Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 55/2006
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Causa {T 7}
B 55/06

Sentenza del 19 dicembre 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble,
cancelliere

E.________ SA, ricorrente,

contro

Zurigo Fondazione collettiva LPP, 8085 Zurigo, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 28 marzo 2006)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
la ditta E.________ SA ha interposto ricorso di diritto amministrativo
avverso il giudizio 28 marzo 2006 del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, con il quale la Corte cantonale ha parzialmente accolto una
petizione della Zurigo Fondazione collettiva LPP, nel senso che ha condannato
la società a versare all'istituto di previdenza fr. 75'194.95 oltre a
interessi del 5% dal 10 giugno 2004, mentre ha respinto l'istanza di rigetto
dell'opposizione al precetto esecutivo no. 1051558 dell'Ufficio di esecuzione
di Lugano,
la decisione impugnata non verte sull'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni assicurative, motivo per cui la procedura è onerosa (art. 134 OG
a contrario),
mediante ordinanza presidenziale del 18 maggio 2006 il Tribunale federale
delle assicurazioni ha assegnato alla società ricorrente un termine di 14
giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 4000.- a
titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in
caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato
dichiarato inammissibile,
per scritto del 23 maggio 2006 la ricorrente ha chiesto di poter far fronte
all'anticipo spese tramite il versamento di quattro rate,
con nuova ordinanza del 29 maggio 2006, notificata il 2 giugno seguente, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto l'istanza, autorizzando la
richiedente a versare l'anticipo spese in quattro rate di fr. 1000.- cadauna
entro, rispettivamente, il 16 giugno, il 17 luglio, il 16 agosto e il 15
settembre 2006,
la società insorgente è stata nel contempo informata che in caso di mancato
pagamento di una rata entro il termine stabilito, il gravame  sarebbe stato
dichiarato inammissibile,
mentre la ricorrente ha correttamente e tempestivamente provveduto al
pagamento delle prime due rate, essa non ha entro la data fissata del 16
agosto 2006 versato la terza rata di fr. 1000.-,
occorre di conseguenza procedere conformemente all'art. 150 cpv. 4 OG e dare
attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 29 maggio 2006,
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo
Tribunale, dovendosi pronunciare l'inammissibilità del gravame per mancato
pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
I due acconti di fr. 2000.- complessivi già versati dalla ricorrente a titolo
di anticipo spese le vengono retrocessi.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 dicembre 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: