Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 24/2006
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Sentenza del 17 aprile 2007
II Corte di diritto sociale

Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Grisanti.

Winterthur-Columna, Fondazione previdenza professionale, Paulstrasse 9, 8401
Winterthur, ricorrente,

contro

S.________, opponente,

Previdenza professionale,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 23 gennaio 2006.

Visto in fatto e considerando in diritto che:
per pronuncia del 10 giugno 2005, cresciuta in giudicato il 4 luglio
seguente, il Pretore supplente del Distretto di B.________ ha sciolto, per
divorzio, il matrimonio tra S.________ e D.________, riconoscendo
segnatamente a ciascun coniuge il diritto alla metà della prestazione
d'uscita accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio,
il giudice del divorzio, non disponendo dei dati aggiornati, ha in seguito
trasmesso l'incarto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per
il calcolo delle prestazioni,
esperiti i propri accertamenti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
rilevato che, al momento della crescita in giudicato della pronuncia di
divorzio, l'ex moglie disponeva presso il Fondo di Previdenza X.________ di
una prestazione d'uscita di fr. 69'440.10, mentre l'ex marito disponeva di
una prestazione di libero passaggio di fr. 331'784.70 (contratto n. ...)
nonché di un avere di fr. 28'091.30 (polizza di libero passaggio n. ...)
presso la Fondazione per la previdenza professionale Winterthur-Columna, come
pure di un avere di fr. 55'382.35 (conto n. ...) presso la Fondazione di
libero passaggio 2° pilastro della Banca Coop SA,
considerati gli averi di previdenza accumulati dagli ex coniugi durante il
matrimonio (fr. 415'258.35, rispettivamente fr. 69'440.10), quantificati in
fr. 207'629.20 e in fr. 34'720.05 i rispettivi crediti, e preso atto degli
attestati di attuabilità degli istituti di previdenza interessati a conferma
della regolamentazione adottata, il primo giudice ha stabilito spettare a
D.________, a saldo, l'importo di fr. 172'909.15,
il giudice cantonale, per pronuncia del 23 gennaio 2006, ha di conseguenza
ordinato il versamento - da effettuare in favore di D.________ presso il
Fondo di Previdenza X.________ - di fr. 138'154.40 a carico della
Winterthur-Columna (contratto n. ...), di fr. 11'688.65 a carico della
polizza di libero passaggio n. ... presso Winterthur-Columna e di
fr. 23'066.10 a carico del conto di libero passaggio n. ... presso la
Fondazione di libero passaggio 2° pilastro della Banca Coop SA, oltre agli
interessi compensativi maturati su tali importi a far tempo dalla crescita in
giudicato della sentenza di divorzio e sino al momento dell'effettivo
pagamento,
dopo avere disposto il versamento in favore del conto di previdenza di
D.________, la Winterthur-Columna ha informato dell'avvenuto pagamento anche
il datore di lavoro (J.________ AG) di S.________ al quale ha rimesso un
nuovo certificato di assicurazione,
la J.________ AG ha quindi segnalato telefonicamente alla  Winterthur-Columna
che il suo dipendente S.________ non era divorziato e ha trasmesso alla
Fondazione di previdenza copia del certificato AVS (n. ...),
a seguito di tale segnalazione la Winterthur-Columna si è resa conto di
essere incorsa in una svista e di avere erroneamente accreditato la
prestazione di libero passaggio, attestata in occasione della dichiarazione
d'attuabilità del 7 settembre 2005, a una persona sbagliata,
in realtà, infatti, gli accrediti sarebbero dovuti spettare a un altro
S.________ - nato alla stessa data del suo omonimo -, il quale era assicurato
presso la Winterthur-Columna sotto un numero AVS sbagliato (corrispondente a
quello del suo omonimo e identico nelle prime otto cifre: ...),
il S.________ interessato dalla presente procedura non avrebbe pertanto
lavorato presso la J.________ AG e sarebbe stato unicamente assicurato dal 1°
aprile 1999 al 9 ottobre 2002 presso la Fondazione per essere stato in quel
periodo alle dipendenze della T.________ SA,
dopo la sua uscita, egli sarebbe stato posto al beneficio di una polizza di
libero passaggio presso la Winterthur Vita per un importo di fr. 26'748.25
(elevatosi a fr. 28'091.30 al momento della dichiarazione di attuabilità),
la Winterthur-Columna ha segnalato l'errore alle parti in causa ottenendo -
in data 14 febbraio 2006 - dall'istituto di previdenza di D.________ la
restituzione della prestazione di libero passaggio erroneamente accreditata,
in considerazione di queste circostanze, la Fondazione per la previdenza
professionale Winterthur-Columna ha presentato al Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ricorso di diritto
amministrativo contro il giudizio cantonale del 23 gennaio 2006 contestando
la validità della dichiarazione d'attuabilità del 9 (recte: 7) settembre
2005,
la Fondazione ricorrente chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il
rinvio degli atti all'istanza precedente per nuovo conteggio e nuova
ripartizione della prestazione d'uscita,
ricordando come già in passato, in occasione del precedente divorzio dell'ex
marito, si sarebbe verificato un disguido analogo, D.________  chiede a
questa Corte di rendere una sentenza sulla base dei dati corretti,
per parte loro, S.________ e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
hanno rinunciato a determinarsi,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura
resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato
precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2
pag. 395),
per giurisprudenza, in presenza di una pronuncia cantonale non ancora
cresciuta in giudicato, i rimedi straordinari di diritto cantonale, quale una
domanda di revisione, sono sussidiari rispetto al ricorso di diritto
amministrativo (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 366/00
del 28 agosto 2001),
il presente ricorso si dimostra pertanto ricevibile,
nell'ambito della procedura che segue la trasmissione degli atti da parte del
giudice del divorzio al giudice delle assicurazioni sociali giusta l'art. 142
cpv. 2 e 3 CC, parti a questa procedura (assicurativa sociale) non sono
unicamente i coniugi divorziati bensì anche gli istituti di previdenza (cfr.
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, no. 77
agli art. 122/141-142 CC),
la Winterthur-Columna risulta pertanto legittimata ad agire in giudizio
contro la pronuncia impugnata,
nella misura in cui - come si avvera in concreto (cfr. ad es. DTF 120 V 445
consid. 2a/bb pag. 448) - la procedura di ricorso concerne sostanzialmente
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere
cognitivo di questo Tribunale non è limitato all'esame della violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata,
la Corte in tal caso non è vincolata all'accertamento di fatto operato dai
primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio
o pregiudizio (art. 132 OG),
dagli atti a disposizione si evince che il conteggio e la ripartizione delle
prestazioni d'uscita effettuati dal primo giudice si fondano su una
dichiarazione d'attuabilità della ricorrente manifestamente errata,
riconducibile a un errore (accertato solo successivamente al giudizio
querelato) sull'identità della persona avente diritto alla prestazione di
libero passaggio,
nulla impedisce alla Fondazione insorgente di fare valere l'indubbio errore
essenziale (art. 24 CO, per analogia) e di revocare la dichiarazione
(processuale) d'attuabilità del 7 settembre 2005 in questa sede (cfr. pure
Schwenzer, Commentario basilese, no. 15 osservazioni preliminari agli art.
23-31 CO con riferimenti),
in esito a quanto precede, si giustifica pertanto di annullare il giudizio
cantonale e di retrocedere gli atti all'istanza precedente affinché, compiuti
i necessari accertamenti (raccolta dei dati corretti), proceda a un nuovo
conteggio e stabilisca la nuova ripartizione delle prestazioni d'uscita
spettanti ai soli ex coniugi S.________,
la procedura essendo per il resto gratuita (art. 134 OG);

il Tribunale federale pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio 23 gennaio
2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è annullato e la
causa rinviata all'istanza precedente affinché, previo complemento
istruttorio nel senso dei considerandi, determini e ripartisca le prestazioni
d'uscita spettanti agli ex coniugi S.________.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
nonché al Fondo di Previdenza X.________, alla Fondazione di libero passaggio
2° pilastro della Banca Coop SA, Basilea, e a D.________.

Lucerna, 17 aprile 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: