Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.403/2006
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{T 0/2}
5P.403/2006 /biz

Sentenza del 16 gennaio 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,

contro

B.________SA,
opponente, patrocinata dall'avv. Gabriele Banfi,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16,
6900 Lugano.

art. 9 e 29 Cost. (esecuzione cambiaria/opposizione),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 agosto 2006
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ottobre 2005 la A.________SA ha fatto notificare un precetto cambiario
alla B.________SA. Il vaglia cambiario recante due firme posto a fondamento
dell'esecuzione ha il seguente tenore:
Lugano, 30th September 2004  CHF 242.500.00

At ________pay against this _________________________Bill of Exchange
_____________to the order of A.________SA, the sum of
CHF twohundredfortytwothounsendfivehundred 00/00

Value _________ which place to account ________ as advised.

(banca) C.________    B.________SA
Main Office Zürich
Account xxx

2.
Con sentenza 23 marzo 2006 il Pretore di Lugano non ha ammesso l'opposizione
motivata interposta tempestivamente dall'escussa al precetto esecutivo.

3.
Il 10 agosto 2006, in accoglimento di un appello della B.________SA, la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
ha invece ammesso l'opposizione dell'escussa. L'autorità cantonale, dopo aver
ricordato che la validità di un titolo cambiario dipende da requisiti formali
particolarmente severi, ha ritenuto che il titolo prodotto non fosse valido
perché all'espressione "pay against this Bill of Exchange" manca la
necessaria chiarezza, atteso che non sarebbe possibile stabilire chi è la
persona chiamata a pagare l'importo di fr. 242'500.--. Infatti, secondo la
Corte di appello, il termine "pay" sarebbe un'ingiunzione a un terzo di
procedere al pagamento. Non sarebbe inoltre nemmeno possibile considerare il
titolo una cambiale, perché manca un trattario, atteso che l'indicazione
posta in basso a sinistra costituirebbe il luogo di pagamento.

4.
Con ricorso di diritto pubblico del 22 settembre 2006 la A.________SA postula
l'annullamento della sentenza di appello. Dopo aver narrato e completato i
fatti, la ricorrente sostiene che, con l'interpretazione data al titolo
cambiario, la Corte cantonale sarebbe incorsa in un eccesso di formalismo,
ritenendo la formulazione pay rivolta ad un terzo, invece che considerarla un
impegno assunto dall'emittente, che ha firmato il titolo.
Con risposta 10 novembre 2006 la B.________SA propone la reiezione del
ricorso.

5.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF;
RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai
procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in
vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione
impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF).
Poiché la decisione impugnata è stata emanata nel 2006, la presente procedura
ricorsuale è ancora retta dall'OG.

6.
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato
l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo:
poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del
procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio
straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato
all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche
(DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), la ricorrente è chiamata
a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Essa deve
spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti
costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con
rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la
censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come
si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa
cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia
369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una
sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe
sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare
perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209
consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid.
2b pag. 56, con rinvii). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non
vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita
ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali
invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26
consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).

7.
Con riferimento alle censure sollevate occorre innanzi tutto rilevare, come
risulta peraltro dalla stessa motivazione del ricorso, che vi è formalismo
eccessivo, contrario all'art. 29 cpv. 1 Cost., quando la rigida applicazione
di disposizioni procedurali non è giustificata da alcun interesse degno di
protezione, è fine a se stessa e complica in maniera insostenibile o
addirittura impedisce la realizzazione del diritto materiale oppure precluda
l'accesso ai tribunali (DTF 128 II 139 consid. 2a, con rinvii). Ora, poiché
la critica ricorsuale è incentrata sull'interpretazione data al titolo su cui
è fondata l'esecuzione cambiaria, il richiamo del principio costituzionale
che vieta un formalismo eccessivo non risulta pertinente, atteso che questo
concerne norme procedurali.

8.
Alla fine del proprio gravame la ricorrente invoca anche l'art. 9 Cost.
L'argomentazione ricorsuale non soddisfa tuttavia i severi requisiti posti
dall'OG ad una censura di arbitrio (supra, consid. 6). La ricorrente non
contesta che la validità di un titolo cambiario dipenda da requisiti formali
particolarmente rigidi e che un vaglia cambiario deve contenere la promessa
incondizionata di pagare un determinato importo. Essa si limita a proporre
una propria libera interpretazione del titolo per apoditticamente affermare
che l'opponente avrebbe "imperativamente" assunto l'impegno di pagare la
somma menzionatavi, senza però nemmeno tentare di dimostrare
l'insostenibilità della tesi della Corte cantonale, secondo cui - come
implicitamente risulta dal rinvio alla sentenza pubblicata in ZR (83) 1984,
pag. 128 seg. - in assenza del pronome personale di prima persona la
formulazione utilizzata indichi un ordine a un terzo e non una promessa di
pagamento fatta in nome proprio. La ricorrente misconosce peraltro che il
fatto che l'opponente avrebbe firmato il titolo è del tutto irrilevante ai
fini del presente giudizio: il Tribunale federale ha infatti già avuto modo
di indicare in una vertenza ticinese che un vaglia cambiario che reca
l'espressione veuillez payer invece di je payerai senza designazione di un
trattario è radicalmente nullo (DTF 111 III 33 consid. 3).

9.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159
cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 4'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 gennaio 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: