Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.479/2006
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5P.479/2006 /biz

Sentenza del 1° maggio 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dagli avv.ti Patrizia Galimberti e Diego Della Casa,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia,
Segretario assessore della Pretura di Lugano,
casella postale, 6901 Lugano.

Convenzione dell'Aia (commissione rogatoria internazionale; liquidazione del
regime dei beni matrimoniali),

ricorso di diritto pubblico contro le decisioni del 13 e 16 ottobre 2006 del
Segretario assessore della Pretura di Lugano.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Fra B.________ e A.________ è pendente a Madrid un'azione attinente alla
liquidazione del regime dei beni matrimoniali. Il Tribunale spagnolo adito in
tale causa ha richiesto, tramite un atto rogatorio inoltrato per corriere
espresso al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, una serie di informazioni
alla banca X.________ e alla banca Y.________ di Lugano concernenti averi di
pertinenza di A.________. Il 13 ottobre 2006 il Segretario assessore della
Pretura di Lugano ha accolto la domanda rogatoriale con riferimento alle
domande di edizione e il 16 ottobre 2006 ha convocato un impiegato della
banca Y.________ a comparire quale teste.

2.
A.________ è insorto contro le predette decisioni sia con un appello alla I
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, sia con un ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale.

Con decreto del 17 novembre 2006 il presidente della Corte adita ha sospeso
la procedura concernente il ricorso di diritto pubblico fino all'emanazione
del giudizio d'appello. Il 6 dicembre 2006 il ricorrente ha trasmesso al
Tribunale federale la sentenza pronunciata il 29 novembre 2006 dalla I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e ha - nuovamente - chiesto
il conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame. Dopo aver ricevuto le
osservazioni dell'opponente, il presidente della Corte federale ha accolto
quest'ultima domanda con decreto del 18 dicembre 2006.

3.
Il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame del
ricorrente in quanto diretto contro i due decreti di edizione, mentre lo ha
dichiarato inammissibile per quanto attiene alla citazione a testimonio del
funzionario di banca. Con riferimento a quest'ultimo punto la Corte cantonale
ha ritenuto l'appello prematuro, perché le parti potranno formulare le
obiezioni che osterebbero all'audizione nell'udienza a cui è stato convocato
il teste.

4.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF;
RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai
procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in
vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione
impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF).
Poiché la decisione attaccata è stata emanata nel 2006, la presente procedura
ricorsuale è ancora retta dall'OG.

5.
Un ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni cantonali di
ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG) pregiudiziali o incidentali - che non
concernono la competenza o la ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG) - notificate
separatamente dal merito, se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio
irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). Secondo costante giurisprudenza, tale
pregiudizio deve essere di natura giuridica e non di mero fatto; esso è
irreparabile se sussiste il rischio che neppure una decisione finale
favorevole al ricorrente lo elimini (DTF 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97
consid. 1b pag. 100; 123 I 325 consid. 3c pag. 328).

5.1 Poiché il Tribunale cantonale ha esaminato nel merito l'appello diretto
contro i due decreti di edizione, la decisione pretorile su tale questione
non è manifestamente stata emanata dall'ultima istanza cantonale. Per tale
motivo, nella misura in cui è diretto contro i decreti di edizione, il
presente ricorso si rivela di primo acchito inammissibile in ragione del
mancato esaurimento delle istanze cantonali.

5.2 La citazione a testimonio costituisce - contrariamente a quanto sostiene
il ricorrente - una decisione incidentale (DTF 99 Ia 437 consid. 1), che non
mette fine al processo, ma che è unicamente un passo verso la decisione
finale (DTF 128 I 215 consid. 2 pag. 216). Essa non cagiona tuttavia un danno
irreparabile al ricorrente, poiché - come rilevato nella sentenza d'appello -
il giudice di primo grado non ha ancora deciso sull'effettiva escussione del
teste, atteso che le parti potranno far valere all'udienza gli argomenti che
osterebbero all'interrogatorio. Il ricorrente medesimo si limita a dolersi
delle conseguenze derivanti da una - effettiva - audizione del funzionario
bancario, senza però indicare quale sarebbe il pregiudizio risultante dalla
mera convocazione di quest'ultimo.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico diretto contro
le decisioni pretorili si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue
la soccombenza nella sentenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica
assegnare ripetibili all'opponente che ha unicamente dovuto pronunciarsi
sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando però
soccombente nella procedura concernente tale misura d'urgenza.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Segretario assessore della
Pretura di Lugano.

Losanna, 1° maggio 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: