sono
accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e devono essere
motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La
notificazione irregolare di una decisione non deve inoltre provocare
pregiudizi per l'interessato (cpv. 3). Per l'art. 51 LPGA, le prestazioni, i
crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 cpv. 1
possono essere sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1).
L'interessato può tuttavia esigere che sia emanata una decisione (cpv. 2).

In materia di assicurazione malattia, le prestazioni assicurative sono
concesse mediante procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questa
disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 cpv. 1 LPGA, anche alle
prestazioni di ragguardevole entità (art. 80 cpv. 1 LAMal).

4.2 Ora, sebbene l'art. 80 cpv. 1 LAMal preveda la possibilità di fare capo a
una procedura informale in relazione alla concessione di prestazioni
assicurative, tale deroga alla LPGA non può, per ovvi motivi, estendersi ai
casi di negazione o di sospensione delle prestazioni (cfr. pure FF 1999 pag.
3977; inoltre v. Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug
durch Art. 1-55 ATSG, in RSAS 2003 pag. 213 segg., in particolare 234 seg.).
Trattandosi inoltre, nell'ipotesi di sospensione delle prestazioni,
necessariamente di casi di ragguardevole entità, tale misura dev'essere
adottata con una decisione formale.

4.3 La sospensione decretata, senza alcuna indicazione di rimedi giuridici,
il 5 luglio 2005 è pertanto stata notificata irregolarmente. Essa non può di
conseguenza provocare pregiudizi per l'assicurata. Ciò significa che la
sospensione poteva, se del caso, essere espressa con effetto, al più presto,
dalla data della decisione formale del 10 ottobre 2005 e non già dal 5 luglio
2005.

5.
5.1 Nell'applicare l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2005, il
giudice cantonale ha sostanzialmente accolto il ricorso dell'assicurata e
negato all'assicuratore, in virtù anche delle disposizioni esecutive di
diritto cantonale, il diritto di procedere alla misura sospensiva per il
fatto che l'autorità cantonale competente, e per essa l'UAM, in realtà non
avrebbe rifiutato, in quanto tale, il pagamento del debito oggetto
dell'attestato di carenza di beni all'origine della procedura in esame.

5.2 Per parte sua, la Cassa ricorrente ricorda che a seguito del mancato
pagamento, da parte della resistente, dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal per il periodo dal
1° dicembre 1998 al 1° ottobre 1999 e delle partecipazioni ai costi per il
periodo 19 dicembre 1997 - 26 maggio 1999, essa avrebbe ottenuto, in data 22
dicembre 1999, il rilascio del menzionato attestato di carenza beni (no.
Z.________) dall'UEF X.________. Osserva inoltre che essa avrebbe già
trasmesso il 28 marzo 2000 una richiesta di pagamento, corredata della
necessaria documentazione di dettaglio, all'IAS, e per esso all'UAM, ma che
detta richiesta sarebbe stata rifiutata dall'autorità competente che
l'avrebbe ritornata al mittente. Visana fa inoltre valere l'incompatibilità,
con il diritto federale, del diritto cantonale di attuazione che da un lato
escluderebbe, in contrasto con il diritto superiore, ogni possibilità di
sospensione (così l'art. 22 cpv. 1 LCAMal [RL/TI 6.4.6.1]) e dall'altro ne
ostacolerebbe comunque in modo considerevole la realizzazione (così per
l'art. 85e RLCAMal [RL/TI 6.4.6.1.1]). Dal comportamento dell'amministrazione
e più in particolare dal fatto che l'UAM, nonostante sia stato
tempestivamente e in dettaglio informato dei crediti oggetto dell'attestato
di carenza di beni, dopo tutti questi anni non abbia ancora rimborsato il
dovuto, la ricorrente deduce un rifiuto più che implicito all'assunzione
degli arretrati. Osserva quindi che se anche per ipotesi non dovesse avere
rispettato tutte le condizioni poste dal diritto cantonale per ottenere un
rimborso completo degli arretrati, disporrebbe comunque del diritto di
sospendere le prestazioni, le condizioni poste dal diritto cantonale per
domandare il rimborso degli arretrati e quelle poste dal diritto federale per
procedere alla sospensione non potendo essere confuse. La ricorrente contesta
infine il diritto a ripetibili riconosciuto all'assicurata dal primo giudice,
rispettivamente reputa totalmente sproporzionata l'indennità assegnata.

6.
Conviene esaminare in primo luogo la questione - controversa - della
conformità del diritto cantonale al diritto federale (nella versione
applicata dal primo giudice).

6.1 Giusta l'art. 90 cpv. 3 OAMal (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2005), se, nonostante diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni
ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se
questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa
la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che
prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi.
L'art. 90 cpv. 4 OAMal prevede inoltre che dopo la notifica dell'attestato di
carenza di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore
può sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le
partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non
siano stati interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume
i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

6.2 Per quanto concerne invece il diritto cantonale applicabile fino al 31
dicembre 2005 (v. art. 4 segg. Decreto legislativo che disciplina le
conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 settembre 2007
[RL/TI 6.4.6.1.3]), l'art. 20 cpv. 1 LCAMal stabilisce che il Consiglio di
Stato designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti
irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla
legislazione federale. Concreta questa disposizione l'art. 82 RLCAMal, il
quale, già nella sua versione in vigore dal 1° giugno 1999 (v. Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi [BU] del 5 settembre 2000 n. 35
pag. 310 seg.), stabilisce che l'assicuratore malattie che a seguito della
procedura esecutiva di cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di
beni definitivo o una dichiarazione di insolvenza, può chiedere all'IAS il
pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive (cpv. 1), la
richiesta di pagamento dei premi e delle partecipazioni avvenendo per mezzo
dei formulari ufficiali e dovendo essere inoltrata tempestivamente (cpv. 2).
La norma prevede inoltre che alla richiesta devono essere allegati i
documenti giustificativi nella forma originale (cpv. 3) e che l'IAS emana le
direttive di procedura (cpv. 4).

A fronte di questa garanzia, il diritto cantonale sancisce che nei confronti
delle persone soggette all'obbligo d'assicurazione e per le prestazioni
obbligatorie di legge, l'assicuratore non può segnatamente sospendere le
prestazioni (art. 22 lett. b LCAMal [articolo, quest'ultimo, sospeso fino al
31 dicembre 2008 dal summenzionato Decreto legge del 18 settembre 2007]). Per
parte sua, il RLCAMal, oltre a precisare in particolare che di regola la
durata massima del pagamento dei crediti irrecuperabili per singolo
assicurato è di 5 anni (art. 85a cpv.1) e che il pagamento dei crediti
irrecuperabili è escluso nei casi in cui l'assicurato in mora riceve
direttamente una prestazione sociale che già comprende gli importi per il
pagamento dei premi e delle partecipazioni LAMal (art. 85c), stabilisce che
l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle
prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo aver
ricevuto la conferma scritta dell'IAS di sospensione del pagamento dei
crediti irrecuperabili (art. 85e, in vigore dal 1° gennaio 2005 [cfr. invece
il precedente art. 84 RLCAMal, in vigore fino al 31 dicembre 2004, che per
contro escludeva la possibilità della sospensione anche a livello
regolamentare [BU 2000 n. 35 pag. 311]).

6.3 Al fine di evitare la sospensione assicurativa in caso di insolvenza
dell'assicurato, la legge cantonale di applicazione contempla così la presa a
carico da parte del Cantone dei crediti scoperti per gli assicurati
insolventi a cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.
L'intenzione cantonale era soprattutto indirizzata alle fasce più a rischio
della popolazione, per limitare l'intervento dell'assistenza sociale, da una
parte, e applicare il principio dell'universalità secondo il quale tutta la
popolazione residente è obbligatoriamente assicurata alla LAMal, dall'altra.
In questo modo le disposizioni cantonali qui in esame garantiscono agli
assicuratori malattie il rimborso dei premi non pagati dagli assicurati
escussi e diventati insolventi, compresi gli interessi, le spese esecutive e
le spese per le partecipazioni. A loro volta vietano agli assicuratori
malattie di sospendere la rimunerazione delle prestazioni, quantomeno finché
l'assicuratore malattia non abbia ricevuto la conferma scritta dell'IAS di
sospensione (o quantomeno di negazione) del pagamento dei crediti
irrecuperabili (v. pure Messaggio no. 5810 del 5 luglio 2006 del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino concernente la modifica della LCAMal riguardante gli
assicurati con sospensione di prestazioni LAMal).

6.4 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui
all'art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al
diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente
hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha
effettivamente disciplinato. Tale principio esclude tuttavia ogni
regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha
inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza,
quando ciò non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui
fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale
(DTF 131 I 223 consid. 3.2 pag. 228, 394 consid. 3.2 pag. 396; 130 I 82
consid. 2.2 pag. 86 e sentenze ivi citate; cfr. inoltre RAMI 2003 no. KV 234
pag. 7 consid. 3.2 pag. 10 [K 102/00]).

6.5 Giusta l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni
sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L'assicurazione
malattia è quindi di competenza federale; tuttavia alcuni compiti sono stati
delegati ai Cantoni, come ad esempio la riduzione dei premi per gli
assicurati di condizione economica modesta (art. 65 LAMal; Alfred Maurer, Das
neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.
4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con
riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate
nella LAMal e nell'OAMal non sono esaustive; vi è quindi spazio per una
completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, pag. 5). In simili circostanze si deve concludere
che l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto
federale e che alle condizioni indicate al consid. 6.4 i Cantoni possono
emanare proprie disposizioni (v. RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 consid. 4 pag.
10).

6.6 È vero che, contrariamente a quanto ad esempio è stato statuito in
relazione all'ordinamento applicabile fino al 31 dicembre 2005 in tema di
compensazione (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7), il diritto federale (art. 90
OAMal) prevede espressamente il principio della sospensione. Ciò non esclude
tuttavia che i Cantoni, nei limiti posti dal diritto federale, possano
comunque regolare le modalità di dettaglio.

6.7 Una norma cantonale, quale è l'art. 22 lett. b LCAMal, che esclude la
sospensione appare di per sé contraria al diritto federale. Poiché tuttavia
l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto
federale, va esaminato se l'ordinamento cantonale in questione, soprattutto
alla luce del regolamento esecutivo, possa comunque applicarsi nel rispetto
del diritto federale e conciliarsi con quest'ultimo (v. per analogia RAMI
2003 no. KV 234 pag. 7 consid. 6.1). Orbene, nella misura in cui garantisce
l'assunzione, da parte del Cantone, dei crediti scoperti per gli assicurati
insolventi a cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, il
diritto cantonale converge con il diritto federale dal momento che lo scopo
della sospensione è proprio quello di ottenere, mediante questo mezzo di
pressione, il pagamento dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli
interessi di mora e delle spese di esecuzione (per un'analisi critica delle
disposizioni federali in esame cfr. in particolare Jean-Louis Duc, Retard
dans le paiement des primes et participations - Conséquences de la demeure de
l'assuré, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale [CGSS] 33/2004
pag. 171 segg.). Se pertanto, fino alla dichiarazione di sospensione (o
quantomeno di negazione espressa) del pagamento dei crediti irrecuperabili da
parte dell'IAS, il diritto cantonale garantisce queste spese, lo scopo
perseguito viene di per sé raggiunto senza che si renda necessaria una misura
di sospensione. Fino a questo momento, i fini e mezzi prospettati dal diritto
cantonale convergono con quelli previsti dal diritto federale. In questa
misura, il diritto cantonale non è contrario al diritto federale, nemmeno per
il fatto che il regolamento di applicazione subordina, come è ovvio che sia,
l'assunzione dei crediti irrecuperabili alla presentazione tempestiva e
completa dei documenti giustificativi (v. art. 82 RLCAMal).

6.8 D'altronde questa soluzione è già stata sostanzialmente avallata dalla
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 38/06, pubblicata in
RAMI 2006 no. KV 378 pag. 320 consid. 3 pag. 323, in cui, interpretando
direttamente l'art. 90 OAMal (nella versione qui in esame: v. consid. 6.1),
detta Corte ha precisato che la giurisprudenza in materia di compensazione
dei premi (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7), in virtù della quale quando una
cassa intende compensare premi impagati con prestazioni a suo carico, deve
mettere l'ufficio assistenziale preposto nella condizione di poter pagare
prima di procedere con la compensazione, deve ugualmente trovare applicazione
in relazione alla sospensione del pagamento di ogni prestazione derivante
dalla LAMal.

6.9 Anche per queste considerazioni, l'osservazione ricorsuale secondo cui il
diritto alla sospensione delle prestazioni sarebbe indipendente
dall'adempimento delle condizioni per chiedere all'autorità cantonale
competente il pagamento dei crediti irrecuperabili è infondata perché, per
quanto detto, per la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2005, il
diritto alla sospensione non interviene fintanto che il Cantone non è stato
messo nella condizione di pagare gli arretrati.

7.
Posta la compatibilità, di massima e nei limiti suesposti, del diritto
cantonale con il diritto federale, si tratta ora di stabilire se, alla luce
dell'ordinamento applicabile in concreto, la ricorrente fosse o meno
legittimata a decretare la misura sospensiva.

7.1 Per quanto accertato in maniera sostenibile e pertanto vincolante dal
primo giudice (v. consid. 2), l'UAM non ha realmente opposto rifiuto al
pagamento, in quanto tale, del debito oggetto dell'attestato di carenza beni
all'origine della procedura sospensiva. Agli atti vi è unicamente uno scritto
del 24 gennaio 2003 con il quale l'amministrazione, accennando alla presenza
di importanti vizi procedurali (incompletezza dell'incarto e parziale
erroneità della domanda [così per il figlio maggiorenne F.________ occorreva
intraprendere una procedura separata]), ha ritornato all'assicuratore una
richiesta di pagamento per mancata applicazione delle norme cantonali in
materia. A ciò si aggiunge una richiesta di pagamento per premi e
partecipazioni del 28 marzo 2000 che la Visana non ha però comprovato di
avere spedito e che in ogni caso non ha fatto l'oggetto di un rifiuto
(scritto) da parte dell'amministrazione. A tal proposito si osserva che su
segnalazione dell'UAM, che sosteneva di non avere mai ricevuto l'attestato di
carenza di beni no. Z.________, l'istanza precedente ha chiesto alla
ricorrente di fornire la prova dell'avvenuta trasmissione. Prova che però la
Visana non è stata in grado di fornire.

7.2 In tali condizioni spettava alla Cassa malati, che non disponeva di una
esplicita dichiarazione di rifiuto da parte dell'autorità cantonale preposta,
(ri)presentare in maniera corretta e completa la richiesta di pagamento
anziché attendere oltre 5 anni prima di procedere alla misura sospensiva, e
questo dopo che nel frattempo, con l'istituzione della curatela, la
resistente dall'aprile 2002 avrebbe regolarmente pagato le fatture relative a
premi e partecipazioni. A giusta ragione pertanto il giudice cantonale ha
sanzionato l'operato della ricorrente, come ha pure correttamente rilevato
che la Cassa non avrebbe potuto, senza tenere conto delle specifiche norme
cantonali d'attuazione, riferirsi nella sua decisione su opposizione anche ad
altri debiti non contemplati dall'attestato di carenza di beni del 22
dicembre 1999 (DTF 129 V 455; cfr. pure RAMI 2006 no. KV 378 pag. 320 consid.
2).

8.
Resterebbe a questo punto da valutare se la Visana fosse altrimenti abilitata
a disporre, quantomeno a partire dall'anno 2006, la sospensione della
rimunerazione delle prestazioni in virtù del nuovo diritto, entrato in vigore
il 1° gennaio 2006, che subordina la validità della misura all'adempimento di
altre condizioni formali, quali ad esempio l'indicazione espressa delle
conseguenze della mora (art. 64a cpv. 1 LAMal). L'adempimento dei nuovi
requisiti legali, che prevedono tra l'altro anche la possibilità di
pronunciare la sospensione una volta formulata la domanda di prosecuzione
dell'esecuzione e già con la notifica all'ufficio cantonale incaricato (art.
64a cpv. 2 LAMal), non avendo tuttavia fatto l'oggetto di accertamento
specifico (nel caso concreto) da parte del primo giudice né di discussione
delle parti, si impone il rinvio della causa all'istanza precedente per esame
di questo aspetto. In questa limitata misura, come pure sul controverso punto
relativo al diritto a ripetibili della resistente, sul quale questa Corte ha,
in altra vertenza, recentemente avuto modo di statuire negando il
riconoscimento di indennità di parte per l'assistenza fornita da un curatore
non giurista e apparentemente non in possesso di una specifica formazione
nella specifica materia (cfr. sentenze K 63/06 del 5 settembre 2007,
consid. 5.5, e K 123/06 del 6 dicembre 2007, consid. 3), il ricorso
dev'essere accolto.

9.
La procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione applicabile in concreto,
in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese giudiziarie andrebbero
di conseguenza poste parzialmente a carico dell'assicurata e parzialmente a
carico della Cassa ricorrente. Tuttavia, viste le particolari circostanze del
caso e anche la manifesta situazione d'indigenza dell'interessata, si può
eccezionalmente prescindere dall'addossare tali spese all'assicurata per la
parte a suo carico (sentenza citata K 123/06, consid. 5.2 con riferimenti).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso che,
annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 ottobre 2006, la causa è rinviata all'istanza di primo grado perché
proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda un
nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 350.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Non si assegnano ripetibili.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 31 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti