Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.388/2006
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5P.388/2006 /viz

Sentenza del 24 aprile 2007
II Corte di diritto civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,

contro

B.A.________,
opponente, patrocinata dallo Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16,
6900 Lugano.

art. 9 Cost. (sequestro),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
7 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a La vicenda, che vede contrapposti i coniugi A.A.________ e B.A.________,
riguarda fondi generati dall'attività di importazione ed esportazione della
ditta X.________ Srl, accumulati su conti bancari svizzeri. In considerazione
del fatto che all'attività della ditta avevano partecipato entrambi i
coniugi, questi avrebbero convenuto, con un cosiddetto "accordo divisorio
parziale 30 giugno 2000", di attribuire detti fondi a due società con sede
nelle Isole Vergini Britanniche, la Y.________ Ltd (attribuita alla moglie ma
gestita dal marito) e la Z.________ Ltd (attribuita al marito; le due società
sono citate qui di seguito con il solo nome). In occasione di un'operazione
di regolarizzazione di conti esteri posta in atto per poter usufruire delle
amnistie fiscali italiane organizzate per favorire appunto il riflusso di
fondi depositati all'estero (il cosiddetto "scudo Tremonti"), la moglie
assevera tuttavia che il marito si sarebbe appropriato delle risorse della
Y.________ Ltd, poi posta in liquidazione.

A.b Vantando a questo titolo un credito per risarcimento danni, B.A.________
ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano in data 7 settembre 2005 il
sequestro, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, degli averi patrimoniali
depositati a nome e/o per conto del marito in due banche di Lugano, il tutto
a concorrenza di un importo appena inferiore a 5 milioni di franchi svizzeri.
Il giorno medesimo, il Pretore ha ordinato il sequestro, salvo poi revocarlo
con sentenza 17 gennaio 2006, in accoglimento dell'opposizione interposta da
A.A.________.

B.
Con la sentenza qui impugnata, la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto parzialmente l'impugnativa
di B.A.________ ed ha ripristinato il sequestro, limitandolo tuttavia agli
averi depositati o esistenti a nome del marito.

C.
Quest'ultimo insorge avanti al Tribunale federale con il presente ricorso di
diritto pubblico, motivato per l'essenziale con una duplice violazione del
divieto d'arbitrio.
Non è stata chiesta risposta all'opponente né la Corte cantonale è stata
invitata a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Interposto contro una decisione pronunciata prima dell'entrata in vigore,
il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il
presente ricorso sottostà ancora al regime previgente retto dalla Legge
sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; v. art. 132 cpv. 1
LTF).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la
ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni
espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid.
1 pag. 668 seg.; 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81
seg.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag.
174).

1.3 Oggetto dell'impugnativa è una decisione con la quale l'autorità
cantonale suprema ha respinto - per l'essenziale - l'opposizione formulata
contro un sequestro. Non si tratta dunque di una causa civile ai sensi degli
artt. 43 segg. OG né di un procedimento civile ai sensi dell'art. 68 OG,
cosicché non entrano in linea di conto né il ricorso per riforma, né quello
per nullità. Non è neppure in discussione un atto di un ufficio di esecuzione
o fallimenti, ragione per cui non è dato il ricorso al Tribunale federale
giusta l'art. 19 vLEF. Escluso è infine il ricorso di diritto amministrativo,
inammissibile in tema di decisioni fondate sulla LEF (DTF 118 Ia 118 consid.
1b pag. 122). Ne discende l'ammissibilità di principio del presente ricorso
di diritto pubblico.

1.4 Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dalla
suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha interesse pratico ed
attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile
nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.

2.
2.1 Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non
esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a
discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per
quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid.
1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c
pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 seg.). Il principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto
pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 125 I 71 consid. 1c pag. 76).
Nella misura in cui il ricorrente accusa i giudici cantonali di arbitrio, non
basta che egli affermi semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione
impugnata: in particolare, egli non può accontentarsi di sottoporre la
sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbe in una procedura
di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente
il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).

2.2 Peraltro, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione
sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia
manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di
fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di
legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della
giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile
non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 132
III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 128 I
177 consid. 2.1 pag. 182).

2.3 Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non è permesso presentare
fatti o argomenti giuridici nuovi, e neppure offrire nuove prove. È
eccezionalmente permesso proporre argomenti nuovi di fatto e di diritto
unicamente qualora la loro pertinenza scaturisca dalla motivazione della
decisione impugnata, rispettivamente su punti di vista che si imponevano
senz'altro e che dunque avrebbero dovuto comunque essere tenuti in
considerazione dalla Corte cantonale; ciò non vale tuttavia per quei fatti
che il ricorrente avrebbe potuto allegare in istanza cantonale. Sono infine
eccezionalmente possibili allegazioni che acquisiscono rilevanza nell'ambito
di una procedura probatoria ordinata dal giudice istruttore in base all'art.
95 OG; nonché nuove argomentazioni giuridiche, allorquando l'ultima istanza
cantonale disponeva di cognizione illimitata ed era chiamata ad applicare il
diritto d'ufficio (DTF 128 I 354 consid. 6c pag. 357, con ulteriori rinvii),
a patto che il ricorrente non si avvalga della censura di arbitrio (DTF 119
Ia 88 consid. 1a pag. 90 seg., al quale rinvia la più recente DTF 128 cit.;
Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed. Berna
1994, pag. 370 seg.).
2.4 Il ricorrente non postula solo l'annullamento della sentenza impugnata,
ma chiede pure l'esplicita riconferma della sentenza pretorile del 17 giugno
[recte: gennaio] 2006. Vista la natura essenzialmente cassatoria del ricorso
di diritto pubblico (DTF 131 I 137 consid. 1.2, con rinvio), quest'ultima
richiesta, che implica l'impartizione di istruzioni vincolanti all'autorità
cantonale, si rivela inammissibile.

3.
3.1 Per le ragioni appena ricordate (supra consid. 2.1), il Tribunale federale
non può discostarsi dai fatti, siccome ritenuti dall'ultima istanza
cantonale, nella misura in cui il ricorrente non lamenta espressamente il
carattere arbitrario della loro constatazione (DTF 118 Ia 20 consid. 5a). Ciò
sta a dire che non potrà essere tenuto conto delle precisazioni che il
ricorrente propone nel proprio lungo e dettagliato capitolo "in fatto".

3.2 Non può essere del pari tenuto conto della sentenza 10 luglio 2006 della
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino, che la
Camera di esecuzione e fallimenti aveva estromesso perché prodotta dopo la
chiusura dello scambio di allegati. A prescindere dalle considerazioni di
opportunità proposte dal ricorrente, si tratta infatti di una nuova prova
(supra, consid. 2.3).
Inoltre, nella misura in cui l'argomentazione ricorsuale dovesse essere
diretta contro l'agire dei giudici cantonali, la censura appare di primo
acchito insufficientemente motivata, facendo difetto la menzione di un
diritto costituzionale preteso violato. Abbondanzialmente, pur volendo
ammettere che il ricorrente abbia voluto sottintendere una violazione del
divieto d'arbitrio, sia ribadito che la Corte cantonale ha rifiutato di
considerare il documento in questione non già per motivi legati alla sua
pertinenza, bensì perché prodotto dopo la chiusura dello scambio di allegati,
ultimo termine ammesso in virtù del diritto cantonale. Ora, tale conclusione
avrebbe semmai dovuto venire refutata con una motivata censura di arbitraria
applicazione del diritto cantonale; ma nel ricorso, di ciò non vi è traccia.
Questa censura si appalesa dunque irricevibile.

3.3 Il Tribunale di appello ha intersecato alcuni passaggi delle osservazioni
all'appello proposte in quella sede dal ricorrente. Il ricorrente, riesposte
le ragioni che l'avevano spinto ad esprimersi in quei termini, chiede al
Tribunale federale di annullare le intersecazioni previste, almeno
nell'eventualità di un rinvio all'autorità cantonale. Anche qui, tuttavia,
egli omette di indicare il proprio diritto costituzionale asseritamente leso
dalle previste intersecazioni. Né egli discute e critica, siccome arbitraria,
l'applicazione che i giudici d'appello hanno fatto dell'art. 68 cpv. 1
CPC/TI.
La relativa censura è dunque inammissibile.

4.
Nel merito, il ricorrente considera arbitrario il giudizio impugnato per aver
negato l'effetto novativo dell'accordo di Rho concluso fra le parti in data 7
maggio 2004.

4.1 In un primo considerando dedicato alla questione, i giudici cantonali
disquisiscono della verosimile entità dei beni attribuiti a ciascuna delle
parti in virtù dell'accordo del 2000, e gestiti tramite le cennate società
delle Isole Vergini Britanniche (supra, consid. A.a in fatto). Atteso che il
ricorrente dichiara di non volerne discutere "siccome il problema non è
quello a sapere l'ammontare del credito, ma semplicemente l'esistenza o meno
dello stesso", non vi è necessità di soffermarvisi oltre. Sia annotato a
margine che le precisazioni apportate dal ricorrente alle relative
conclusioni dei giudici cantonali hanno manifestamente carattere
abbondanziale e non possono - né vogliono - fare apparire la sentenza
cantonale in questo punto come arbitraria.

4.2 Quanto all'effetto novatorio che, secondo il ricorrente, l'accordo di Rho
del 7 maggio 2004 avrebbe avuto rispetto all'accordo divisorio parziale del
30 giugno 2000, i giudici cantonali hanno ritenuto di doverlo negare. Hanno
preliminarmente ricordato che la novazione non si presume, ma che l'accordo
del 2004 non contiene alcun accenno a quello del 2000; il carattere
esplicitamente "parziale" di quest'ultimo lasciava intendere che altre
divisioni di beni erano previste; infine, dato che i beni di spettanza
dell'istante erano già stati trasferiti alla società delle Isole Vergini
Britanniche a lei destinata (la Y.________ Ltd), per avere un qualsiasi
effetto su tali beni, l'accordo del 2004 avrebbe dovuto menzionarne la
retrocessione in favore del marito. All'obiezione di quest'ultimo, secondo la
quale l'istante era già prima dell'intesa del 2004 a conoscenza del e
d'accordo con il rimpatrio del denaro al fine di regolarizzarne la posizione
fiscale approfittando dello "scudo Tremonti", e che ella avrebbe pure
accettato lo scambio degli averi della Y.________ Ltd contro la nuda
proprietà dei due fondi siti in Italia, il Tribunale di appello risponde che
essa appare inverosimile per diverse ragioni: in primo luogo, il valore dei
fondi italiani appare manifestamente inferiore al valore dei beni detenuti da
Y.________ Ltd; inoltre, gli scritti che potrebbero sostenere la versione
fornita dall'opponente sarebbero giunti a conoscenza della moglie soltanto
dopo la conclusione dell'accordo del 7 maggio 2004; infine, le modalità di
regolarizzazione dei fondi Y.________ Ltd per lo "scudo Tremonti" non
comportavano lo spostamento dei conti dalla banca, ragione per cui la moglie,
anche avesse saputo dell'intenzione del marito di regolarizzare la posizione
fiscale di detti beni, non avrebbe potuto dedurne che egli si era ripreso la
disponibilità degli attivi della Y.________ Ltd. I giudici cantonali hanno
ritenuto, in base a questi elementi, che l'istante non abbia rinunciato ai
suoi averi con cognizione di causa.

4.3 Il ricorrente, richiamati brevemente gli argomenti della Corte cantonale,
vi contrappone subito la propria principale obiezione: "il 7 maggio 2004,
allorquando venne sottoscritto l'accordo di Rho, i fondi già allocati in
Y.________ Ltd erano già ritornati nella disponibilità del signor
A.A.________, il quale li aveva fatti rientrare in Italia, prova ne è che i
conti della Y.________ Ltd vennero chiusi nel 2003 e la società radiata, in
tutti casi prima del 27 aprile 2004". Due circostanze dimostrerebbero, a suo
dire, la correttezza di quanto affermato: l'ammissione della moglie, fatta in
sede di istanza di sequestro, di aver perso le tracce dei beni delle due
società dal momento in cui il marito ne regolarizzò la posizione fiscale; ed
i documenti prodotti dalla medesima, tra i quali due anteriori alla firma
dell'accordo di Rho, senza che ella si sia lamentata - almeno fino
all'udienza di Bellinzona del 15 novembre 2005 - di esserne venuta a
conoscenza in una data successiva a quella riportata dal documento stesso. E
nel medesimo senso indicherebbe pure lo scritto dell'avvocato C.________, il
quale ricordava al legale di controparte che l'accordo di Rho aveva definito
"tutti i pregressi rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi". Il
ricorrente ritiene in tal modo di aver provato che la convenzione di Rho
venne sottoscritta proprio per ovviare alla riappropriazione, da parte sua,
degli attivi precedentemente in Y.________ Ltd attribuita alla moglie.

4.4 Per ottenere il sequestro, il creditore deve rendere almeno verosimile -
tra l'altro - l'esistenza del credito (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Anche se le
esigenze poste al grado di verosimiglianza non devono essere troppo elevate
(Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in:
RDS 1997/II pag. 464 e rif.; Walter A. Stoffel, Commento basilese, n. 3 segg.
all'art. 272 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites
et concordat, 4a ed., Basilea/ Losanna 2005, pag. 414 n. 2234; Rudolf
Ottomann, Der Arrest, in RDS 1996/I pag. 252), un cominciamento di prova
appare nondimeno necessario, atteso che semplici affermazioni di parte non
bastano, anche se possono apparire plausibili (Hans Ulrich Walder, Fragen der
Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. e rinvii). La verosimiglianza del
credito va valutata alla luce di tutte le circostanze emergenti dagli
elementi probatori dell'incarto e può dipendere anche dalla natura della lite
(Peter Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. e
rinvii; sentenza 5P.199/2001 del 30 luglio 2001 consid. 3c). Nell'ambito
della valutazione delle prove, alle autorità cantonali compete un'ampia
latitudine di apprezzamento: il Tribunale federale esercita il suo potere
d'esame solo con ritegno e non sostituisce il proprio apprezzamento a quello
del giudice cantonale. La decisione impugnata sarà di conseguenza annullata
solo se la discrezionalità dell'autorità cantonale si appalesa arbitraria,
ossia apertamente insostenibile, oppure manifestamente incompatibile con il
sentimento di giustizia ed equità, ovvero ancora in crasso contrasto con
circostanze rilevanti o fondata su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF
118 Ia 28 consid. 1b; sentenza 5P.248/2002 del 18 settembre 2002 consid.
2.3).
4.5 In punto a sapere cosa fosse noto alle parti, in particolare alla moglie,
al momento di sottoscrivere l'accordo di Rho del maggio 2004, vi sono
argomenti a sostegno tanto della posizione difesa dall'istante quanto di
quella dell'opponente. Tuttavia, alla luce dei principi di legge e
giurisprudenziali riportati, ovvero del riserbo del Tribunale federale nel
rivedere l'apprezzamento dei giudici cantonali (consid. 4.4 supra), al quale
va a sommarsi il concetto stesso di arbitrio insito nell'art. 9 Cost.
(consid. 2.2 supra), la questione non è quella di stabilire quale delle due
versioni appaia più verosimile, bensì unicamente se la versione dei fatti
ritenuta dall'autorità cantonale debba essere tacciata di insostenibile. Ora,
ciò non appare il caso.

4.5.1 La disparità di valore degli attivi attribuiti alla moglie con
l'accordo di Rho rispetto alla situazione posta in atto con l'accordo del
giugno 2000 è eclatante, a dispetto delle spiegazioni dell'opponente circa
l'andamento del mercato borsistico.

4.5.2 L'assenza, nella convenzione di Rho, di un qualsiasi riferimento
all'accordo parziale del giugno 2000 può essere, senza traccia di arbitrio
alcuno, considerata sospetta nell'ottica della pretesa novazione, se si pon
mente alla notoria necessità di esprimere chiaramente la volontà di
estinguere un debito precedente mediante la creazione di un nuovo (art. 116
cpv. 1 CO ed il rinvio, nella sentenza impugnata, all'art. 1230 cpv. 2 del
Codice civile italiano), necessità che non poteva sfuggire alle parti,
professionalmente assistite.

4.5.3 Quello che il ricorrente definisce l' "errore fondamentale" dei giudici
cantonali, ossia di non aver compreso che al momento di sottoscrivere gli
accordi di Rho, gli attivi di Y.________ Ltd erano già tornati nella sua
disponibilità, e che gli accordi di Rho volevano giustappunto ovviare a tale
situazione di fatto, non costituisce un ostacolo insormontabile ad un avallo
delle conclusioni della Corte cantonale: rammentato che l'accordo del 30
giugno 2000 era esplicitamente definito parziale, non si vede perché la
moglie non potesse presentarsi alla firma della convenzione di Rho convinta
che la stessa andasse ad integrare, e non a sostituire, l'accordo precedente.
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non è dunque vero che senza
la riappropriazione, da parte del marito, dei fondi della moglie non vi
sarebbe stata alcuna necessità per gli accordi di Rho.

4.5.4 Non vanno scordati, d'altra parte, gli scritti a cui si riferisce il
ricorrente e confluiti anche nella sentenza impugnata: certo, è vero che tali
scritti portano date anteriori alla firma della convenzione di Rho, e tale
fatto potrebbe anche dar credito all'opinione del ricorrente, secondo la
quale la moglie ne era a conoscenza, e dunque sapeva pure che i suoi beni non
erano più in Y.________ Ltd. Tuttavia, di rilevanza per la presente decisione
non è tanto stabilire cosa l'istante, sulla base di detti scritti, sapesse
rispettivamente avrebbe dovuto sapere, bensì unicamente sapere se la
conclusione dell'autorità cantonale che la moglie sia venuta a conoscenza di
tali scritti soltanto dopo la sottoscrizione dell'accordo del 7 maggio 2004
debba essere definita arbitraria. Ora, la Corte cantonale ha motivato tale
sua conclusione con le date relative alla trasmissione dei documenti via fax
da parte del legale della moglie. L'argomento dei giudici cantonali non pare
invero peregrino al punto da inficiare, siccome arbitraria, la loro
conclusione.

4.5.5 Né sono di soccorso al ricorrente le precisazioni che egli apporta a
proposito del luogo di situazione dello scritto 10 maggio 2003 e del momento
in cui ne sia venuto a conoscenza il legale dell'istante: a prescindere che
si tratta di mere speculazioni, esse si confrontano a constatazioni che la
Corte cantonale non ha fatto, e rappresenterebbero pertanto - se debitamente
suffragate - fatti nuovi inammissibili (supra consid. 2.3).
4.5.6 Che, poi, dall'attestazione 27 aprile 2004 dell'avvenuto scioglimento
delle due società delle Isole Vergini Britanniche debba necessariamente farsi
derivare che i relativi fondi non potevano essere rimasti in Svizzera, è
affermazione incomprensibile; ma comunque inconferente, poiché anche riguardo
al documento in questione, la Corte cantonale ha ritenuto, sempre con
riferimento alla data della sua trasmissione fax (e dunque in termini
tutt'altro che incomprensibili), che esso sia giunto a conoscenza
dell'istante dopo la conclusione della convenzione di Rho.

4.5.7 Restano da menzionare brevemente la dichiarazione 26 settembre 2005
dell'arch. D.________ e le dichiarazioni rilasciate dall'avv. E.________ e
dal commercialista dott. F.________. Il ricorrente richiama la prima per
ribadire che la moglie, "a cavallo del 2003/inizio 2004", fosse a conoscenza
del rientro dei capitali in Italia, nonché avesse protestato per le pesanti
scorrettezze subite dal marito. Tuttavia, il Tribunale di appello vi ha fatto
riferimento unicamente per constatare che tale documento non attesta che
l'istante avrebbe saputo che i beni della Y.________ Ltd erano rientrati nel
patrimonio del marito. Ora, scopo del ricorso di diritto pubblico per
violazione del divieto d'arbitrio avanti al Tribunale federale non è estrarre
dalle prove prodotte avanti alle istanze cantonali informazioni da queste non
ritenute, bensì unicamente verificare se la conclusione alla quale è giunta
l'ultima istanza cantonale sia insostenibile; qui, non pare insostenibile
affermare, come ha fatto il Tribunale di appello, che il documento in
questione non accerti positivamente che l'istante sapeva ciò che l'opponente
pretende ella sapesse. Che dal cennato documento si potesse pure dedurre
altro, non dimostra che quanto ritenuto dai giudici cantonali sia inficiato
da arbitrio.
Quanto alle dichiarazioni E.________ e F.________, il ricorrente vi si
riferisce come a documenti sui quali si fonderebbe la sentenza impugnata,
salvo ammettere egli stesso che essi non vi sono menzionati. Ora, visto che
effettivamente la sentenza impugnata non vi si riferisce per nulla, va da sé
che non si può discutere la correttezza rispettivamente l'arbitrarietà di un
riferimento che la Corte cantonale non ha fatto, ogni e qualsiasi ipotesi
divergente apparendo frutto di mere speculazioni. Peraltro, non è vero che la
Corte cantonale non potesse giungere alle conclusioni qui criticate dal
ricorrente senza fondarsi sulle dichiarazioni qui contestate:
l'argomentazione della sentenza impugnata parte, al contrario, proprio dal
presupposto che la moglie sia venuta a conoscenza dei documenti topici a
luglio 2004, e non prende in considerazione alcuna la possibilità che i primi
contatti fra l'istante ed i suoi consulenti possano effettivamente risalire
al 2005, come - secondo il ricorrente - da questi dichiarato.

4.6 Da ultimo, il ricorrente fa valere che, se fosse vero che gli averi
accumulati in Svizzera sono provento di reato in quanto risultanti da
sovraffatturazioni operate dalla sua ditta, allora troverebbe applicazione
l'inveterato principio "in pari turpitudine melior est causa possidentis",
che precluderebbe comunque all'istante ogni e qualsiasi pretesa su beni
provento di reato.
Su questo punto, il ricorso è irricevibile poiché disattende manifestamente
le esigenze di motivazione del ricorso di diritto pubblico poste all'art. 90
cpv. 1 lit. b OG. Non basta evidentemente citare un adagio del diritto romano
e la norma del diritto positivo contemporaneo svizzero in cui esso è
confluito per sostanziarne dovutamente l'arbitraria applicazione, a maggior
ragione se si pon mente che la ratio dell'art. 66 CO non corrisponde
esattamente a ciò che immagina il ricorrente (v., fra i tanti, von
Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. I,
3a ed. Zurigo 1979, § 52 pag. 491; Gerhard Dannemann, Illegality as Defence
Against Unjust Enrichment Claims, in: Oxford University Comparative Law Forum
2'000 [http://ouclf.iuscomp.org/articles/dannemann.shtml], passim, part. lit.
B e note 29 segg.; per un esempio, v. DTF 95 II 37 consid. 3 pag. 41 seg.).
4.7 Sulla base di quanto esposto, l'accertamento dei fatti operato dai
giudici cantonali in particolare circa la portata della convenzione di Rho
del maggio 2004 non può dirsi arbitrario. In quanto ricevibili, le censure
sollevate dal ricorrente si sono rivelate infondate.

5.
Pertanto, il suo ricorso di diritto pubblico va respinto nei limiti della sua
ammissibilità, con conseguenze di tassa e spese a carico del ricorrente
soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non sono dovute ripetibili all'opponente:
non essendo stata invitata a presentare osservazioni, ella non è incorsa in
spese indispensabili nella sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 aprile 2007

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: