Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.534/2006
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{T 0/2}
6S.534/2006 /biz

Sentenza del 5 febbraio 2007
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Favre, Zünd,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente, patrocinata da Me Gilles Monnier,
Ministère public du Canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

violenza carnale,

ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il
4 luglio 2006 dalla Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du Canton
de Vaud.

Fatti:

A.
Con sentenza del 10 maggio 2006, il Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne riconosceva A.________ autore colpevole di
violenza carnale ai danni di B.________ e lo condannava alla pena di 27 mesi
di reclusione.

B.
Il 4 luglio 2006 la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal respingeva
il ricorso introdotto dal condannato contro la sentenza di primo grado.

C.
A.________ impugna mediante ricorso al Tribunale federale la sentenza
dell'ultima istanza cantonale.

D.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Preliminarmente è necessario rilevare che la sentenza impugnata è stata
emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Conformemente all'art. 132 cpv. 1 LTF, questa legge si applica ai
procedimenti su ricorso soltanto se la decisione impugnata è stata
pronunciata dopo la sua entrata in vigore. È dunque sulla base del vecchio
diritto di procedura, nella fattispecie gli art. 268 e segg. della legge
federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) relativi al ricorso
per cassazione, che sarà esaminata l'impugnazione del ricorrente.

2.
In base all'art. 37 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 1943
sull'organizzazione giudiziaria (OG), la sentenza è redatta in una lingua
ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Nel caso concreto
vi è tuttavia motivo per scostarsi eccezionalmente da questo principio tenuto
conto del fatto che il ricorrente, il quale non è patrocinato, ha redatto il
suo ricorso in italiano domandando che la procedura dinanzi all'ultima
istanza di giudizio si svolga in questa lingua.

3.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame
l'ammissibilità dei rimedi esperiti (DTF 131 II 353 consid. 1; 127 IV 166
consid. 1).

3.1 Ai sensi dell'art. 269 PP, il ricorso per cassazione al Tribunale
federale può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale
(cpv. 1). È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di
diritti costituzionali (cpv. 2).

In virtù dell'art. 273 cpv. 1 PP, il ricorso per cassazione deve indicare i
punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni (lett. a), il
ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto
federale violate dalla sentenza impugnata e in che consiste la violazione
(lett. b).

Con il ricorso di diritto pubblico, invece, il ricorrente può far valere la
violazione di diritti fondamentali (art. 84 OG) quali il divieto
dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, la presunzione d'innocenza o la
violazione delle garanzie procedurali. Anche questo rimedio di diritto però
sottostà a severe condizioni di ammissibilità. Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG,
l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a),
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando
in che consista la violazione (lett. b).

3.2 Manifestamente il gravame in esame non adempie le esigenze legali appena
esposte. Esso si riassume in una breve lettera nella quale l'insorgente si
limita a dichiarare di voler ricorrere contro la decisione di condanna in
quanto non condivide le conclusioni in essa contenute. Egli non lamenta
nessuna violazione del diritto federale, di conseguenza il ricorso per
cassazione si rivela inammissibile.

Il ricorrente precisa, invero, che la sua contestazione più grande verso i
precedenti gradi di giudizio è quella di non aver potuto esprimersi nella sua
lingua madre. Egli, dunque, si prevale implicitamente ed in modo sommario
della violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2
Cost., censura questa che dev'essere esaminata nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico. Sennonché, dalla sentenza impugnata risulta che
l'insorgente era patrocinato da un avvocato. Con il suo ausilio, egli ha
potuto contestare la sentenza di prima istanza sotto il profilo sia della
procedura cantonale, sia del diritto federale. Il ricorrente ha quindi
potuto, attraverso il suo legale, esprimersi convenientemente dinanzi alle
autorità cantonali esercitando così il suo diritto di essere sentito. Il
ricorso si rivela pertanto infondato.

4.
Da quanto precede discende che, nella limitata misura in cui è ammissibile,
il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP;
art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Ministère public e alla Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du Canton de Vaud.

Losanna, 5 febbraio 2007

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: