Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 138/2006
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K 138/06 {T 7}

Sentenza del 14 febbraio 2007
II Corte di diritto sociale

Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella e Kernen,
cancelliere Grisanti.

A. ________, ricorrente,

contro

Cassa malati Assura, C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, opponente.

Assicurazione contro le malattie,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 12 ottobre 2006.

Visto in fatto e considerando in diritto che:
per giudizio del 12 ottobre 2006 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ avverso la decisione
su opposizione 30 giugno 2006 della cassa malati Assura in materia di
pagamento di premi arretrati LAMal,
in data 15 novembre 2006 A.________ ha presentato ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale),
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta
disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag.
395) dal momento che il giudizio impugnato è stato pronunciato
precedentemente a questa data (1° gennaio 2007),
non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
con ordinanza presidenziale del 21 novembre 2006, questa Corte ha assegnato
al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto, avvenuta
il 22 novembre seguente, per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di
garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di
omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato
inammissibile,
nel termine stabilito, scaduto il 6 dicembre 2006, l'interessato non ha
versato l'anticipo richiesto,
occorre di conseguenza procedere conformemente all'art. 150 cpv. 4 OG e dare
attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 21 novembre 2006,
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo
Tribunale, dovendosi pronunciare l'inammissibilità del gravame per mancato
pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,

il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 14 febbraio 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: