Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.208/2006
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{T 0/2}
6S.208/2006 /biz

Sentenza del 23 novembre 2006
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd,
cancelliere Garré.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Riccardo Schuhmacher,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Pornografia (art. 197 CP),

ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il
23 marzo 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nell'agosto del 1998 A.________ si trasferiva dalla Russia all'Italia, dove
cominciava un'attività di hosting provider. Egli prendeva a questo scopo a
nolo sei computer a Fremont (California, USA) per complessivi 60 GB, al costo
di USD 23'000.-- al mese, mettendoli gratuitamente a disposizione di chi
intendeva creare siti in rete con contenuti di carattere sessuale,
riscuotendo due centesimi di dollaro per ogni "clic" che i visitatori
avrebbero fatto sui banner (immagini pubblicitarie di Internet). Nel dicembre
del 1999 A.________ si stabiliva a Viganello, da dove continuava a gestire la
sua attività.

B.
In seguito a una segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale ordinario di Milano, nell'agosto del 1999 il Ministero pubblico
del Cantone Ticino avviava indagini a carico di A.________, essendosi
individuate pagine web su siti facenti capo ai server di Fremont che
ritraevano atti sessuali con fanciulli ed escrementi umani. Durante una
perquisizione eseguita il 15 febbraio 2000 nell'appartamento di Viganello la
polizia sequestrava tre cd contenenti migliaia d'immagini pornografiche,
comprese istantanee di ragazzine in posa o coinvolte in amplessi e fotografie
di atti sessuali con animali. L'indiziato veniva inoltre trovato sprovvisto
del visto di soggiorno in Svizzera, scaduto il 9 febbraio 2000.

C.
Con decreto di accusa del 20 marzo 2000 il Procuratore pubblico riteneva
A.________ autore colpevole di pornografia per avere, a Viganello e in altri
paesi, nel corso del 1999 e fino al 23 febbraio 2000, importato e detenuto
nonché offerto, mostrato e reso accessibile per la diffusione via Internet
scritti, registrazioni visive, immagini e rappresentazioni vertenti su atti
sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, in
particolare per avere:
- nelle indicate circostanze di tempo e luogo, a fine di lucro, agendo quale
hosting, offerto e messo a disposizione di diversi clienti a lui noti degli
spazi pubblicitari sui suoi server presso la ditta B.________, Fremont
(California) affinché vi potessero pubblicizzare delle pagine web a carattere
pornografico sapendo o dovendo presumere come alcune di queste
rappresentavano delle scene con atti sessuali con fanciulli ed escrementi
umani;
- nel maggio 1999, importato e detenuto a Viganello almeno tre cd-rom
originali contenenti, tra altre immagini, scene di pornografia minorile, atti
sessuali con fanciulli, animali e atti violenti.
L'accusato veniva inoltre ritenuto autore colpevole di violazione della legge
federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. In applicazione della
pena, il Procuratore pubblico proponeva la condanna di A.________ a tre mesi
di detenzione e a tre anni di espulsione dalla Svizzera, pene sospese con la
condizionale per due anni, come pure ad una multa di fr. 3'000.-- ordinando
inoltre la confisca dei suddetti cd.

D.
Il 19 ottobre 2004 il Giudice della Pretura penale, statuendo
sull'opposizione dell'accusato, confermava l'imputazione di pornografia,
tanto per l'attività di hosting provider (limitando tuttavia il periodo
punibile dal dicembre 1999 al 15 febbraio 2000) quanto per l'importazione dei
tre cd, escludendo però la punibilità del semplice possesso. Egli
proscioglieva invece l'imputato dall'accusa di infrazione alla legge federale
sul domicilio e la dimora degli stranieri per intervenuta prescrizione del
reato, rispettivamente per intervenuta promulgazione di una lex mitior. In
applicazione della pena, egli condannava l'imputato a sessanta giorni di
detenzione e all'espulsione per tre anni dalla Svizzera, pene sospese con la
condizionale per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa di fr.
3'000.--, confermando infine la confisca dei cd.

E.
Il 23 marzo 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CCRP) accoglieva parzialmente il ricorso
interposto dal condannato contro la sentenza pretorile, nel senso che:
a) per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 197 n. 1 e 4 CP
(protezione della gioventù dalla pornografia) la sentenza impugnata è
annullata e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale
per nuova decisione nel senso dei considerandi;
b) per quanto riguarda l'accusa fondata sull'art. 197 n. 3 e n. 4 CP
(diffusione di pornografia "dura"), il ricorrente è prosciolto dal relativo
capo d'imputazione e la sentenza impugnata è riformata di conseguenza.

Per quanto riguarda la condanna fondata sul solo art. 197 n. 3 CP
(importazione di pornografia "dura") il ricorso veniva invece respinto.

F.
A.________ insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale
contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale di cui domanda
l'annullamento, chiedendo inoltre in riforma della decisione impugnata il
proscioglimento dall'accusa fondata sull'articolo 197 n. 1 e n. 4 CP,
dall'accusa di diffusione di pornografia "dura" in base all'art. 197 n. 3 e
n. 4 CP nonché dall'accusa di importazione di pornografia "dura" in base
all'art. 197 n. 3 CP.

G.
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Il Ministero
pubblico domanda la reiezione del gravame senza presentare particolari
osservazioni. Il Servizio di coordinazione nazionale per la lotta contro la
criminalità su Internet (SCOCI) dell'Ufficio federale di polizia, dopo avere
premesso che il ricorrente è stato oggetto di segnalazione anche per un fatto
relativo al periodo febbraio-giugno 2003, contesta alcune considerazioni
tecniche del ricorrente, segnatamente sulla disponibilità di strumenti
tecnici che permettano agli hosting provider di filtrare l'accesso a siti
pornografici, rinunciando tuttavia a formulare domande conclusive. Nella sua
replica il ricorrente domanda innanzitutto che non si prendano in
considerazione le affermazioni fatte da SCOCI in relazione a presunti altri
fatti privi di pertinenza con la fattispecie in esame. Per quanto riguarda le
considerazioni tecniche, il ricorrente ribadisce le motivazioni esposte nel
suo gravame, sottolineando come attualmente qualsiasi hosting provider è
convinto di adempiere i suoi doveri se procede all'oscuramento del sito dopo
segnalazione mentre ulteriori misure da parte sua non sono esigibili.

Diritto:

1.
1.1 Contro le sentenze che non possono essere impugnate mediante ricorso di
diritto cantonale per violazione del diritto federale è ammissibile il
ricorso per cassazione al Tribunale federale (art. 268 n. 1 PP). Laddove il
ricorrente formula delle domande che oltrepassano la mera richiesta di
annullamento della sentenza di ultima istanza cantonale, segnatamente
domandando il suo proscioglimento dalle accuse di pornografia, il ricorso si
rivela inammissibile in virtù dell'art. 277ter cpv. 1 PP (v. DTF 129 IV 276
consid. 1.2; 125 IV 298 consid. 1).

1.2 La Corte di cassazione è vincolata dagli accertamenti di fatto
dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). Nella misura
in cui l'ufficio federale interessato, nelle sue osservazioni al ricorso
giusta l'art. 276 cpv. 1 PP, si riferisce a presunti ulteriori fatti
concernenti il ricorrente, le affermazioni in proposito non vengono qui
tenute in considerazione, come giustamente preteso da parte del ricorrente
nella sua replica, visto che essi non riguardano la procedura penale in
oggetto. Per quanto riguarda invece le osservazioni tecniche relative al
funzionamento di Internet, esse possono essere prese in considerazione poiché
non comportano concreti accertamenti di fatto sulla fattispecie in esame ma
costituiscono considerazioni generali sull'attuale stato della tecnologia
informatica utili a giudicare la sussumibilità o meno di determinati
comportamenti alle fattispecie in esame (sulla cognizione della Corte di
cassazione in materia di dati della scienza fondati sull'esperienza v. DTF
103 IV 110 consid. 3 e 4; v. anche DTF 130 IV 32 consid. 3.2 pag. 36 nonché
la sentenza 6S.262/2000 del 5 dicembre 2000, consid. 1 non pubblicato in DTF
127 IV 20). Lo stesso ricorrente non contesta del resto la loro ammissibilità
e in definitiva nemmeno la loro sostanza, escludendo però che le misure
tecniche ipotizzate siano realisticamente adottabili tenuto conto
dell'attuale funzionamento di Internet e degli investimenti che si
renderebbero necessari da parte degli hosting e access provider (v. in part.
replica del 18 settembre 2006, pag. 4).

2.
2.1 Il ricorrente lamenta innanzitutto una violazione dell'art. 197 n. 3 CP. A
questo proposito egli rileva come la fattispecie dell'importazione di
materiale pornografico "duro" deve essere compiuta con intenzione, relativa a
tutti gli elementi che costituiscono il reato. Egli ammette di aver voluto
importare i cd in questione ma aggiunge di non aver saputo e nemmeno dovuto
sapere che gli stessi contenessero immagini vietate ai sensi dell'art. 197 n.
3 CP. Sostiene inoltre di avere dato ai suoi collaboratori espresso ordine di
acquistare cd di pornografia normale, sottolineando altresì come le copertine
dei cd-rom non contenessero alcun riferimento a pornografia "dura" e fossero
stati venduti come cd di pornografia normale. L'ultima istanza cantonale ha
scorto, fra le 15'000 immagini presenti sui dischi, solo 26 immagini
attribuite sicuramente a giovani sotto sedici anni e 24 immagini contenenti
atti con animali. L'attenta analisi del materiale in questione ha dunque
permesso di scorgere 50 immagini che possono essere qualificate come
pornografia "dura". Si tratta, aggiunge il ricorrente, del 1% delle immagini
presenti sui tre cd sequestrati e lo 0,5? delle immagini presenti sui 20 cd
di pornografia normale, fatti acquistare all'estero e portati in Svizzera
(ricorso pag. 6 e seg.). Il fatto che sia stata necessaria una attenta
analisi dei cd per trovare le 50 immagini illecite dimostra come le stesse
non saltassero sicuramente all'occhio a chi guardava i dischi in questione,
tanto più se si considera che le copertine dei cd non tradivano il fatto che
lo 0,5? del loro contenuto fosse illecito. Il ricorrente conclude quindi che
in merito all'elemento soggettivo, rivolto alla conoscenza delle immagini
illecite, in nessuno stadio del procedimento è emerso che egli sapesse che vi
erano tali immagini sui cd-rom. Men che meno sarebbe stato dimostrato che
egli sapesse che vi erano tali immagini, prima di importare i cd-rom in
Svizzera, né addirittura che egli abbia guardato il contenuto dei cd-rom
sequestrati, prima di recarsi in Svizzera (ricorso pag. 7).

2.2 Argomentando in questo modo il ricorrente non contesta l'applicazione del
diritto federale, ma esclusivamente gli accertamenti di fatto dell'autorità
cantonale in merito alla sua consapevolezza di quanto era contenuto nei cd in
questione, rispettivamente alla sua volontà di importare pornografia "dura".
Ciò che il reo sa, vuole o accetta come eventualità è infatti una questione
di fatto e non di diritto (DTF 123 IV 155 consid. 1; 121 IV 18 consid. 2b/bb
pag. 23 con rispettivi rinvii). Su questo punto il ricorso si rivela dunque
inammissibile.

3.
3.1 A mente del ricorrente l'autorità cantonale avrebbe violato anche l'art.
197 n. 1 e 4 CP, in particolare erroneamente applicando in analogia la
sentenza DTF 121 IV 109, relativa al mondo della telefonia, alla situazione
di un hosting provider (ricorso pag. 8 e seg.). Egli distingue a questo
proposito la situazione di un access provider da quella di un hosting
provider. L'access provider potrebbe esercitare un controllo sulla
destinazione dell'utente, conoscendo chi si collega ad Internet attraverso il
suo servizio. Al contrario un hosting provider mette semplicemente a
disposizione un contenitore vuoto, il quale non distingue chi viene a
visitare il sito e non può imporre barriere. Non essendo in grado di adottare
misure tecniche per controllare chi accede direttamente al contenuto del
sito, l'hosting provider non potrebbe dunque assumersi nessun ruolo
penalmente rilevante e dunque neppure essere considerato complice o correo
come la CCRP suggerisce. Alla luce di questo il ricorrente contesta la
necessità, prevista nella sentenza dell'ultima istanza cantonale, di rinviare
l'incarto a un nuovo giudice del merito affinché stabilisca se ed
eventualmente quali misure tecniche dovevano essere adottate dall'hosting
provider per impedire l'accesso ai minori di anni sedici, in quanto ciò
significherebbe misconoscere la realtà dei fatti ed in particolare il
funzionamento di Internet (ricorso pag. 10).

3.2 In merito alla punibilità giusta l'art. 197 n. 1 e n. 4 l'ultima autorità
cantonale rileva come il ricorrente, mirando sin dall'inizio a offrire zone
di memoria per siti pornografici, non era certamente nella situazione di una
hosting provider che non si sarebbe dovuto aspettare l'inserimento di
pornografia in rete da parte di fornitori di contenuti senza misure adeguate
per impedire l'accesso ai minori di sedici anni. Al contrario, sapendo in
partenza che i suoi server avrebbero diffuso immagini o registrazioni
pornografiche, egli avrebbe dovuto prevedere accorgimenti utili per
ostacolare la connessione da parte di minori di sedici anni, disponendo egli
medesimo il necessario o provvedendo affinché i fornitori di contenuti si
vedessero assegnare gli spazi di memoria (o potessero inserire dati nei
quarantacinque domini preconfezionati) solo a tali condizioni. Nel caso in
cui avesse trascurato ciò, conclude l'autorità cantonale, egli avrebbe agito
analogamente al responsabile delle PTT di cui in DTF 121 IV 109. Dato però
che il decreto di accusa non rimproverava chiaramente all'accusato di avere
omesso provvedimenti per impedire che persone minori di sedici anni
accedessero ai suoi server, la CCRP ha rinviato in proposito gli atti a un
altro giudice della Pretura penale, il quale dovrà riprendere il dibattimento
dopo avere sollecitato il Procuratore pubblico a integrare il decreto di
accusa (sentenza impugnata pag. 9 e seg.).
3.3 Sull'interpretazione dell'art. 197 n. 1 e n. 4 CP l'ultima autorità
cantonale si è certo espressa ampiamente, dando precise indicazioni al
giudice del merito sulle questioni ancora aperte che egli dovrà approfondire
nel suo nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò non toglie però che la
sentenza impugnata non mette fine alla causa, per cui secondo la
giurisprudenza l'entrata in materia è in questi casi possibile solo se
l'autorità cantonale di ricorso si è pronunciata in maniera definitiva su una
questione di diritto federale (DTF 129 IV 179 consid. 1.1; 128 IV 34 consid.
1a; 123 IV 252 consid. 1). Questo presuppone tuttavia che la fattispecie
concreta sia sostanzialmente chiarita, al meno sotto il profilo oggettivo,
ciò che invece non si può affermare per il caso in esame viste le numerose
incognite lasciate in sospeso e ben ravvisabili nelle formulazioni ipotetiche
contenute nella decisione impugnata, alla luce delle quali non è in
definitiva escluso che il ricorrente possa venire prosciolto dal reato in
questione: "Non si può escludere invero che il ricorrente abbia fatto il
possibile, ma dagli atti non si possono trarre conclusioni certe" (sentenza
impugnata pag. 9); "Dovesse risultare dal dibattimento che l'imputato ha
messo a disposizione di terzi i suoi server per divulgare in rete immagini
pornografiche a minori di 16 anni [...]" (sentenza impugnata pag. 10); "Se
risultasse colpevole dei fatti sopraindicati [...]" (sentenza impugnata pag.
11). A queste condizioni la sentenza impugnata non si può considerare una
decisione impugnabile ai sensi dell'art. 268 PP per cui il ricorso anche su
questo punto si rivela inammissibile.

4. Da quanto sopra discende che il gravame è inammissibile nella sua
integralità per cui le spese sono poste a carico del ricorrente in
applicazione dell'art. 278 cpv. 1 PP. L'accusatore pubblico del Cantone non
ha diritto ad indennità (art. 278 cpv. 3 PP).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, nonché al Servizio di coordinazione nazionale contro la criminalità
su Internet (Ufficio federale di polizia).

Losanna, 23 novembre 2006

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: