Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 127/2006
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{T 7}
K 127/06

Sentenza dell'8 febbraio 2007
II Corte di diritto sociale

Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella e Kernen,
cancelliere Grisanti.

Z. ________, ricorrente,

contro

Helsana Assicurazioni SA, Viale Portone, 6501 Bellinzona, opponente.

Assicurazione contro le malattie,

ricorso di diritto amministrativo
contro la decisione emanata il 5 ottobre 2006 dal Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano,

Fatti:

A.
Dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è pendente una
controversia opponente Z.________ alla Helsana Assicurazioni SA riguardo
all'importo del premio dell'assicurazione-malattia obbligatoria dovuto per
l'anno 2006. L'assicurato ha in particolare chiesto con il suo ricorso, quale
misura istruttoria, l'ottenimento dei dati economici rilevanti per poter
controllare la correttezza del premio.

Da parte sua, il giudice delegato cantonale si è rivolto all'Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP), al Dipartimento cantonale della sanità e della
socialità nonché all'organo (esterno) di revisione dell'assicuratore malattia
ponendo loro una serie di domande. Tra le varie indicazioni fornite dagli
organi interpellati, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia ha
trasmesso, in data 22 marzo 2006, copia della sua presa di posizione (datata
agosto 2005 e destinata all'UFSP) sulle proposte di premio presentate dagli
assicuratori malattia per il 2006 nel Cantone Ticino. Con fax del 27 marzo
2006, lo stesso Ufficio cantonale, richiamandosi all'art. 21a LAMal, ha
chiesto alla Corte cantonale di non sottoporre alle parti la documentazione
inviata poiché contenente dati estremamente riservati. In seguito, in data 23
giugno 2006, su domanda del giudice delegato, ha trasmesso al Tribunale
cantonale una versione anonimizzata del rapporto che è stata messa a
disposizione delle parti. L'assicurato si è opposto alla mancata messa a
disposizione della versione non anonimizzata e ha chiesto di poterla
consultare quantomeno per la parte concernente l'Helsana.

B.
Per decisione del 5 ottobre 2006 del giudice delegato all'istruzione della
causa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha formalmente disposto di
non trasmettere alle parti la versione personalizzata del rapporto
dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia e ciò neppure
limitatamente alle parti concernenti Helsana. Per il resto ha dichiarato
chiusa l'istruttoria.

C.
Contestando la misura adottata, asseritamente lesiva del suo diritto di
essere sentito, e riproponendo la richiesta di consultazione, in forma non
anonimizzata, del rapporto dell'amministrazione cantonale, Z.________ ha
interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale).

L'Helsana ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'UFSP non si è
determinato.

Diritto:

1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)
è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il
giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
2.1 La decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 5 ottobre
2006 non pone fine alla procedura pendente dinanzi alla medesima autorità ma
costituisce, quale semplice tappa verso la pronunzia finale, una decisione
incidentale in materia di amministrazione delle prove.

2.2 Giusta l'art. 128 OG, questa Corte giudica in ultima istanza i ricorsi di
diritto amministrativo contro le decisioni nel senso degli articoli 97, 98
lettere b-h e 98a in materia di assicurazioni sociali. Quanto alla nozione di
decisione suscettibile di fare l'oggetto di un ricorso di diritto
amministrativo, l'art. 97 OG rinvia all'art. 5 PA (cfr. pure l'art. 49 cpv. 1
LPGA; DTF 130 V 388 consid. 2.3 pag. 391). Secondo il primo capoverso di
questo disposto, sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo
caso, fondati sul diritto pubblico federale (e che soddisfano ancora altre
condizioni definite più precisamente in funzione del loro oggetto). Per
quanto concerne le decisioni incidentali, l'art. 5 cpv. 2 PA rinvia all'art.
45 PA (nel tenore applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre
2006, ritenuto che la decisione incidentale impugnata è stata emessa prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della relativa modifica
legislativa [si veda a tal proposito pure l'art. 81 PA]). Ciò significa che
il ricorso di diritto amministrativo è unicamente ricevibile, separatamente
dalla decisione sul merito, contro decisioni di tale natura che possono
causare un pregiudizio irreparabile al ricorrente. Occorre inoltre,
conformemente all'art. 129 cpv. 2 in relazione con l'art. 101 lett. a OG, che
il ricorso di diritto amministrativo sia ugualmente possibile contro la
decisione finale (DTF 128 V 199 consid. 2a pag. 201, 124 V 82 consid. 2 pag.
85 con riferimenti).

3.
3.1 Nell'ambito di una procedura di contestazione del premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria, questa Corte si è recentemente
espressa sulla possibilità, per l'assicuratore malattia, di presentare,
separatamente dalla decisione sul merito, un ricorso contro una decisione
incidentale riguardante l'assunzione di informazioni di natura contabile. In
relazione a un ordine di edizione di tale documentazione da una cassa malati,
questo Tribunale, tenuto conto dell'elevato rischio che la documentazione
altamente sensibile, contenente segreti d'affari e commerciali, potesse
finire nelle mani della concorrenza, ha così riconosciuto l'esistenza, per
l'assicuratore ricorrente, di un danno irreparabile che nemmeno una decisione
finale a quest'ultimo favorevole sarebbe stata in grado di eliminare (cfr. ad
esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 117/05 del 4
gennaio 2006, consid. 2.3). Per contro, in una successiva sentenza, la
presente Corte ha dichiarato inammissibile, per mancanza di un siffatto
pregiudizio, il ricorso di diritto amministrativo del medesimo assicuratore
avverso la decisione del competente giudice cantonale volta a sentire, in
qualità di testimone, oltre all'organo di controllo della cassa, anche il
revisore del gruppo societario (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni K 103/06 del 4 dicembre 2006).

3.2 Per quanto concerne la situazione dell'assicurato, va rilevato che gli
interessi di quest'ultimo - opposti a quelli dell'assicuratore malattia - non
rischiano di principio di essere irreparabilmente - in modo tale che anche
una decisione finale non sarebbe in grado di sanarli - compromessi dalla
negazione di un simile (contrario) provvedimento. Secondo giurisprudenza,
infatti, il rifiuto di assumere delle prove è in principio atto a determinare
un pregiudizio irreparabile unicamente se concerne dei mezzi di prova che
rischiano di andare persi e che hanno per oggetto dei fatti decisivi non
ancora elucidati (DTF 99 V 193 consid. 2 pag. 197, 98 Ib 282 consid. 4 e 5
pag. 286 segg.; RJAM 1975 no. 232 pag. 197; Grisel, Traité de droit
administratif, pag. 871; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 142). Lo stesso deve valere, a maggior ragione, se la misura istruttoria
contestata non concerne il rifiuto in quanto tale, bensì riguarda soltanto le
modalità di assunzione e di accesso a una prova.

4.
4.1 Il ricorrente fa sostanzialmente valere che il mancato accesso al rapporto
non anonimizzato dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia gli
procurerebbe un danno difficilmente riparabile poiché, nell'ipotesi di una
decisione negativa sul merito da parte del Tribunale cantonale, egli non
disporrebbe degli elementi fattuali necessari per (eventualmente) ricorrere
al Tribunale federale.

4.2 Tale valutazione non può essere condivisa. In applicazione dei principi
giurisprudenziali suesposti (consid. 3.2), si deve piuttosto ritenere che il
rifiuto di accesso alla documentazione non anonimizzata disposto dal giudice
delegato cantonale nel caso di specie non causa al ricorrente un danno
irreparabile. Non vi è in particolare motivo di pensare che la documentazione
chiesta dall'insorgente rischi di andare persa. Né sono per il resto
ravvisabili motivi di economia processuale che giustificherebbero
eventualmente l'immediata impugnazione della decisione incidentale per il
rischio di dovere altrimenti ripetere l'intera procedura (sentenza inedita
2A.444/1995 del 13 agosto 1996, consid. 1a; Gygi, op. cit., pag. 142).
L'insorgente potrà, se del caso (si veda tuttavia la giurisprudenza
sviluppata da questo Tribunale in materia: DTF 131 V 66 segg.), impugnare il
rifiuto di consultazione del testo personalizzato nell'ambito di un eventuale
ricorso contro il giudizio sul merito che verrà reso dal Tribunale cantonale.

4.3 Stante quanto precede, non potendo il ricorrente prevalersi di un danno
irreparabile, il ricorso si avvera irricevibile.

5.
La procedura è onerosa (134 OG a contrario). Le spese processuali, che
seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente
(art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e
saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 8 febbraio 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: