Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 34/2006
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Sentenza del 6 agosto 2007
II Corte di diritto sociale

Giudici federali U. Meyer, presidente,
Lustenberger, Borella, Kernen, Seiler,
cancelliere Grisanti.

B. ________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Simone Gianini,
via S. Balestra 17, 6901 Lugano,

contro

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, 6501 Bellinzona,

Previdenza professionale,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 febbraio 2006.

Fatti:

A.
Dal 1974 B.________, nato nel 1954, è docente di scuola elementare presso le
scuole consortili di Z.________ ed è assicurato per la previdenza
professionale presso la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Dal 1975 egli ha pure svolto la funzione di "direttore amministrativo" ai
sensi dell'allora vigente legge sulla scuola (Lsc) con un compenso iniziale
di fr. 1'200.- annui, poi portato a fr. 2'500.-. A partire dall'anno
scolastico 1991/1992 l'interessato è stato incaricato dal Consorzio scuole
elementari Z.________ (in seguito: il Consorzio) quale "docente responsabile
della direzione" ai sensi della medesima legge, percependo un compenso annuo
di fr. 6'000.- ripartito su 12 mensilità.

Allo scopo di integrare nello stipendio assicurato la retribuzione ricevuta
per l'incarico di responsabile della direzione, con scritto del 23 novembre
2004 B.________, tramite il Sindacato OCST, ha chiesto al Consorzio di
modificare il regolamento delle scuole consortili nel senso di assegnare il
docente responsabile della direzione a una classe di stipendio particolare.
In risposta, il Consorzio ha dichiarato di non poter attribuire, mediante
modifica regolamentare, a un docente responsabile della direzione, che resta
pur sempre a tutti gli effetti docente titolare, una classe di stipendio
superiore, tale funzione non essendo prevista nell'orientamento
professionale. Il Consorzio ha pure escluso il riconoscimento di uno
stipendio, assoggettato alla cassa pensioni, superiore al massimo della
classe di funzione (27) attribuibile a un docente di scuola elementare e ha
precisato che l'unica possibilità per dare seguito alla richiesta
dell'interessato sarebbe stata quella di introdurre la funzione di direttore
scolastico, a tempo pieno o a metà tempo. Soluzione che però non poteva
essere presa in considerazione per l'istituto scolastico in questione,
essendo questo composto di sole cinque sezioni di scuola elementare e di sole
due sezioni di scuola dell'infanzia.

Interpellata a sua volta dall'interessato, la Cassa ha confermato che, poiché
non ricopriva la funzione di direttore didattico, bensì "solo" quella di
direttore amministrativo, egli non poteva essere assicurato ai fini della
previdenza professionale per il compenso riconosciutogli a questo titolo.

B.
Mediante petizione del 26 febbraio 2005 B.________ ha convenuto dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la Cassa pensioni chiedendo
in particolare che il suo compenso "quale direttore" - per il quale erano
(stati) versati i contributi AVS - fosse assoggettato all'obbligo
assicurativo della previdenza professionale con effetto retroattivo al 2
settembre 2004 (effetto fatto retroagire al 15 settembre 1975 in corso di
procedura).

Esperiti i propri accertamenti e decretata la chiamata in causa del
Consorzio, la Corte cantonale ha respinto la petizione per pronuncia dell'8
febbraio 2006. I primi giudici hanno avantutto osservato che, erogando la
Cassa prestazioni superiori a quelle minime legali, la vertenza riguardava
l'ambito della previdenza più estesa. Essi hanno quindi ritenuto che la
retribuzione per la funzione di docente responsabile, peraltro non
automaticamente rinnovabile, non facesse parte dello stipendio assicurato
perché, oltre a non rientrare nello stipendio base secondo la classificazione
della funzione prevista dalla pertinente legislazione cantonale, nemmeno
costituiva un aumento o un supplemento ai sensi della medesima. Dopo avere
precisato di non essere abilitata ad assegnare un salario maggiore di quello
attribuito secondo la classe di funzione di riferimento, né di potere
introdurre la funzione di "direttore scolastico", il cui stipendio sarebbe
stato assoggettabile alla Cassa pensione, la Corte cantonale, ripercorsa
l'evoluzione legislativa cantonale in materia, ha concluso che la mansione
supplementare di docente responsabile non rientrava nei supplementi a
carattere permanente e non era assicurabile alla Cassa pensione.

C.
Patrocinato dall'avv. Simone Gianini, B.________ ha interposto ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate spese e ripetibili,
chiede, in via principale, che il giudizio cantonale sia annullato e che la
retribuzione percepita per la funzione di docente responsabile della
direzione delle scuole consortili sia assicurata alla Cassa pensioni a far
tempo dal 26 febbraio 2000. In via subordinata postula l'annullamento del
giudizio cantonale e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per
complemento istruttorio e nuova pronuncia. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

Tramite il proprio Comitato, la Cassa pensioni propone, al pari del
Consorzio, la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, rilevato come la causa verta principalmente sulla
previdenza più estesa, ha rinunciato a determinarsi. Il ricorrente ha preso
posizione sulla risposta della Cassa pensioni e sulle osservazioni del
Consorzio.

Diritto:

1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)
è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il
giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la
procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393
consid. 1.2 pag. 395).

2.
Come in sede cantonale, oggetto del contendere è l'integrazione ai fini della
previdenza professionale del compenso ricevuto dal ricorrente per l'incarico
di docente responsabile delle scuole consortili di Z.________.

3.
La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate
all'art. 73 LPP sia ratione temporis sia ratione materiae (DTF 130 V 103
consid. 1.1 pag. 104, 111 consid. 3.1.2 pag. 112 con riferimenti).

4.
La resistente è un istituto di previdenza di diritto pubblico, le cui
competenze, organizzazione e prestazioni sono disciplinate dal diritto
cantonale. Si tratta quindi di disposizioni di diritto pubblico per le quali
sono applicabili i principi di interpretazione dei testi di legge (SVR 1997
BVG no. 79 pag. 245 consid. 3c; cfr. pure sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni B 74/04 del 28 giugno 2005, consid. 3.2, riassunta in
RSAS 2006 pag. 34). Questa Corte ne verifica liberamente l'applicazione, a
prescindere che l'oggetto della lite verta o meno su prestazioni di
assicurazione ai sensi dell'art. 132 OG (DTF 118 V 158 consid. 2 pag. 163;
116 V 333 consid. 2b pag. 334; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni B 37/04 del 26 aprile 2005, consid. 5 e 7, riassunta in
RSAS 2006 pag. 38).

5.
5.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già correttamente esposto - e la circostanza è pacifica - che la
vertenza in esame riguarda l'ambito della previdenza sovraobbligatoria.
Infatti, prevedendo una regolamentazione maggiormente favorevole per gli
assicurati rispetto a quanto non stabilisca l'art. 8 cpv. 1 LPP, l'art. 10
cpv. 1 Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpd; RL/TI
2.5.5.1) dispone che lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio
annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale al
massimo della rendita semplice dell'AVS. In questa misura e nei limiti posti
dall'art. 49 LPP, l'istituto di previdenza può, nel suo regolamento, derogare
al salario determinante nell'AVS (art. 7 cpv. 2 LPP) anche al di fuori delle
fattispecie menzionate dall'art. 3 OPP 2, e quindi - per quanto d'interesse
nella presente procedura - non soltanto facendo astrazione dagli elementi
occasionali del salario (art. 3 cpv. 1 lett. a OPP 2; contrariamente a quanto
avuto a giudicare in SVR 2002 BVG no. 12 pag. 41 [B 58/00], la legislazione
cantonale in materia nemmeno si limita a riprendere, tale e quale, il tenore
di quest'ultimo disposto di ordinanza). Ciò non toglie però che anche in
quest'ambito l'istituto di previdenza deve comunque conformarsi ai principi
di uguaglianza di trattamento, di divieto dell'arbitrio e di proporzionalità
(DTF 115 V 103 consid. 4b pag. 109; cfr. pure DTF 132 V 149 consid. 5.2.4
pag. 154 con riferimenti).

5.2 L'art. 10 cpv. 2 Lcpd dispone che per "stipendio annuale" assicurato ai
sensi del cpv. 1 si intende: a) lo stipendio base secondo la classificazione
della funzione; b) eventuali indennità di rincaro; c) eventuali aumenti di
stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e
dei docenti (abbreviata in seguito Lstip); d) eventuali supplementi di
stipendio a carattere permanente previsti dalla Lstip.

Il Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Rcpd; RL/TI
2.5.5.1.1) precisa inoltre al suo art. 7 cpv. 1 che lo stipendio annuale ai
sensi dell'art. 10 cpv. 2 Lcpd è quello di base previsto dall'art. 3 Lstip,
più gli eventuali aumenti straordinari concessi sulla base dell'art. 7a cpv.
1 lett. a) e b) Lstip. Negli altri casi valgono per analogia gli stessi
criteri per la determinazione dei supplementi da aggiungere allo stipendio
base.

La Lstip prevede, per parte sua, una scala degli stipendi (massimi e minimi)
in funzione della classe assegnata (art. 3). Al suo art. 7a disciplina quindi
gli aumenti straordinari, stabilendo segnatamente al suo cpv. 1 che agli
impiegati particolarmente meritevoli non iscritti nelle classi A o B il
Consiglio di Stato può: a) aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10%
oltre i limiti stabiliti dall'art. 3; b) concedere l'anticipo di uno o più
aumenti annuali. Quanto ai supplementi di stipendio, giusta l'art. 4 Lstip,
il Consiglio di Stato può stabilire nel regolamento supplementi di stipendio
per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono quelli
normalmente previsti (cpv. 1). I supplementi di stipendio non sono tuttavia
assicurabili a cassa pensioni (cpv. 2), eccezion fatta per le indennità
annuali di fr. 1120.-- e di fr. 2240.-- per le funzioni manuali, non soggette
al rincaro (cpv. 4).

6.
Il ricorrente rimprovera in primo luogo ai giudici cantonali di avere
erroneamente applicato il diritto cantonale. Ritiene che le normative in
vigore permetterebbero, sulla base di un'interpretazione attuale
("zeitgemässe Auslegung"), non eccessivamente formalistica e conforme alla
Costituzione, di assicurare l'intera retribuzione alla previdenza
professionale.

6.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera.
Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far
capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è
lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.
Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del
medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della
norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su
cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel
suo contesto (DTF 131 I 394 consid. 3.2 pag. 396; 131 II 361 consid. 4.2 pag.
368; 131 V 90 consid. 4.1 pag. 93, 286 consid. 5.2 pag. 292; 130 V 229
consid. 2.2 pag. 232 con riferimenti).

6.2 Sulla base del rinvio alla Lstip (art. 7a) operato dai combinati disposti
di cui agli art. 10 cpv. 2 lett. c Lcpd e 7 cpv. 1 Rcpd appare evidente, già
solo in virtù del tenore letterale dei disposti in esame, che il compenso
assegnato all'insorgente per l'assunzione della funzione di responsabile
della direzione non rientra nella categoria degli aumenti (straordinari)
previsti dalla Lstip e obbligatoriamente assicurabili alla previdenza
professionale. Da un lato, infatti, la mera facoltà di eventualmente
concedere degli aumenti straordinari è demandata all'apprezzamento
dell'autorità di nomina (il Consiglio di Stato [art. 7a Lstip in relazione
con l'art. 2 Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti: Lord; RL/TI 2.5.4.1]) che può intervenire in favore di impiegati
particolarmente meritevoli (cfr. a tal proposito l'art. 41 Regolamento dei
dipendenti dello Stato [RL/TI 2.5.4.1.1], per cui l'aumento straordinario
previsto dal cpv. 1 lett. a dell'art. 7a Lstip è concesso, sulla base delle
qualificazioni periodiche, solo quando sia già stato raggiunto il massimo
della classe di stipendio della funzione corrispondente e può essere concesso
agli impiegati che dimostrano durevolmente un impegno o un rendimento
tangibilmente superiore alla media o al capitolato d'oneri). Il Tribunale
federale non può di certo sostituirsi a questo potere di apprezzamento, così
come nemmeno può ingerire nella scelta, riservata al datore di lavoro, di
introdurre o meno per le scuole consortili in esame la funzione di direttore
scolastico, il cui stipendio sarebbe incontestabilmente assoggettato alla
Cassa pensioni. D'altro lato, come osserva correttamente la Cassa resistente,
l'accenno ricorsuale all'art. 43 Regolamento dei dipendenti dello Stato è
inconsistente, questa disposizione intervenendo unicamente in caso di
promozione o riclassificazione e prefiggendosi di evitare una diminuzione del
salario per rapporto a quello acquisito in precedenza.

6.3 Allo stesso modo, l'insorgente non può validamente relativizzare la
portata del chiaro riferimento operato dall'art. 10 cpv. 2 lett. a Lcpd in
favore dello stipendio base secondo la classificazione di funzione.
L'assenza, nel Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei
dipendenti dello Stato (RL/TI 2.5.4.1.2), della funzione di docente
responsabile della direzione nulla muta a questa valutazione e nemmeno può
essere equiparata all'assenza, nello stesso Regolamento, della funzione di
direttore di scuola elementare se quest'ultimo, come osserva il ricorrente, a
differenza del "normale" docente con compiti aggiuntivi, nemmeno ricade nel
campo applicativo della Lord, cui rinvia la Lstip (art. 1). Ne discende che
quale stipendio base secondo la classificazione della funzione deve
intendersi unicamente quello assegnatogli in concreto in qualità di docente
di scuola elementare.

6.4 Resterebbe da esaminare se il compenso in esame possa essere considerato
alla stregua di un supplemento di stipendio a carattere permanente previsto
dalla Lstip (art. 10 cpv. 2 lett. d Lcpd).

6.4.1 A tal proposito si osserva però che, mentre l'art. 10 cpv. 2 lett. d
Lcpd dichiara fare parte dello stipendio assicurato eventuali supplementi a
carattere permanente previsti dalla Lstip, quest'ultima normativa non
definisce né tanto meno menziona questi supplementi. La Lstip si limita
unicamente a delegare al Consiglio di Stato la facoltà di stabilire nel
regolamento supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati
temporaneamente e che eccedono quelli normalmente previsti (art. 4 cpv. 1
Lstip). Supplementi di stipendio che per giunta non sono assicurabili a cassa
pensioni (art. 4 cpv. 2 Lstip). In tali condizioni, anche in virtù della
mancata regolamentazione, nella Lstip, di eventuali supplementi a carattere
permanente (che, per definizione e a rigor di logica, non potrebbero comunque
coincidere con quelli temporanei contemplati dal Consiglio di Stato nel
Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri
rappresentanti in organi cantonali [RL/TI 2.5.4.4.1], e tra i quali figurano
in particolare le indennità di trasferta, le indennità speciali [lavoro
notturno, festivo, picchetto], le indennità per commissioni e gruppi di
lavoro, ecc.), non è possibile affermare che il compenso versato al
ricorrente per la sua funzione aggiuntiva di docente responsabile della
direzione delle scuole - peraltro liberamente disdicibile di anno in anno (in
apparente contrasto con l'aggettivo "permanente" che indica l'effetto
duraturo e continuo, se non addirittura definitivo, di una cosa o di una
situazione: cfr. ad esempio http://www.demauroparavia.it; v. pure Giacomo
Devoto/ Gian Carlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze 1990,
pag. 1385) - possa essere considerato, anche solo in via d'interpretazione,
un supplemento a carattere permanente previsto dalla Lstip, come prescrive
l'art. 10 cpv. 2 lett. d Lcpd, e possa quindi essere incluso nello stipendio
assicurato alla Cassa pensioni.

6.4.2 Nulla muta a tale giudizio la circostanza che il vecchio art. 5 cpv. 1
Rcpd, nel suo tenore in vigore dal 6 dicembre 1977 al 31 dicembre 1987,
qualificasse espressamente quali supplementi di stipendio a carattere
permanente quelli assegnati ai direttori dei ginnasi e vice-direttori SSS, ai
vice-direttori dei ginnasi e della SAM, ai direttori dei corsi per
apprendisti e delle scuole di avviamento, ai direttori delle scuole maggiori,
alle maestre delle case dei bambini incaricate della direzione, nonché ai
docenti delle scuole medie secondo l'art. 5 cpv. 4 del relativo decreto,
fintanto che questi venivano corrisposti. Infatti, a prescindere dal fatto
che tale disposto è abrogato da quasi 20 anni e che eventuali pretese fondate
su di esso sarebbero in ogni caso prescritte (art. 41 LPP), non va
dimenticato che lo stesso non annoverava tra i supplementi assicurati quelli
assegnati ai docenti di scuole elementari, con o senza compiti di direzione.

6.4.3 Infine, si osserva in via abbondanziale, il ricorrente non potrebbe
pretendere l'assoggettamento del compenso in parola alla previdenza
professionale anche per un'altra ragione. Dagli atti risulta che egli ha
ormai già raggiunto (da tempo non meglio precisato) il massimo salariale
della classe massima prevista per un docente di scuola elementare (si veda in
questo senso la comunicazione del 10 gennaio 2005 del Consorzio all'indirizzo
del sindacato OCST, in relazione con il Regolamento concernente le funzioni e
le classificazioni dei dipendenti dello Stato [RL/TI 2.5.4.1.2] e indicante
quale classe massima per un docente di scuola elementare la classe 27). Nel
giudizio impugnato, l'istanza precedente ha ripercorso le varie tappe e
modifiche della legislazione cantonale in materia. Da tale esposizione
risulta chiaramente che il legislatore cantonale, a partire dal 1° novembre
1976, non ha più voluto rendere assicurabili alla Cassa pensioni i
supplementi accordati dai Comuni oltre il limite massimo dello stipendio
previsto secondo la Lstip, facendo un'eccezione per quelli che - a differenza
del compenso in esame - erano già precedentemente assicurati sotto la vecchia
legge e continuavano a esserlo, a titolo di diritto acquisito, anche se non
potevano più essere aumentati o adeguati (cfr. in questo senso il Messaggio
del Consiglio di Stato ticinese del 10 maggio 1976 concernente la
modificazione della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato,
pag. 6 seg., nonché il vecchio art. 5 cpv. 2 Rcpd, nel suo tenore in vigore
dal 6 dicembre 1977 al 31 dicembre 1987, che esplicitava questa volontà).
Ora, avendo l'assicurato nel frattempo raggiunto questo massimo salariale e
non potendo risultare assicurabili alla Cassa pensioni i supplementi
accordati dai Comuni oltre il limite massimo dello stipendio previsto secondo
la Lstip, la richiesta ricorsuale si dimostra infondata anche per questo
motivo.

7.
Il ricorrente sostiene in secondo luogo che le relative norme sulla Cassa
pensione, nella misura in cui non dovessero - come è appena stato appurato -
lasciare spazio d'interpretazione per includere il compenso in esame nello
stipendio assicurato, sarebbero contrarie alla Costituzione in quanto
discriminatorie. Richiamandosi ad altre situazioni asseritamente comparabili,
nelle quali l'attività supplementare verrebbe riconosciuta anche a livello di
assoggettamento alla Cassa pensioni, egli ravvisa nel caso di specie una
lacuna legislativa che il Tribunale federale sarebbe chiamato a colmare
mediante l'istituzione di una classe di stipendio alternativa per il docente
di scuola elementare pure responsabile della direzione dell'istituto. Osserva
infine che il capitolato d'oneri per la sua attività di docente responsabile
della direzione coinciderebbe per la massima parte con quello di un direttore
d'istituto, sicché anche la sua remunerazione dovrebbe, come per il direttore
d'istituto, conseguentemente essere assicurata alla cassa pensione.

7.1 Secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato
all'art. 8 Cost. vincola anche il legislatore cantonale e comunale. Sotto
questo profilo violano l'art. 8 Cost. - oltre gli atti legislativi che non
sono fondati su un motivo serio e oggettivo o che appaiono privi di senso e
scopo - quelli che operano delle distinzioni inammissibili, che non trovano
cioè corrispondenza alcuna nelle diversità delle fattispecie che la
disciplina vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di operare
delle distinzioni, quando la diversità delle circostanze da sottoporre a
norma impone invece di distinguere e che danno luogo a una parificazione
inammissibile (DTF 131 I 1 consid. 4.2 pag. 6; 131 V 107 consid. 3.4.2 pag.
114; 130 I 65 consid. 3.6 pag. 70; 127 V 448 consid. 3b pag. 454 e
riferimenti; cfr. anche DTF 130 V 18 consid. 5.2 pag. 31).

7.2 A prescindere dalla palese diversità delle situazioni e delle funzioni
raffrontate, che non permette di ravvisare senz'altro un'inammissibile
disparità di trattamento, la Cassa pensioni resistente rileva che nemmeno i
supplementi assegnati al Presidente del Tribunale d'appello o al Presidente
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, citati dal ricorrente a titolo
comparativo per giustificare l'assoggettamento alla previdenza professionale
del suo compenso, sono assicurati a Cassa pensioni. Nella misura in cui il
ricorrente si duole di una disparità di trattamento richiamandosi a queste
differenti attività e funzioni, la censura non merita di essere ulteriormente
approfondita.

7.3 Resta per contro da esaminare la pretesa disparità di trattamento tra la
situazione personale del ricorrente e il ruolo di direttore di istituto
scolastico, al beneficio della copertura previdenziale integrale del salario.

7.3.1 L'art. 54 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola
elementare (RL/TI 5.1.5.1) dispone che i requisiti e i compiti del direttore,
del vicedirettore e del docente responsabile sono stabiliti dalla Lsc (RL/TI
5.1.1.1) e dal relativo Regolamento di applicazione (Rsc; RL/TI 5.1.1.1.1).
Giusta l'art. 27 cpv. 2 Lsc la direzione degli istituti comunali o consortili
è affidata: a) al direttore, oppure; b) al direttore, coadiuvato da un
vicedirettore, oppure; c) al direttore, coadiuvato dal consiglio di
direzione, oppure; d) a un docente dell'istituto.

L'art. 31 Lsc enuncia i compiti del direttore degli istituti comunali o
consortili, stabilendo che egli: a) rappresenta l'autorità di nomina
nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il
lavoro; c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove
quest'ultimo non esiste; d) collabora con l'ispettore di circondario nella
funzione di consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica; e) richiama o,
secondo i casi, segnala all'autorità di nomina o all'ispettore il docente nel
cui comportamento egli ravvisi un'infrazione delle leggi o delle disposizioni
di applicazione; f) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti,
compatibilmente con gli impegni di direzione. Il Rsc, inoltre, prevede che il
direttore provvede pure all'organizzazione dei servizi e delle attività
parascolastiche e coordina l'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche
(art. 34 cpv. 2). Quanto all'opera di vigilanza e di consulenza
pedagogico-didattica, lo stesso Regolamento prevede all'art. 35 che questa
riguarda: a) le attività educative e l'insegnamento; b) i rapporti con gli
allievi e i genitori; c) la vita dell'istituto; d) il rispetto delle norme
che disciplinano il rapporto d'impiego degli operatori scolastici. Inoltre,
per quanto concerne le attività educative e l'insegnamento, il direttore: a)
collabora con l'ispettore scolastico, assumendo i compiti
pedagogico-didattici che questi gli attribuisce sulla base delle indicazioni
cantonali; b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti; c)
richiede, all'occorrenza, l'intervento o la collaborazione degli organi
scolastici cantonali previsti dall'art. 11 della Legge della scuola (art. 36
Rsc). Infine, riguardo ai requisiti da soddisfare, il direttore deve essere
in possesso di un titolo accademico oppure della patente per l'insegnamento
nelle scuole elementari o nelle scuole dell'infanzia. Oltre a ciò, egli deve
inoltre possedere, di regola, un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni
ed eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo
specifico carattere di determinati istituti (art. 37 Rsc).

Per parte sua, l'art. 33 Lsc stabilisce che negli istituti comunali o
consortili in cui non esiste il direttore, l'autorità competente, su proposta
della commissione scolastica, designa un docente responsabile della
direzione, che beneficia di un adeguato compenso (cpv. 1) e al quale sono
assegnati i seguenti compiti: a) rappresentanza dell'autorità di nomina
nell'istituto e dell'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso
terzi; b) svolgimento dei compiti di cui all'art. 35 lett. c, e, f, g (cpv.
2). Il docente responsabile della direzione deve essere inoltre in possesso
dei requisiti indicati all'art. 37 cpv. 1 Rsc.

7.3.2 Da un attento esame della legislazione cantonale in materia come pure
del Regolamento scolastico del Consorzio scuole elementari Z.________ (in
particolare i suoi art. 2 e 3) risulta che le funzioni assegnate al docente
responsabile della direzione, per quanto importanti e impegnative, non sono
propriamente assimilabili a quelle previste per un direttore d'istituto
stricto sensu. Anche il Consorzio, dopo avere appurato la situazione
specifica e avere accertato che nessuna delega particolare sarebbe stata
affidata al docente B.________ da parte dell'ispettore scolastico di
circondario se non per quanto già previsto dal suo capitolato d'oneri, rileva
che al docente responsabile non sono (stati) attribuiti specifici compiti di
consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica. Nulla di diverso, in suo
favore, può dedurre il ricorrente dalla convocazione 24 febbraio 2006
dell'ispettore scolastico ai direttori e docenti responsabili che
l'interessato ha prodotto in questa sede. Infatti, oltre a costituire la
prima e unica prova circa l'esistenza di simili riunioni, la stessa, a parte
l'ordine del giorno ("1. Sintesi degli incontri avuti con tutti i docenti del
circondario; 2. Francese con l'approccio Alex e Zoé [informazioni sulla
generalizzazione, date dei corsi, ...]; 3. Comunicazioni eventuali"), non
contiene indicazioni di particolare rilievo in grado di stravolgere il
convincimento di fondo.

7.3.3 Ora, è proprio l'assunzione di questi specifici compiti (consulenza e
vigilanza pedagogico-didattica) a determinare, in base alla legislazione
cantonale (cfr. art. 31 e art. 33 cpv. 2 Lsc), la delimitazione tra la
funzione di direttore di istituto e quella di "semplice" docente responsabile
della direzione. È quindi anche - se non addirittura essenzialmente - in
considerazione di questo delicato e importante aspetto specifico che la
legislazione cantonale richiede che la funzione di direttore venga svolta a
tempo pieno o quanto meno a tempo parziale non inferiore a metà tempo (art.
10 lett. della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e
art. 38 Regolamento alla Lsc). Per contro, il docente responsabile della
direzione rimane in sostanza docente a tempo pieno e beneficia per l'attività
aggiuntiva di un adeguato compenso.

7.3.4 Fatte queste premesse, nulla osta a che, in ragione di questi
differenti compiti e funzioni, l'attività, accessoria, di docente
responsabile venga retribuita, in aggiunta al salario normalmente assicurato,
con un compenso non assoggettato alla Cassa pensioni conformemente a quanto
previsto dalla Lcpd e dalla Lstip, mentre che l'attività - principale o
comunque non propriamente accessoria - di direttore d'istituto venga
retribuita con un normale salario, integralmente soggetto alla previdenza
professionale. Il differente trattamento delle situazioni in esame trova
infatti la sua giustificazione nella diversità delle fattispecie da giudicare
e non è lesivo dell'art. 8 Cost.

7.4 Nella misura in cui non viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e indiscusso (v. DTF 131 I 467 consid. 3.1 pag. 473 seg.;
129 I 8 consid. 2.1 pag. 9 con riferimenti), la disciplina applicata non può
nemmeno dirsi arbitraria e illegale. Per il resto, dal momento che gli atti
all'inserto già contengono gli elementi necessari per la definizione della
causa, neppure si giustifica il complemento istruttorio richiesto in via
subordinata dal ricorrente.

8.
Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario; cfr. pure SVR 2007 BVG no. 17
pag. 57 [B 1/04], consid. 2.3 e 5.1). Le spese giudiziarie, che seguono la
soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e
saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano,
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e al Consorzio scuole
elementari Z.________.

Lucerna, 6 agosto 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: