Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 109/2006
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Sentenza del 5 dicembre 2007
II Corte di diritto sociale

Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Lustenberger, Borella, Kernen, Seiler,
cancelliere Grisanti.

S. __________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marzio Gianora, via della
Pace 5, 6601 Locarno,

contro

Ufficio dell'assicurazione malattia, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Assicurazione contro le malattie,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 26 luglio 2006.

Fatti:

A.
A.a Il dott. S.__________, cittadino svizzero nato nel .... domiciliato a
B._________, è stato, durante gli anni dal 1963 al 1997, funzionario presso
il Consiglio d'Europa a Strasburgo e, in quanto tale, assicurato contro le
malattie, unitamente alla moglie, presso l'assicuratore V.________ di
A._________.

A.b L'8 ottobre 2001, l'interessato ha presentato all'Ufficio assicurazione
malattia del Cantone Ticino (UAM) un'istanza volta all'esonero - suo e della
moglie - dall'obbligo assicurativo in Svizzera, facendo valere ch'egli (e di
riflesso anche la moglie), nella sua qualità di pensionato del Consiglio
d'Europa, sarebbe rimasto sempre assicurato presso la V.________. L'UAM ha
respinto, per decisione 31 ottobre 2001, la domanda di esonero per carenza
dei presupposti legali e ha fissato l'inizio teorico dell'obbligo
assicurativo al 1° luglio 1999, imponendo ai coniugi S.__________ di
iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato all'esercizio
entro il termine di 30 giorni. Statuendo su reclamo il 7 dicembre 2001,
l'amministrazione ha confermato la propria precedente decisione.

Per giudizio 7 maggio 2002, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il gravame dell'interessato rilevando non essere
adempiute, in concreto, le condizioni per concedere un'esenzione dall'obbligo
di assicurazione.

Adito su ricorso, il Tribunale federale delle assicurazioni ha per contro
annullato il giudizio cantonale e disposto il rinvio degli atti per
complemento istruttorio e nuovo giudizio (sentenza dell'8 aprile 2005,
pubblicata in DTF 131 V 174 [K 68/02]). Facendo in particolare notare che la
possibilità di domandare l'esonero dall'obbligo assicurativo ai sensi della
normativa in materia non sarebbe riservata ai soli ex funzionari di
organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera, ma, a
determinate condizioni, anche agli ex funzionari di simili organizzazioni con
sede all'estero, questa Corte ha ordinato di accertare questa eventualità, e
più precisamente di approfondire il tema dell'equivalenza della copertura
assicurativa estera che eventualmente avrebbe potuto giustificare la
richiesta di esenzione.

A.c Esperiti i necessari accertamenti, l'UAM ha confermato l'obbligo
assicurativo in Svizzera e negato l'equivalenza tra la copertura estera e il
sistema svizzero di assicurazione (decisione 31 agosto 2005 e decisione su
reclamo del 15 dicembre 2005).

B.
Statuendo nuovamente su ricorso dell'interessato, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ne ha respinto il gravame e confermato l'operato
dell'amministrazione (pronuncia del 26 luglio 2006).

C.
Patrocinato dall'avv. Marzio Gianora, S.__________ ha interposto ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale ribadisce la richiesta di
esenzione, sua e della moglie, dall'obbligo assicurativo delle cure
medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero.

Interpellato per un avviso, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),
dopo avere esposto la situazione giuridica, ha rinunciato a pronunciarsi sul
merito della controversia, mentre l'UAM ha proposto la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione
impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura
resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2
pag. 395).

2.
Oggetto del contendere è sempre il tema dell'assoggettamento dei coniugi
S.__________ all'obbligo assicurativo in Svizzera per le cure
medico-sanitarie, rispettivamente il loro diritto all'esenzione da tale
obbligo in virtù dell'ordinamento (nazionale e internazionale) in materia.

3.
Come già statuito in occasione della sentenza di rinvio dell'8 aprile 2005,
dal momento che la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni assicurative, questa Corte deve limitarsi ad esaminare se il
giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso
o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia
manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di
procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2
OG).

4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale
ha già correttamente esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando
in particolare l'obbligo, per ogni persona domiciliata in Svizzera, di
assicurazione per le cure medico-sanitarie (art. 3 cpv. 1 LAMal) e le
eccezioni a questo obbligo, segnatamente per i dipendenti (ed ex dipendenti)
di organizzazioni internazionali e di Stati esteri (art. 3 cpv. 2 LAMal in
relazione con gli art. 2 e 6 cpv. 3 OAMal [nelle versioni applicabili in
concreto, in vigore prima e dopo il 1° giugno 2002]). A tale esposizione può
essere fatto riferimento e prestata adesione.

5.
Giova nondimeno ribadire che giusta l'art. 6 cpv. 3 OAMal, gli ex funzionari
di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi
dell'articolo 3 cpv. 2 OAMal sono, a domanda, esentati dall'obbligo
d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura
assicurativa equivalente ("entsprechenden Versicherungsschutz", "couverture
d'assurance analogue") presso l'assicurazione malattie della loro primitiva
organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo
competente dell'organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni
necessarie.

5.1 Nella sentenza dell'8 aprile 2005, questa Corte, disponendo il rinvio
della causa per appurare il tema dell'equivalenza della copertura
assicurativa estera dal profilo dell'art. 6 cpv. 3 OAMal, ha ordinato di
attenersi segnatamente alle considerazioni sviluppate dal Tribunale federale
delle assicurazioni in occasione della sentenza del 4 ottobre 2002 (K
167/00), nella quale questo Tribunale si era confrontato con la questione
dell'equivalenza delle coperture assicurative dal profilo dell'art. 2 cpv. 2
OAMal (sull'effetto vincolante dei considerandi di una sentenza di rinvio di
ultima istanza per le autorità precedenti e per la massima istanza medesima
cfr. DTF 99 Ib 520 consid. 1b con riferimenti; per contro sulla possibilità
per il nuovo giudizio di addurre motivi non ritenuti dalla sentenza di rinvio
o sui quali la massima istanza non si è ancora espressa cfr. la sentenza P
41/05 dell'8 febbraio 2007, consid. 6 con riferimenti). Vale la pena qui
ricordare che per quest'ultimo disposto, nella sua versione in vigore fino al
31 maggio 2002 (v. DTF 130 V 329), a domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Per quanto riguarda per
contro la nuova versione, in vigore dal 1° giugno 2002 e applicabile in
concreto allo stato di fatto realizzatosi dopo il 31 maggio 2002, tale
esenzione è concessa, sempre su domanda e alle stesse condizioni, alle
persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto
di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la
delimitazione dell'obbligo di assicurazione. Alla domanda va accluso un
attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie.

5.2 Giustamente l'UFSP osserva che mentre la versione italiana utilizza il
medesimo aggettivo ("equivalente") agli art. 6 cpv. 3 e 2 cpv. 2 OAMal, le
versioni tedesca e francese presentano una terminologia differente. Così,
mentre la versione tedesca parla di "gleichwertigen Versicherungsschutz"
all'art. 2 cpv. 2 OAMal e di "entsprechenden Versicherungsschutz" all'art. 6
cpv. 3 OAMal, quella francese utilizza i termini "couverture d'assurance
équivalente" per l'art. 2 cpv. 2 OAMal e "couverture d'assurance analogue"
per l'art. 6 cpv. 3 OAMal.

5.3 Alla luce di queste differenze terminologiche, che si deve supporre siano
state consapevolmente introdotte dall'autore dell'ordinanza e che hanno di
conseguenza indotto l'UFSP a ritenere potere essere il motivo di esenzione di
cui all'art. 6 cpv. 3 OAMal applicato in maniera meno rigorosa, si tratta di
determinare il vero senso di questa norma e, di riflesso, di stabilire se la
giurisprudenza sviluppata nella sentenza K 167/00 sia effettivamente
applicabile nel presente contesto.

5.4 Le norme di ordinanza sono da interpretare in conformità alla legge. In
questo processo sono da tenere presenti le disposizioni di legge e gli scopi
perseguiti da quest'ultima come pure il margine di apprezzamento e i suoi
limiti fissati dalla norma di delega (SVR 2007 AHV no. 5 pag. 13, consid. 5
pag. 14 [H 121/06]).

5.5 Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, malgrado l'art. 3
cpv. 2 LAMal conceda al Consiglio federale un ampio potere di apprezzamento,
in considerazione dello scopo perseguito dalla legge, consistente
nell'attuazione della solidarietà, eccezioni al principio dell'assicurazione
obbligatoria sono ammesse solo in maniera restrittiva (RAMI 2000 no. KV 102
pag. 20 consid. 4c; DTF 132 V 310 consid. 8.2 seg. pag. 313; 129 V 77 consid.
4.2 pag. 78; v. pure Guy Longchamp, L'affiliation à l'assurance-maladie
sociale en Suisse [articles 3 et suivants LAMal], in: Cahiers genevois et
romands de sécurité sociale, no. 32 [2004] pag. 33 segg., 46 seg.). L'obbligo
assicurativo non dev'essere infatti considerato quale fine a sé stesso, bensì
quale strumento insostituibile per garantire la necessaria solidarietà tra
persone sane e persone malate. Questo principio, che dev'essere ritenuto di
massima anche nell'ambito applicativo dell'art. 6 OAMal (cfr. peraltro DTF
129 V 159 consid. 3.6.1 pag. 165 seg.), non deve tuttavia essere di ostacolo
all'esercizio, indipendente e in piena libertà, delle proprie funzioni da
parte dei funzionari di organizzazioni internazionali (v. sentenza di rinvio
K 68/02, consid. 3.4 con riferimento).

5.6 Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che il presupposto di
"equivalenza" richiesto dall'art. 6 cpv. 3 OAMal non differisce in maniera
sostanzialmente significativa da quello formulato dall'art. 2 cpv. 2 OAMal.
Sebbene, come osservato dall'UFSP, le versioni francese e, quantomeno
parzialmente (dato che l'aggettivo "entsprechend" può significare sia
"corrispondente" o "equivalente" come anche solo "adeguato" o "analogo"),
tedesca dell'art. 6 cpv. 3 OAMal possano fornire l'appiglio per
un'interpretazione meno rigorosa - rispetto a quella imposta dall'art. 2 cpv.
2 OAMal - per quanto concerne il livello di copertura richiesto
dall'assicurazione malattia dell'organizzazione internazionale per concedere
l'esenzione dall'obbligo assicurativo, né l'interpretazione letterale né
tantomeno un'interpretazione teleologica del disposto consentono comunque di
distanziarsi significativamente dai parametri fissati in relazione all'art. 2
cpv. 2 OAMal. La vicinanza semantica tra i due termini - che per la versione
italiana corrisponde a un'identità - e la surricordata ratio legis non
giustificano valutazioni sensibilmente divergenti.

Né del resto questa valutazione sarebbe di ostacolo all'esercizio,
indipendente e in piena libertà, delle proprie funzioni da parte di un
funzionario (ormai in pensione) di un'organizzazione internazionale. Lo
conferma indirettamente il fatto che è lo stesso Messaggio 13 settembre 1995
del Consiglio federale concernente gli scambi di lettere relativi allo
statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle
assicurazioni sociali svizzere, al quale si è riferito questo Tribunale per
porre siffatto limite nella sentenza di rinvio dell'8 aprile 2005 ricordando
che è precisamente allo scopo di assicurare tale indipendenza che dette
organizzazioni hanno istituito un proprio regime di previdenza sociale (cfr.
DTF 131 V 174 consid. 3.4 pag. 178), a precisare ugualmente che dal momento
in cui cessano la loro attività presso un'organizzazione, i funzionari
internazionali di cittadinanza svizzera sottostanno di nuovo
obbligatoriamente alle assicurazioni sociali elvetiche se mantengono (o
portano) il loro domicilio in Svizzera (cfr. FF 1995 IV 700).

5.7 Ne discende pertanto che i principi sviluppati nella sentenza K 167/00
possono applicarsi, quantomeno a titolo orientativo, anche nel presente
contesto per stabilire se, come pretende il ricorrente, la copertura offerta
dall'assicurazione malattia del Consiglio d'Europa possa considerarsi
equivalente a quella svizzera. A tal proposito giova ricordare che nella
sentenza di riferimento (K 167/00) questa Corte aveva negato questa qualifica
a un'assicurazione estera che copriva unicamente l'80% delle spese di
malattia.

5.8 Per la dottrina sviluppata a proposito dell'art. 2 cpv. 2 OAMal - a
partire dalla quale, per quanto appena detto, può effettuarsi, mutatis
mutandis, anche l'analisi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal -, l'equivalenza è data se
l'assicurazione estera copre sostanzialmente le spese integrali di
trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia,
infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel
reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in
Svizzera. Va tenuto presente in quest'ambito che, al di fuori del
coordinamento internazionale delle prestazioni, le persone assicurate contro
le malattie all'estero non godono della protezione tariffaria in Svizzera. La
copertura dev'essere di conseguenza di principio illimitata. In presenza di
differenze corrispondenti all'importo della partecipazione ai costi prevista
per legge, l'equivalenza è comunque considerata salvaguardata (Gebhard
Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer,
[editore], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 34 pag. 411).

5.9 Senza incorrere in una violazione del diritto federale o in un
accertamento manifestamente inesatto dei fatti, i giudici cantonali hanno
giustamente osservato che l'assicuratore estero non è stato in grado di
confermare un'assunzione completa delle tariffe svizzere. Essi hanno in
particolare evidenziato che alla domanda se la polizza prevedesse una
copertura finanziaria illimitata o comunque nella misura del 90 o dell'80%,
l'assicuratore ha di fatto risposto negativamente, rinviando alla condizioni
contrattuali allegate. Hanno quindi pure osservato che in virtù della polizza
nessun rimborso sarebbe previsto per gli atti medici non riconosciuti come
tali dal sistema di sicurezza sociale francese, per cui non tutte le
prestazioni previste dal diritto svizzero sarebbero rimborsate
dall'assicuratore estero. Allo stesso modo hanno posto l'accento sul fatto
che la copertura prevede degli importi massimi per importanti tipi di
prestazioni (ad esempio per la psicoterapia [80% delle spese effettive, e
comunque al massimo ? 1000 annui per beneficiario e dopo deduzione
dell'importo eventualmente rimborsato da un regime di sicurezza sociale]; per
le ospedalizzazioni mediche e le spese di ricovero [massimo di ? 435.42 per
giorno {anno di riferimento 2004} con rimborso minimo dell'80% delle spese
effettive]; per le ospedalizzazioni chirurgiche [massimo di ? 712.63 al
giorno con rimborso minimo dell'80% delle spese effettive]). Ora, il
ricorrente non adduce motivi o circostanze che facciano apparire come
manifestamente inesatto o altrimenti incompleto l'accertamento dei primi
giudici in punto alla copertura assicurativa garantita dalla polizza della
V.________. Tale accertamento risulta pertanto vincolante ai fini del
presente giudizio. Di conseguenza, sebbene per numerose altre prestazioni la
polizza preveda un rimborso massimo ammontante a quattro volte il rimborso
effettuato dal regime di sicurezza sociale francese o, se maggiormente
vantaggioso, a quattro volte quello pagato dal regime locale
dell'Alsazia-Mosella, e comunque con una garanzia dell'80% delle spese
effettive, i giudici cantonali giustamente potevano, complessivamente,
ravvisare in questa copertura importanti lacune escludenti - dal profilo
dell'art. 6 cpv. 3 OAMal, e questo anche operando un metro di giudizio meno
severo rispetto a quello utilizzato per l'art. 2 cpv. 2 OAMal - il
riconoscimento della sua equivalenza con quella garantita dalla LAMal per le
cure in Svizzera. Lacune che peraltro sono state evidenziate pure dall'UFSP,
il quale ha anche fatto notare l'assenza di una menzione esplicita per le
prestazioni legate alla degenza nelle case di cura.

6.
In via subordinata, il ricorrente chiede l'esenzione dall'obbligo
assicurativo in virtù dell'art. 2 cpv. 2 OAMal. Sennonché, già solo per le
considerazioni espresse a proposito dell'art. 6 cpv. 3 OAMal in punto alla
mancata equivalenza delle coperture assicurative, la censura si dimostra
infondata. In via abbondanziale si osserva comunque che anche l'adempimento
delle altre condizioni (cumulative) dell'art. 2 cpv. 2 OAMal suscita serie
perplessità. Appare in particolare dubbio che i coniugi S.__________ possano
realmente essere ritenuti obbligatoriamente assicurati contro le malattie in
virtù del diritto estero, rispettivamente del diritto di uno Stato con il
quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell'obbligo
di assicurazione (sulla conformità a legge, Costituzione e diritto
internazionale di questo disposto, anche nella sua più recente versione, cfr.
DTF 132 V 310 consid. 8.5.1 segg. pag. 314 segg.). La copertura garantita al
ricorrente in qualità di funzionario in pensione del Consiglio d'Europa, e di
riflesso anche a sua moglie, appare infatti a tutti gli effetti - come ben
evidenziato dall'UAM in sede giudiziaria cantonale - complementare a quella
obbligatoria di un eventuale Stato terzo. Così dallo statuto del personale
del Consiglio d'Europa (Annexe XII: Règlement sur le régime de couverture
médicale et sociale, consultabile al sito https://wcd.coe.int/) emerge ad
esempio che gli agenti sono tenuti ad informare l'Organizzazione
dell'esistenza di ogni altro regime obbligatorio che apre il diritto
all'assunzione delle loro spese sanitarie (art. 9 cpv. 4). Similmente, l'art.
9 cpv. 5 dell'Allegato XII dispone che se i beneficiari delle prestazioni
previste dall'Allegato soggiacciono a titolo personale a un altro o a diversi
regimi di protezione sociale a carattere obbligatorio, le prestazioni dovute
in virtù di questi regimi devono obbligatoriamente essere ottenute prima di
ogni eventuale domanda di assunzione a carico del regime di copertura
sanitaria e sociale dell'Organizzazione e vengono comunque dedotte dalle
prestazioni previste da quest'ultimo regime. Ma vi è di più. Il carattere
obbligatorio del regime sanitario e sociale del Consiglio d'Europa sembra
messo in dubbio anche dall'art. 16 (curiosamente non prodotto con il ricorso
cantonale, diversamente da quanto fatto per altre disposizioni)
dell'Allegato, in virtù del quale i beneficiari di una pensione d'anzianità
prevista dal regime pensionistico dell'Organizzazione - come si avvera in
concreto - sono affiliati al regime di copertura sanitaria e sociale
dell'Organizzazione su loro richiesta (per altri casi in cui questa Corte ha
negato o quantomeno messo in dubbio la natura obbligatoria della copertura
assicurativa estera cfr. RAMI 1999 no. KV 81 pag. 337, nonché la sentenza
citata K 167/00, consid. 3c).

7.
In via ancor più subordinata, l'insorgente fa valere che alla fattispecie
dovrebbe in ogni caso tornare applicabile il nuovo art. 2 cpv. 8 OAMal,
giusta il quale, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le
persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto
peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che
a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare
un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a
condizioni difficilmente sostenibili.

Orbene, per le considerazioni esposte in precedenza ai consid. 5 e 6, alle
quali si rinvia, anche questa censura si rivela infondata. Se la copertura
assicurativa (complementare) della V.________ è stata ritenuta non
equivalente a quella della LAMal, è escluso che l'assoggettamento
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera
comporti un netto peggioramento della protezione assicurativa o della
copertura dei costi. Per il resto si osserva che la Corte cantonale, sulla
base degli atti di causa e in particolare delle disposizioni contrattuali
fondate sul regolamento dell'Organizzazione (v. ad esempio il già citato art.
9 cpv. 5 dell'Allegato XII), ha accertato, in maniera sostenibile, che i
coniugi S.__________ potrebbero mantenere le coperture assicurative estere
non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese.
Il che osterebbe ugualmente all'invocazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal da parte
del ricorrente (sulle possibilità per un assicurato anziano di ottenere, se
del caso - a fronte delle difficoltà di concludere un'assicurazione
complementare in Svizzera -, la sospensione del contratto assicurativo estero
oppure la sua trasformazione [temporanea] in un'assicurazione complementare
all'assicurazione obbligatoria malattia svizzera cfr. inoltre RAMI 2000 no.
KV 102 pag. 16 consid. 4d).

8.
Vanamente l'insorgente si appella quindi ai principi e ai diritti istituiti
dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC), in vigore dal 1° giugno 2002, e in
particolare dal suo Allegato II, per giustificare la sua richiesta di
esenzione. Inconferente risulta in particolare il richiamo al nuovo art. 2
cpv. 1 lett. c OAMal, che dispone non essere soggette all'obbligo
d'assicurazione le persone che, in virtù dell'ALC e del relativo allegato II,
dell'Accordo AELS e del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato
K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un
altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato.

A prescindere dal fatto che il ricorrente non esercita più un'attività
lucrativa a Strasburgo, va notato - come accertato in maniera vincolante e
incontestata dai primi giudici - che egli nemmeno percepisce la sua pensione
dallo Stato francese, bensì direttamente da un'organizzazione internazionale
quale il Consiglio d'Europa, a cui l'ALC non si applica non trattandosi di
uno Stato membro dell'Unione europea. Per il resto, dagli atti non risulta
neppure che l'insorgente percepisca una rendita supplementare dalla Svizzera
oppure nel quadro di un sistema legale di assicurazioni sociali di uno Stato
dell'Unione europea (o dell'Associazione europea di libero scambio). Di
conseguenza, neppure le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC -, sono applicabili in concreto. Analogamente a quanto
la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha già avuto modo di
osservare a proposito di dipendenti delle Comunità europee, il ricorrente non
può infatti essere considerato lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71
in quanto non è stato assoggettato a una normativa previdenziale nazionale
come richiesto dall'art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71 (cfr. per analogia
la sentenza della CGCE del 3 ottobre 2000 nella causa C-411/98, Ferlini,
Racc. 2000, pag. I-8081, punto 41; cfr. pure Francis Kessler/Jean-Philippe
Lhernould, Code annoté européen de la protection sociale, 3a ed., Parigi
2005, pag. 77; per una panoramica dei principi validi in materia in caso di
applicabilità del regolamento n. 1408/71 cfr. comunque le sentenze della CGCE
del 21 febbraio 1991 nella causa C-140/88, Noij, Racc. 1991, pag. I-387,
punti 14 e 15, e del 18 luglio 2006 nella causa C-50/05, Nikula, Racc. 2006,
pag. I-7029, punti 20 segg.). Applicabilità che per il resto deve essere
negata anche al Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre
1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della
Comunità, detto regolamento non applicandosi in linea di principio ad una
persona che abbia trasferito la residenza dallo Stato membro in cui ha
cessato di esercitare un'attività lavorativa in un altro Stato membro in cui
- come si avvera in concreto - non eserciti (più) né ricerchi un'attività
lavorativa (v. ad esempio la sentenza della CGCE del 10 maggio 2001 nella
causa C-389/99, Rundgren, Racc.2001, pag. I-3731, punto 35).

9.
Infine, il richiamo da parte del ricorrente a una differente prassi
amministrativa nei Cantoni V.________ e L.________, dove l'esenzione
dall'obbligo assicurativo sarebbe stata concessa a pensionati del Consiglio
d'Europa domiciliati nei rispettivi Cantoni, deve ugualmente considerarsi
privo di rilievo per gli esiti del presente giudizio. Poiché, per quanto
detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità
all'ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima
situazione, l'interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di
un'eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti
i presupposti per ammettere una parità di trattamento nell'illegalità, in
deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l'esistenza di una
prassi illegale dell'autorità competente - in casu: l'UAM (del Cantone
Ticino) -, dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe
per contro l'esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9
consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225
[K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo
che l'UAM abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né
tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l'intenzione
di mantenere una simile prassi.

10.
Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali seguono
la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione
con l'art. 156 cpv.1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e
saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 5 dicembre 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti