Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.354/2006
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{T 0/2}
5P.354/2006 /biz

Sentenza del 17 novembre 2006
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,

contro

B.________,
opponente, rappresentata dal curatore Antonio Trezzini
e patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di
giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano.

art. 9 Cost. (mantenimento),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 14 giugno 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
A.a A.________, ricorrente, è il padre di B.________, nata nel 1994,
opponente. Il mese di gennaio 1995, i genitori della bimba si erano accordati
su un contributo mensile per il sostentamento di lei pari a fr. 500.--
mensili fino al compimento del suo sesto compleanno; in seguito, l'ammontare
del contributo avrebbe potuto essere, se del caso, adeguato alle circostanze.
Dall'ottobre 2000, il ricorrente ha interrotto il pagamento del contributo
pattuito, limitandosi a farle avere gli assegni familiari percepiti.
Assistita da un curatore, la figlia ha adito il padre in giustizia avanti al
Pretore di Locarno Campagna con petizione 30 ottobre 2001, chiedendo, fra
l'altro, che egli venisse condannato a versarle un contributo mensile
indicizzato di fr. 750.-- fino al compimento del 13° anno di età,
rispettivamente di fr. 850.-- fino alla maggiore età rispettivamente il
termine della formazione, oltre agli assegni familiari.

A.b In parziale accoglimento dell'azione, il Pretore ha condannato il qui
ricorrente, con sentenza del 22 novembre 2002, al pagamento di contributi
mensili pari a fr. 730.-- fino al compimento del 13° anno di età, fr. 780.--
fino al compimento del 15° anno di età, infine fr. 750.-- fino al
raggiungimento della maggiore età rispettivamente il termine della
formazione.

B.
Il Tribunale di appello del Cantone Ticino, adito da A.________, riveduta in
dettaglio la situazione economica delle parti e la capacità contributiva del
ricorrente, ha fissato i contributi mensili da lui dovuti all'opponente,
differenziandoli in undici differenti periodi fra il 1° gennaio 2001 ed il 31
luglio 2012, fra un minimo di fr. 545.-- ed un massimo di fr. 940.--.

C.
Con il presente ricorso di diritto pubblico, il ricorrente chiede
l'annullamento della pronuncia cantonale, lamentando una svista manifesta
della Corte cantonale ed un'abusiva valutazione delle prove in punto
all'imputazione a suo carico di un reddito ipotetico.

Non è stata chiesta risposta al gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la
ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni
espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid.
1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag.
456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).

La vertenza riguarda un'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286
cpv. 2 CC e come tale concerne una causa civile di carattere pecuniario ai
sensi dell'art. 46 OG (cfr. DTF 116 III 493 consid. 2a; 127 III 503). Nel
caso di specie il valore di causa minimo di cui all'art. 46 OG appare
manifestamente raggiunto: infatti, già solo contrapponendo quanto
riconosciuto dal Tribunale di appello per gli anni 2008-2012 a quanto
riconosciuto dal ricorrente per lo stesso periodo, risulta una differenza
mensile prossima ai fr. 300.-- e dunque un valore capitalizzato ampiamente
sufficiente per l'introduzione di un ricorso per riforma. Ne segue che le
censure che possono essere proposte con tale ricorso si rivelano irricevibili
se presentate in un ricorso di diritto pubblico, vista la natura sussidiaria
di quest'ultimo rimedio (art. 84 cpv. 2 OG). Nella misura in cui vengono
invece sollevate censure di mero carattere costituzionale notoriamente
improponibili con ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 ultima frase OG), la
legge non lascia al ricorrente altra opzione che l'inoltro di un ricorso di
diritto pubblico. Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza
emanante dalla suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha
interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata,
appare ricevibile nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.

2.
2.1 Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non
esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a
discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per
quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid.
1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c
pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 s.). Il principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto
pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31, 125 I 71 consid. 1c pag. 76).
Nella misura in cui il ricorrente accusa i giudici cantonali di arbitrio, non
basta che egli affermi semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione
impugnata: in particolare, egli non può accontentarsi di sottoporre la
sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbe in una procedura
di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente
il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).

2.2 Peraltro, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione
sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia
manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di
fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di
legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della
giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile
non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 128
I 177 consid. 2.1 pag. 182; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).

3.
La prima censura che il ricorrente rivolge al Tribunale di appello è di
essere incorso in una svista manifesta, omettendo di considerare che
l'opponente dal 19 giugno 2003 non è più figlia unica, avendo la madre
partorito C.________, il fratellastro avuto con il nuovo partner. Questa
circostanza avrebbe dovuto influire sui parametri di calcolo relativi al
fabbisogno dell'opponente; non avvenendo ciò, si sarebbero prodotti "effetti
abusivi" nel calcolo di quantificazione degli alimenti.

Con la propria argomentazione il ricorrente misconosce che la rettifica di
una svista manifesta avviene, nelle cause che - come la presente - sono
passibili di un ricorso per riforma (supra, consid. 1), nell'ambito di un
tale rimedio (art. 63 cpv. 2 OG). Inoltre, la nascita di C.________ è
menzionata dall'autorità cantonale, sicché la questione sembra piuttosto
essere se, ed eventualmente perché, la Corte cantonale non abbia tenuto conto
di tale fatto al momento di calcolare gli alimenti dovuti alla figlia dopo il
mese di luglio 2003. Pure considerata in questa ottica, la critica riveste
carattere giuridico e non fattuale e avrebbe dovuto quindi venire discussa
nell'ambito di un ricorso per riforma. Ne segue che la censura si rivela
inammissibile.

4.
In secondo luogo, il ricorrente censura come arbitraria la decisione del
Tribunale di appello di imputargli un reddito ipotetico: l'istruttoria di
causa avrebbe dimostrato che egli, nonostante l'impegno e la dedizione
profusi nella ricerca di un nuovo impiego, non sia riuscito a trovare "un
posto di idraulico o simile con un salario almeno raffrontabile al passato".
La Corte cantonale, omettendo di interpretare e tenere conto delle prove
addotte e partendo semplicemente dal presupposto che il reddito ipotetico
fosse esigibile, avrebbe deciso in modo abusivo.

4.1 Il calcolo degli alimenti dovuti si basa, fra i molti fattori,
sull'effettiva capacità contributiva del debitore. Invece di questa, è lecito
porre alla base del calcolo un reddito ipotetico, se e nella misura in cui il
debitore sarebbe effettivamente in grado di guadagnare più di quanto guadagni
realmente, facendo prova di buona volontà e compiendo uno sforzo da lui
ragionevolmente esigibile. Qualora non esista una possibilità reale di
percepire un reddito superiore, l'imputazione di un reddito ipotetico
superiore a quello reale non entra in considerazione. I criteri per il
calcolo di un reddito ipotetico sono in particolare le qualifiche
professionali del debitore, la sua età, il suo stato di salute nonché la
situazione sul mercato del lavoro. I criteri esposti trovano applicazione in
tutti gli affari di diritto matrimoniale (DTF 128 III 4 consid. 4a pag. 5-6),
come pure nei casi di modifica dei contributi al mantenimento dei figli (art.
286 cpv. 2 CC). La questione se possa essere ragionevolmente imputato al
debitore un reddito ipotetico, è questione di diritto che può (e deve) essere
riesaminata nel quadro di un ricorso per riforma; per contro, sapere se sia
anche effettivamente possibile percepire il reddito imputato, è questione di
fatto che come tale esula dalla cognizione del Tribunale federale nel ricorso
per riforma e che va risolta sulla base di concreti accertamenti,
rispettivamente secondo l'esperienza generale della vita (DTF 128 III 4
consid. 7c/bb pag. 7; sentenza 5C.94/2003 del 17 luglio 2003, in FamPra 2004
pag. 129, consid. 3.1).
4.2 In concreto la tesi ricorsuale non soddisfa i requisiti di motivazione
previsti dall'art. 90 cpv. 1 lit. b OG. Il ricorrente si limita in sostanza
ad apoditticamente affermare che non gli sarebbe possibile conseguire il
reddito imputatogli, perché durante l'anno e mezzo in cui ha usufruito delle
prestazioni di disoccupazione, gli uffici preposti sono unicamente riusciti a
trovargli un'occupazione temporanea parziale per alcuni mesi nel 2004 ed
egli, non incorrendo in penalità nella percezione delle indennità
assicurative, avrebbe quindi dimostrato di aver profuso il necessario impegno
nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. Con tale argomentazione il
ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della Corte
cantonale, secondo cui egli, trentanovenne in buona salute, debba poter
trovare, dando prova di un adeguato impegno e buona volontà, lavoro come
idraulico, atteso segnatamente che egli non era stato a suo tempo licenziato
per incapacità, ma a causa del suo comportamento e che dal settembre al
dicembre 2004 egli aveva proprio lavorato quale idraulico. Limitandosi a
richiamare i conteggi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il
ricorrente nemmeno tenta di dimostrare di aver continuamente cercato senza
esito un lavoro.

Non soccorre al ricorrente nemmeno una lettura in termini astratti della
censura nel senso che egli abbia inteso contestare genericamente la
possibilità reale di percepire un reddito pari a fr. 4'750.-- mensili. Al
proposito, il Tribunale di appello ha spiegato di essersi basato, per il
calcolo del citato reddito ipotetico, sulla convenzione collettiva di lavoro
nel ramo svizzero della tecnica della costruzione 2004/2007, del 1° gennaio
2004, e sul contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della
costruzione del Cantone Ticino 2004/2007, secondo i quali il salario di base
per lavoratori in possesso di un attestato di capacità ed in grado di
lavorare autonomamente nel Cantone ammonta a fr. 4'315.-- netti mensili,
oltre agli assegni familiari. Nella misura in cui il ricorrente non discute
gli accertamenti fattuali sui quali il Tribunale di appello ha basato i
propri calcoli (per un caso di arbitrio dovuto al mancato accertamento delle
qualifiche professionali del ricorrente v. ad esempio la citata DTF 128 III 4
consid. 4c/cc pag. 8), né mette in discussione l'assunto dei giudici
cantonali per il quale egli rientra effettivamente nella categoria da loro
presa in considerazione, la sua censura si appalesa priva di sufficiente
motivazione e sfugge dunque ad un esame nel merito.

5.
In conclusione, il ricorso si rivela insufficientemente motivato su tutta la
linea, e va dunque dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese
a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Essendo il gravame
privo di concrete possibilità di successo sin dall'inizio, la domanda del
ricorrente di concessione del gratuito patrocinio non può essere accolta
(art. 152 cpv. 1 e 2 OG e contrario). Non sono dovute ripetibili
all'opponente, la quale non è stata invitata a presentare una risposta e non
è dunque incorsa in spese della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG e
contrario).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 novembre 2006

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: